F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: • DEI SIGG. FERRONE LUCA, FERRONE SILVESTRO E CICCOTELLI FRANCESCO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 7 COMMA 1 C.G.S. • DELLE SOCIETÀ POL. D, PIANELLA E U.S.D. TOLLESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 4 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 2848/1165 PF15-16 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016)

RICORSO        PROCURATORE       FEDERALE       AGGIUNTO          AVVERSO         IL PROSCIOGLIMENTO:

    • DEI SIGG. FERRONE LUCA, FERRONE SILVESTRO E CICCOTELLI FRANCESCO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS E 7 COMMA 1 C.G.S.
    • DELLE SOCIETÀ POL. D, PIANELLA E U.S.D. TOLLESE CALCIO, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL’ART 4 COMMA 1 C.G.S.

NOTA N. 2848/1165 PF15-16 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016)

Con ricorso in data 14.11.2016, il Procuratore Federale impugna la decisione del Tribunale Federale Territoriale Abruzzo di cui al Com. Uff. n. 24 del 10.11.2016, con la quale - pronunciandosi in ordine alla violazione degli artt. 1 bis e 7, comma 1, C.G.S. da parte dei sigg.ri Ferrone Luca, Ferrone Silvestro e Ciccotelli Francesco, nonché circa la relativa responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S., delle Società Pol. Pianella 2012 e U.S.D. Tollese Calcio - tutti i soggetti deferiti venivano prosciolti dai rispettivi addebiti.

Si deduce nell’atto di impugnazione che le circostanze del fatto, siccome accertate a seguito delle indagini svolte (ossia: l’ingresso in campo per la squadra del Pianella, al minuto 42 del secondo tempo della gara Tollese-Pianella, valida per il campionato di 1^ categoria, disputatasi a Tollo il 17.4.2016, del sig. Ferrone Luca, indicato nella lista di gara sia come accompagnatore ufficiale sia come giocatore, nonostante all’epoca non fosse tesserato per la FIGC; il fatto che, al momento di tale sostituzione, il Pianella stesse conducendo con il risultato di 3 a 2; la circostanza che si fosse ormai a tre giornate dal termine del campionato e che la U.S.D. Tollese Calcio fosse impegnata nel non retrocedere, laddove la Società del Pianella 2012 era, al tempo della gara in oggetto, già matematicamente retrocessa alla Categoria inferiore; la percezione occasionale, da parte del Presidente della U.S.D. Tollese Calcio, sig. Ciccotelli Francesco (che era in tribuna), della esclamazione “Ma che sta a fare l’allenatore, quello che entra non è dei nostri”, proveniente da un sostenitore della squadra ospite, il che induceva il suddetto a presentare un immediato “preannuncio di reclamo” al Direttore di gara; il fatto che, a seguito del formale reclamo in seguito proposto, venisse assegnata la vittoria della gara alla U.S.D.Tollese, per 3 a 0), segnalavano, ad una valutazione complessiva, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale Federale, si delineassero una serie di elementi indicativi, in modo univoco, dell’essere intervenuta una combine tra le due Società, palesemente volta ad avvantaggiare la U.S.D. Tollese.

Ed infatti - spiega il ricorrente - l’ingiustificata sostituzione da parte del Pianella di un giocatore con altro soggetto (il Ferrone Luca, che ben si sapeva non tesserato per la FIGC) quando mancavano pochissimi minuti al termine della gara ed il Pianella era per di più in vantaggio, non poteva che esplicitare il preciso intendimento di favorire la società avversaria (ancora in corsa per la salvezza ed abbisognevole di punti) attraverso la artificiosa introduzione di un motivo di sicura invalidazione della gara. La stessa tempestività del reclamo preannunciato dal Presidente della U.S.D. Tollese appariva sintomatica di una previa intesa, intervenuta tra i rappresentanti delle due società, a beneficio della U.S.D. Tollese medesima.

La Corte Federale d’Appello ritiene che, quantunque i motivi di ricorso del Procuratore Federale pongano in luce condivisibili aspetti di perplessità nell’andamento dei fatti - tali da consentire di ipotizzare, in via accusatoria, una preventiva pattuizione fraudolenta tra le Società interessate, diretta ad alterare il regolare svolgimento ed il risultato della gara più sopra richiamata per garantire un vantaggio in classifica alla U.S.D. Tollese -, una valutazione delle risultanze di causa, che debba essere (siccome deve essere) rispettosa del corretto regime della prova e, dunque, dello stesso criterio della certezza del risultato probatorio (acquisito) quale condicio sine qua non ai fini dell’affermazione della responsabilità del soggetto incolpato, non possa consentire di discostarsi dai termini della decisione adottata, in relazione alla fattispecie, dal Giudice di primo grado.

