F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 113/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. MOUSTAKIM ZACCARIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. PELUSO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO FABIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANNACCONE LUCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5007/120 PF16-17 CS/AA/AC DEL 10.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  • SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC.  MOUSTAKIM ZACCARIA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2

C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

  • SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. PELUSO ALESSANDRO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMI 1 E 5, E 10, COMMA 2 C.G.S., IN REL. ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  • INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. CUCINIELLO FABIO, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  • INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. IANNACCONE LUCA, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ARTT. 61, COMMI 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI500,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  5007/120

PF16-17 CS/AA/AC DEL 10.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

Con nota del 10.11.2016, prot. 5007/120 PF 16-17 CS/AA ac, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

  • il sig. Cuciniello Alfredo, presidente della A.S.D. ABELLINUM calcio 2012, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, C.G.S., in relazione artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF;
  • il sig. Moustakim Zaccaria, calciatore, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2, C.G.S., in relazione artt. 39 e 43, commi 1 e 6, NOIF;
  • il sig. Peluso Alessandro per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5, e 10, comma 2, C.G.S., in relazione artt. 39 e 43, commi 1 e 6 NOIF;
  • il sig. Cuciniello Fabio, dirigente della A.S.D. ABELLINUM calcio 2012, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43,

commi 1 e 6, NOIF;

  • il sig. Iannaccone Luca, dirigente della A.S.D. ABELLINUM calcio 2012, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43,

commi 1 e 6, NOIF;

- la A.S.D. Abellinum Calcio 2012, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S.;

La Procura Federale ha rilevato che i calciatori Moustakim Zaccaria e Peluso Alessandro erano stati impiegati dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 nelle gare di cui al deferimento, malgrado non fossero tesserati. Ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori ufficiali, sig. Cuciniello Fabio e sig. Iannaccone Luca, con la prescritta dichiarazione che i calciatori indicati in essa erano regolarmente tesserati ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente, sig. Cuciniello Alfredo, l’omesso tesseramento e l’omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive.

Non risulta che le parti deferite abbiano fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale fissata per il giorno 06.02.2017 innanzi al Tribunale Federale Territoriale.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, sussistono a carico dei deferiti i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale - Campania con la decisione impugnata ha accolto il deferimento della Procura Federale (nota n. 5007/120 PF 16-17 CS/AA ac del 10.11.2016 - Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 09.02.2017) per le violazioni analiticamente riportate in epigrafe.

In data 16 febbraio 2017, la società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 ha proposto ricorso alla Corte Federale d’Appello, ai sensi dell’art 39 C.G.S. per la revisione e revoca avverso la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 75 del 09.02.2017.

In particolare, il sig. Ciaramella Francesco, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, sostiene che il procedimento sia stato instaurato e condotto del tutto irritualmente dal momento che le comunicazioni sarebbero state inviate “ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, con la consegna avvenuta in maniera fortuita e tardiva”.

All’udienza fissata, per il giorno 17.3.2017 innanzi a questa Corte Federale d’Appello, sono comparsi per la Procura Federale, l’avv. Francesco Bevivino e, per parte appellante, i sigg.ri Cuciniello Alfredo, Cuciniello Fabio, Iannaccone Luca, Ciaramella Francesco.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate. Il sig. Ciaramella Francesco, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Abellinum Calcio 2012, ha ribadito di aver ricevuto le comunicazioni ad indirizzo diverso da quello ufficiale.

La Corte ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento nei limiti di seguito

esposti.

Emerge, infatti, dalla documentazione prodotta che gli atti del procedimento, fin dalla fase delle indagini, siano stati comunicati ad un indirizzo diverso da quello ufficiale della Società, nonostante fosse stata regolarmente comunicata al Comitato Regionale la variazione di indirizzo;più precisamente, sia l’atto di deferimento del 10.11.2016, sia la convocazione dinanzi al Tribunale Federale Territoriale Campania del giorno 11.01.2017 per il giorno 6.02.2017, sono state inviate in Via Tiratore, 56 - 83042 Atripaldi (AV), piuttosto che in via Nicola Salvi, 87 - 83042 Atripaldi (AV).

Risulta, pertanto, evidente che alcuna delle comunicazioni previste dal C.G.S. a garanzia della regolarità del contraddittorio sia stata validamente compiuta, con la conseguente violazione del diritto di difesa per non essere stata messa l’appellante in condizione di partecipare al procedimento svoltosi dinanzi al Tribunale Federale Territoriale. Ai sensi dell’art. 37, comma 4,

C.G.S. la Corte Federale d’Appello se rileva la violazione delle norme sul contraddittorio deve annullare la decisione impugnata e rinviare all’Organo che ha emesso la decisione per l’esame del merito nel regolare contraddittorio delle parti.

Per questi motivi, la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (AV) risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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