F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CFA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. SAVOIA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 4874/1153 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

RICORSO DEL SIG. FRANCESCO SAVERIO MAGLIONE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.C. SAVOIA SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS COMMA 1, IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE N.O.I.F. – NOTA N. 4874/1153 PF15-16 AA/AC/CC DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato il sig. Francesco Saverio Maglione, all’epoca dei fatti Presidente dell’A.C. Savoia S.r.l., ha gravato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017, che gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione per 1 anno a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2, C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, N.O.I.F..

Il ricorrente affida il proprio gravame ad un unico motivo, eccependo in rito la violazione dell’art. 38, comma 8, C.G.S., per non essere stati, né l’atto di deferimento, né quello di convocazione avanti all’Organo di GS di primo grado, comunicatigli in uno dei luoghi indicati dalla norma citata, con conseguente nullità dell’intero procedimento.

Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento.

Dagli atti del giudizio, infatti, risulta con sufficiente grado di certezza che tutti gli atti del giudizio - in particolare quello di deferimento del 7.11.2015 e quello di contestazione e convocazione per la riunione del 6.2.2017 - sono stati comunicati al ricorrente, dalla Procura Federale prima e dal Tribunale territoriale poi - presso la sede dell’A.C. Savoia 1908 S.r.l., società della quale il medesimo era Presidente all’epoca dei fatti, ma nell’ambito della quale non rivestiva da tempo alcuna carica, essendo stata la stessa, oltretutto, dichiarata fallita nel maggio del 2015 con conseguente revoca dell’affiliazione F.I.G.C..

Appare palese, quindi, che il luogo di comunicazione degli atti introduttivi del giudizio sia del tutto estranei a quelli tassativamente indicati dall’art. 38, comma 8, C.G.S., anche in considerazione del fatto che il ricorrente risulta tesserato, già dalla stagione sportiva 2015/16, per l’A.S. Melfi S.r.l..

Da ciò discende l’inesistenza - come tale non sanabile - delle predette comunicazioni e la conseguente necessità di annullamento dell’intero procedimento disciplinare e della sanzione all’esito dello stesso inflitta al ricorrente.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Francesco Saverio Maglione e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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