F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 20/CFA del 01 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CFA del 07 Giugno 2017 (dispositivo) – I RICORSO DEL SIG. BRANDA VALERIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. – L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE DI MESI 3; – AMMENDA € 300,00; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. – NOTA N. 6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

I       RICORSO DEL SIG. BRANDA VALERIO (ALL’EPOCA DEI FATTI SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA F.I.G.C. - L.N.D.) AVVERSO LE SANZIONI:

-     INIBIZIONE DI MESI 3;

-     AMMENDA 300,00;

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S.NOTA N.

6005/307 PF16-17 GP/GT/VG DEL 3.12.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

    • Con ricorso in data 18.5.2017, il sig. Valerio Branda ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (di seguito “TFN”) pubblicata con Com. Uff.
  • 80/TFN del 3.5.2017, con la quale, in parziale accoglimento del deferimento del Procuratore Federale prot. 6005/307pf16-17/GP/GT/vg del 3.12.2016, gli sono state irrogate le sanzioni di mesi 3 di inibizione e di € 300,00 di ammenda, nonché l’ordinanza emessa all’udienza del 28.4.2017 di reiezione delle richieste probatorie articolate dal ricorrente.

1.1. Il sig. Valerio Branda chiede a questa Corte:

    • in rito: a) dichiararsi la nullità della decisione impugnata con conseguente retrocessione del giudizio per illegittima compressione del termine di comparizione innanzi al TFN di cui all’art. 30, comma 11, CGS, nonché per denegato esercizio del diritto di prova dichiarativa; b) annullarsi e/o riformarsi la decisione medesima per avere riguardato la condanna con essa disposta una condotta diversa da quella contestata, con conseguente retrocessione del giudizio;
    • nel merito: c) in via principale, il proscioglimento per infondatezza in fatto e in diritto dell’addebito disciplinare; d) in via subordinata, la congrua riduzione della sanzione irrogata.
    • Nella riunione del 7.6.2017, la legale del sig. Branda, da una parte, e la Procura Federale, dall’altra, nel corso della discussione hanno illustrato le rispettive difese, concludendo, il ricorrente, come da atto introduttivo e, la Procura, per la conferma della decisione impugnata.
    • In via assolutamente preliminare ed assorbente, anche rispetto alle eccezioni di rito formulate dal ricorrente, compete a questa Corte verificare, anche d’ufficio, la propria giurisdizione in ordine al caso di specie.

La giurisdizione costituisce, infatti, come è noto, un presupposto processuale, la cui mancanza impedisce al giudice, in qualunque stato e grado, di decidere il merito della controversia, imponendogli di definire il processo in rito, ogni qual volta ravvisi il vizio di carenza del potere di giudicare il caso sottoposto al suo esame.

Avuto riguardo a quest’ultimo, la Corte è dell’avviso che la decisione impugnata concerne materia sottratta agli Organi della giustizia sportiva, per i seguenti motivi.

      • In primo luogo, si osserva come il sig. Valerio Branda, con atto prot. 6005/307pf16- 17/GP/GT/vg del 3.12.2016, sia stato deferito dal Procuratore Federale nella qualità, all’epoca dei fatti, di Segretario del C.R. Umbria (di seguito “CRU”) e quindi di soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale ex art. 1-bis, comma 5, CGS”, responsabile della violazione dell’art. 1, co. 1 bis del C.G.S. [recte, art. 1-bis, comma 1], ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza”, per avere:
  • omesso, nella propria veste di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della “Cassa” del CRU, di attenersi nell’assolvimento di tale incarico alla procedura prevista dal Regolamento Amministrativo Contabile della L.N.D. (di seguito “RAC”) e segnatamente dal relativo art. 54 e, quindi, per aver mancato di sottoporre ogni pagamento eseguito alla preventiva e necessaria autorizzazione del Responsabile Amministrativo del CRU, sig. Pietro Pagnottini;
  • omesso, in occasione dell’infortunio sul lavoro occorso alla dipendente del CRU, sig.ra Mara Verzini, in data 7.4.2016, di osservare la vigente normativa statale in tema di sicurezza e salute sul lavoro (cui rinvia l’art. 2.3 del Codice Etico della LNDFIGC, che risulta parimenti violato) e quindi per aver accompagnato la stessa non già presso il Pronto Soccorso più vicino bensì presso altro e più distante Ospedale.
      • La decisione impugnata, al punto 2.1, ha espressamente affermato di ritenere solo parzialmente fondato il deferimento nei confronti del sig. Branda e, più in particolare, unicamente con riferimento alle contestazioni di cui alla suddetta lettera A) del deferimento medesimo.
      • Il sig. Valerio Branda, all’epoca dei fatti Segretario del CRU, è un dipendente della

