F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. LIBERTAS CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARBATO ANDREA VACCHIANO, PRESIDENTE DELLA SOC. RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTANGELO CIRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; • INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARONE FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.; • AMMENDA DI € 200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 9566/529 PF15- 16 AA/AC DEL 31.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

RICORSO A.S.D. LIBERTAS CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

    • INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARBATO ANDREA VACCHIANO, PRESIDENTE DELLA SOC. RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;
    • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. SANTANGELO CIRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S. E AGLI ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E

6 N.O.I.F.;

    • INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. BARONE FABIO, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA  1  C.G.S.,  IN  RELAZIONE  AGLI  ARTT.  61  COMMI  1  E  5,  39  E  43,

COMMI 1 E 6 N.O.I.F.;

    • AMMENDA DI200,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.,

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 9566/529 PF15-

16 AA/AC DEL 31.3.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

Con ricorso in data 22.11.2016 la società ASD Libertas Cicciano Calcio ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016, con la quale, in accoglimento dell’atto di deferimento della Procura Federale n. 9566/529 pf15-16 AA/ac del 31.3.2016, sono state irrogate le seguenti sanzioni:

  1. inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Barbato Andrea Vacchiano, presidente della società reclamante, per violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
  2. squalifica per 3 giornate di gara inflitta al calciatore Santangelo Ciro per violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5 C.G.S., in relazione all’art. 10 comma 2 C.G.S. e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 N.O.I.F.;
  3. inibizione per mesi 8 inflitta al sig. Barone Fabio, allenatore della società reclamante, per violazione dell’art. 1bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 61 commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e

6 N.O.I.F.;

  1. ammenda di € 200,00 alla società reclamante per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.. La ricorrente, ha chiesto a questa Corte di riformare la decisione impugnata.

La Corte, rileva d’ufficio il mancato rispetto da parte del Tribunale Federale Territoriale Campania del termine perentorio di novanta giorni, previsto dall’art. 34-bis C.G.S., per l’emissione della decisione di primo grado, atteso che, nel procedimento in esame, l’atto di deferimento della Procura Federale è del 31.3.2016 mentre la decisione del Tribunale Federale Territoriale Campania è stata pubblicata, ben oltre il prescritto termine di 90 giorni, sul Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016, all’esito della riunione tenutasi il 14.11.2016.

Rileva la Corte che la violazione del termine di durata del procedimento disciplinare di cui all’art. 34-bis C.G.S. ha natura effettivamente pregiudiziale ed assorbente ogni altro profilo di censura della decisione impugnata. L’esame della questione con essa posta, in quanto suscettibile di definire l’intero presente procedimento, risulta pertanto prioritario.

Come è noto, la citata disposizione è stata introdotta nel C.G.S. dal decreto del commissario ad acta del 30 luglio 2014. Con essa sono stati stabiliti termini perentori – o più esattamente decadenziali (ai sensi del comma 6) – di durata dei procedimenti di natura disciplinare e non, il cui mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio disciplinare, e con esso della relativa azione, nonché la perdita di efficacia della sentenza di merito e di ogni altro atto processuale eventualmente intervenuti nel corso del procedimento e sino alla pronuncia di estinzione.

Ciò detto, effettivamente nel caso di specie la decisione impugnata è incorsa nella violazione dell’art. 34-bis C.G.S., dal momento che la pronuncia del Tribunale Federale Territoriale Campania è stata pubblicata sul Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016 ben oltre dunque il termine di 90 giorni decorrente dall’atto di deferimento della Procura Federale che pacificamente risale al 31.3.2016.

Il ricorso va pertanto accolto, con ogni conseguente statuizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 34- bis, comma 6, C.G.S., dovendo questa Corte limitarsi a prendere atto, in ossequio ai principi del giusto processo, dei quali la brevità costituisce importante declinazione ed ai quali anche il procedimento disciplinare federale deve adeguarsi (v. art. 2, comma 2, C.G.S. CONI, al quale si richiama l’art. 1, comma 1, del C.G.S.), che, a causa, dello sforamento dei termini decadenziali previsti dall’art. 34-bis per la pronuncia della decisione di primo grado, è venuta meno la potestas iudicandi degli organi di giustizia federali.

Pertanto, visto anche l’art. 34 bis, comma 4, C.G.S. in forza del quale “se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone”, deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento disciplinare e, per l’effetto, annullata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato regionale Campania.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Libertas Cicciano Calcio di Cicciano (Napoli), annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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