F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CFA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.: 0) FABRIZIO LONGONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ USD CARIGNANO) ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 3 C.G.S. E IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS, COMMA NOIF; DELLA SOCIETÀ: – USD CARIGNANO ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5973/57 PF16-17 GR/MB/PP DEL 2.12.2016 (Delibera del Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 52/TFT Liguria del 23.02.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG.:

    1. FABRIZIO LONGONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ USD CARIGNANO) ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 3 C.G.S. E IN RELAZIONE ALL’ART. 22 BIS, COMMA NOIF;

DELLA SOCIETÀ:

-  USD CARIGNANO ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N. 5973/57  PF16-17  GR/MB/PP  DEL

2.12.2016 (Delibera del Tribunale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff.

n. 52/TFT Liguria del 23.02.2017)

 

1.- Il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, in esito al deferimento della Procura Federale Interregionale in confronto di Longone Fabrizio (Presidente della U.S.D. Carignano), così provvedeva testualmente: Va accolta l’eccezione preliminare d’improcedibilità del deferimento per violazione del termine previsto dall’art. 32 quinques CGS il quale, al comma 3, dispone che ^la durata delle indagini non può superare sessanta giorni dall’iscrizione, nel registro, del fatto o dell’atto rilevante^. Nella fattispecie i sessanta giorni stabiliti dalla predetta norma, decorrenti dall’iscrizione nel registro del procedimento datata 21.07.2016, sono scaduti il 19.9.2016, mentre la conclusione delle indagini è stata notificata il 14.10.2016. A nulla rileva la giurisprudenza depositata in udienza che si riferisce invece all’inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter comma 4 CGS.”.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n. 52 TFT Liguria del 23.02.2017 e notificata alla Procura Federale, a mezzo corriere, il successivo 1.3.2017.

2.- Con reclamo datato 9.3.2017 e notificato lo stesso giorno, la Procura Federale Interregionale ha proposto gravame avverso questa decisione, affidato a tre motivi.

Con atto del 24.03.2017, la difesa del Longone ha controdedotto nei termini, avendo ricevuto copia della documentazione in data 22.03.2017.

Alla riunione fissata per il giorno 12.4.2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale e il difensore del Longone i quali, preso atto che preliminare a ogni altra questione si è prospettata quella concernente l’ammissibilità del reclamo in relazione al rispetto dei termini di riferimento, hanno limitato le loro esposizioni a tale tema, sollevato dalla difesa del Longone.

E’ principio consolidato, infatti, che solo quando sia stata accertata la sussistenza dell’ammissibilità di un reclamo, diviene possibile valutare la fondatezza dei motivi addotti in detto atto, sicché esclusivamente all’esito di questa disamina la Corte può e deve procedere all’esame del fatto processuale.

Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Agli atti del presente procedimento è stata versata la dichiarazione resa il 21.3.2017 dal Segretario FIGC L.N.D. Comitato Regionale Liguria, Stefano Rovatti, sulla base della documentazione redatta dal corriere “Autotrasporti F.lli Monzani snc” di Novara, dalla quale si evince che la decisione impugnata è stata trasmessa alla Procura Federale il 28.2.2017 e a questa consegnata il successivo 1 marzo.

Compulsando il rapporto redatto in proposito dal citato corriere, poi, emerge che il documento in discorso, contrassegnato dal n. 004300, è stato recapitato alle ore 12,28 del 1.3.2017.

Tenuto conto che la Procura ha proposto reclamo il 9 marzo e, quindi, dopo la scadenza del termine di sette giorni previsto dall’art.37, comma 1, lettera a), C.G.S., la difesa del Longone ha eccepito la tardività del gravame e la sua improcedibilità.

4.- L’eccezione è fondata e merita accoglimento.

Rileva, però, che il citato art. 37 C.G.S. non contempla una specifica sanzione nel caso di violazione del termine di sette giorni previsto per il reclamo, per cui occorre ricercare nella normativa endofederale una disposizione che colmi questa lacuna.

Sovviene al riguardo il legislatore sportivo, lì dove all’art.1, comma 2, C.G.S., dispone che “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”.

Ed infatti l’art. 37, comma 3, della citata norma di rinvio (CGS CONI), intitolato “Giudizio innanzi alla Corte federale di appello”, così recita: Decorso il termine per proporre reclamo, la decisione del Tribunale federale non è più impugnabile, né contro tale decisione è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport”.

Colmata la cennata lacuna, consegue che nella fattispecie in scrutinio trova giusta applicazione la sanzione ora richiamata, sicché il gravame, perché proposto a termine scaduto, va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale.

 

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