F.I.G.C. - L.N.D., nei confronti del quale la Procura federale ha ritenuto di promuovere il presente procedimento disciplinare quale soggetto svolgente un’attività rilevante per l’ordinamento federale, ai sensi dell’art. 1-bis, comma 5, CGS. Il sig. Branda è stato ritenuto responsabile della violazione del dovere di comportarsi secondo i principi (di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS) di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, per avere egli omesso, nell’assolvimento dell’incarico di soggetto fattualmente deputato alla tenuta della “Cassa” del CRU, di sottoporre ogni pagamento eseguito alla preventiva e necessaria autorizzazione del Responsabile Amministrativo del CRU, sig. Pietro Pagnottini, secondo quanto previsto dall’art. 54 del RAC.

      • Ora, per quanto il principio di lealtà sportiva declamato dall’art. 1-bis, comma 1, del CGS, costituisca un caposaldo dell’ordinamento sportivo e per quanto la norma in questione possa essere giustamente considerata alla stregua di una clausola generale di tale ordinamento atta a reprimere comportamenti che non possono farsi rientrare tra quelli espressamente vietati, resta il fatto che la condotta (tanto quella di cui all’addebito sub A quanto quella di cui all’addebito sub B) posta in essere dal sig. Branda che si è ritenuto di censurare quale illecito disciplinare sportivo, ad avviso di questa Corte, non appare in realtà in alcun modo riferibile all’attività sportiva, neppure in via mediata. Essa può assumere rilievo, piuttosto, nell’ambito del rapporto lavorativo in essere con la L.N.D., qualora quest’ultima ritenesse, nel rispetto della procedura prevista e disciplinata dall’art. 7 della legge n. 300/1970, di contestare al dipendente Branda l’infrazione di una specifica norma comportamentale - quale è quella posta dall’art. 54 del RAC che si assume violata nella fattispecie - che impone che ogni pagamento eseguito dal Cassiere che non sia anche Responsabile Amministrativo debba essere preventivamente autorizzato da quest’ultimo.
      • In altri termini, il contesto in cui sono maturate le condotte illecite ascritte al sig. Branda non è definibile sportivo, neppure in senso lato. Perché una condotta illecita posta in essere da un tesserato o da un soggetto che svolga un’attività comunque rilevante per l’ordinamento federale possa dirsi disciplinarmente rilevante occorre, invece, pur sempre che essa sia tenuta nell’ambito di un rapporto riferibile all’attività sportiva, quanto meno in via mediata. In difetto, non v’è spazio per contestare la violazione dei principi di lealtà sportiva di cui all’art. 1-bis, comma 1, CGS, vi è conseguentemente la giurisdizione degli organi della giustizia sportiva a decidere al riguardo.
    • Ai sensi dell’art. 37, comma 6, CGS, la decisione impugnata va dunque annullata senza rinvio e con essa vanno annullate le sanzioni irrogate a carico del sig. Valerio Branda, mentre gli atti vanno trasmessi al Presidente federale per l’eventuale inoltro all’Organo federale competente.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione, accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Branda Valerio e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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