E’ ben vero che possano suscitare sospetto, nella prospettiva della consumazione di un illecito sportivo, le particolari modalità della vicenda, e, segnatamente, le circostanze concomitanti a) dell’avere -la Società Pol. Pianella 2012- inserito nella lista di gara, quale giocatore, un soggetto che essa sapeva non tesserato per la FIGC, b) dell’averlo impiegato, in sostituzione di altro giocatore, a pochissimi minuti dal termine della gara e quando la squadra ospite era in vantaggio, c) della posizione in classifica delle due società all’epoca della gara, essendo la Società Pol. Pianella 2012 ormai matematicamente retrocessa e, viceversa, lottando, la U.S.D. Tollese per la salvezza, d) della immediatezza dell’acquisizione della notizia, da parte del Presidente della U.S.D. Tollese, della messa in atto della sostituzione irregolare da parte della Società ospite, sì da poter, con tempestività, preannunziare il reclamo, poi utilmente coltivato.

I fattori circostanziali appena evocati, possono effettivamente sostenere una ipotesi di ricostruzione dell’accaduto in chiave di accordo illecito tra le due Società, incentrato nella convenuta precostituzione di un franco presupposto di invalidazione della gara disputata (da parte della Società Pol. Pianella 2012), che poi la U.S.D. Tollese avrebbe fatto concretamente fatto valere.

Ad avviso della Corte decidente, peraltro, la valenza dimostrativa (essenzialmente di tipo logico) degli elementi accusatori di cui si è appena dato conto, non appare tale da poter assurgere a prova certa, capace di resistere ad ogni dubbio dotato di ragionevolezza, della commissione dell’illecito sportivo ascritto agli incolpati.

Invero, ognuno di detti elementi possiede una percentuale di controvertibilità valutativa che ne costituisce un limite intrinseco e non consente di configurare, neppure in una valutazione complessiva dei profili accusatori, un compendio probatorio, pur di qualità indiziaria, tale da appagare il risultato finale di certezza dimostrativa che è certamente necessario ai fini del riconoscimento della responsabilità disciplinare.

Basti considerare che la prova raccolta non è sufficiente a comprovare che la utilizzazione del (figurante) giocatore Ferrone Luca (non tesserato) sia stato il frutto di una forzatura artificiosa in quanto il motivo del suo impiego fosse, in realtà, fittizio, perché non è stata smentita, dalle indagini espletate, la veridicità della circostanza dell’infortunio del calciatore sostituito, Piedigrosso Lorenzo (uscito dal campo perché, si dice in atti, “dolorante alla gamba destra”).

Né risulta implausibile, sul piano delle motivazioni della condotta osservata, che si sia voluto consapevolmente impiegare (a rischio della invalidazione della gara, ove la circostanza fosse stata scoperta) un giocatore non tesserato nel tentativo di ottenere comunque “per orgoglio” (come dichiarano i sigg. Ferrone Luca e Ferrone Silvestro) un risultato favorevole, obbiettivo che si rischiava di non conseguire qualora la squadra del Pianella fosse rimasta in dieci uomini (si evince dagli atti che la lista dei giocatori prevedeva n. 13 elementi e, dopo l’infortunio del Piedigrosso, il Ferrone Luca era l’ultimo disponibile, essendo già stato utilizzato il calciatore Staiano Simone) negli ultimi minuti della partita.

Deve anche considerarsi che, a revocare in dubbio l’ipotesi accusatoria coltivata nel ricorso del Procuratore Federale, concorrono, altresì, un dato di ordine logico ed uno di tipo storico.

Il primo si trae dal fatto che il Ferrone Luca fosse stato già in precedenza, nella Stagione Sportiva 2015/2016, (indebitamente) indicato dalla Società nella lista dei calciatori (come si riferisce a pagina 4 della relazione in data 27.5.2016 della Procura Federale);

il secondo consiste nella mancata emersione, a seguito delle indagini espletate, di rapporti di amicizia o di dimestichezza, né di collegamenti di qualsivoglia natura, nè di contatti (in particolare, nel periodo precedente la gara che interessa), tra i rappresentanti ovvero i tesserati delle due Società coinvolte, che potessero segnalare un contesto ambientale tale da favorire il perfezionamento di eventuali intese illecite.

Neppure può, da ultimo, essere sottaciuto che non risultano acquisizioni istruttorie contrastanti con le dichiarazioni rese dall’incolpato sig. Ciccotelli Francesco, Presidente della U.S.D. Tolese, in ordine alle circostanze in cui il medesimo avrebbe conosciuto (con una occasionalità che  il ricorrente definisce sospetta, ma che non riesce a smentire sul piano della prova) l’impiego irregolare quale giocatore, da parte della Società ospite, del sig. Ferrone Luca.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Aggiunto.

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