F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. DELLA CROCE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 2686/1288 PF15-16 AA/AC/CF DEL 15.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

RICORSO SIG. DELLA CROCE DOMENICO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 CGS, IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 2 C.G.S., 39 N.O.I.F. E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA 2686/1288 PF15-16 AA/AC/CF DEL 15.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, il sig. Domenico Della Croce, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Capriglione, ha impugnato il provvedimento del Tribunale Federale Territoriale della Campania del 17.10.2016 di cui al Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016 con il quale, in relazione alla gara del Campionato di Terza Categoria – Stagione Sportiva 2014/2015 Libertas Grottolella/Real Baiano disputata il 10.5.2015, veniva inflitta all’odierno ricorrente, Presidente della Società A.S.D. Real Baiano, l’inibizione di 8 mesi in quanto ritenuto responsabile delle violazioni ascrittegli (art. 10, comma 2 C.G.S.; artt. 39 e 43, commi 1 e 4 N.O.I.F.) per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Colucci Vito e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara sopra menzionata. L’appellante eccepisce in via preliminare la nullità del deferimento per essere stato notificato in Baiano (AV) alla via Croce mentre egli è residente in Germania nonché in quanto generico ed indeterminato e privo dei requisiti di cui all’art. 32 ter comma 4 C.G.S.; lamenta inoltre, nel merito, l’omessa considerazione, nella delibera del Tribunale Federale Territoriale, della sua estraneità ai fatti contestatigli, evidenziando la responsabilità del Dirigente accompagnatore.

L’odierno ricorrente chiede pertanto, in via preliminare, di disporre la sospensione della sentenza impugnata e di dichiarare la nullità del deferimento; in via principale e nel merito, di accertare il mancato coinvolgimento ai fatti contestati e per l’effetto annullare la decisione impugnata; gradatamente, di accertare la effettiva condotta da lui tenuta e, in via subordinata, applicare una riduzione della inibizione comminata.

Alla riunione di questa Corte Federale d’Appello del 20.12.2016, l’avv. Capriglione per il ricorrente ha esposto diffusamente le ragioni del ricorso prodotto ribadendone le richieste conclusive ed il rappresentante della Procura Federale ha ampiamente controdedotto concludendo per il rigetto dell’appello e la conseguente conferma della decisione impugnata.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada pertanto respinto.

Va in primo luogo esaminata l’eccezione di nullità del deferimento per difetto di notifica.

Al riguardo, risulta in atti che l’indirizzo indicato nei Dati Società Real Baiano del Comitato Regionale Campania è esattamente quello di via Croce ove è stata effettuata la notifica.

In assenza di qualunque altra comunicazione, la notifica non poteva essere effettuata che nel luogo indicato.

Quanto poi alla eccepita violazione dell’art. 32 ter comma 4 C.G.S., dalla semplice lettura dell’atto di deferimento si ricava immediatamente la sussistenza quanto meno dei requisiti minimi richiesti dalla norma.

Quanto infine alle eccezioni di merito, si rileva che da un lato appare inconferente il richiamo alla responsabilità del Dirigente accompagnatore, peraltro già sanzionata, e dall’altro non viene fornita alcuna prova sulla presunta estraneità del ricorrente rispetto ai comportamenti ed alle violazioni ascrittegli.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Della Croce Domenico. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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