F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 32/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 145/CFA del 23 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ DONATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: 1) SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL CALCIATORE ACHBANIAHMED, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.; 2) AMMENDA DI € 600 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7084/233 PFI16/17 GR/MB/PP DEL 10.1.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli V.G. – Com. Uff. n. 123 del 4.5.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ DONATELLO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

    1. SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL CALCIATORE ACHBANIAHMED, PER VIOLAZIONE DELL’ ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S.;
    2. AMMENDA  DI   600  INFLITTA  ALLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE,  AI  SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;

SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  7084/233

PFI16/17 GR/MB/PP DEL 10.1.2017(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Friuli V.G. - Com. Uff. n. 123 del 4.5.2017)

Il Donatello Calcio proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Friuli V. G. (Com. Uff. n. 123 del 4.05.2017), con la quale erano state inflitte le sanzioni, rispettivamente, della squalifica per mesi 3 al calciatore Ahmed Achbani, per violazione dell’art.1 bis, comma 1, C.G.S. e dell’ammenda di € 600,00 alla medesima società, ai sensi dell’art. 4, comma 2, C.G.S..

Preliminarmente, la società reiterava l’eccezione, già sollevata in primo grado, di avvenuta estinzione dell’azione disciplinare per superamento del termine di novanta giorni stabilito dall’art. 34 bis C.G.S..

Nel merito, contestava la fondatezza del deferimento, in quanto fondato su dichiarazioni rese da tesserati non identificati.

In sede di discussione, il rappresentante della Procura si opponeva all’accoglimento del ricorso e chiedeva la conferma della decisione assunta in primo grado.

Il ricorso merita accoglimento.

Assorbente rispetto all’esame del merito della questione è la verifica dell’avvenuto rispetto, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S..

Com’è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta.

Infatti, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone ….”, mentre l’art.38 comma 6 del C.G.S. precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (27.4.2017) successiva di ben oltre 90 giorni a quella dell’atto di deferimento (10.1.2017).

Non convince la tesi sostenuta dal giudice di primo grado, ad avviso del quale il dies a quo per il decorso del termine sarebbe quello della comunicazione a tutti i destinatari elencati dall’art. 32 ter C.G.S. (“all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento si società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”); in particolare, ad avviso del giudice di primo grado, il termine per l’esercizio dell’azione de qua non avrebbe potuto avere decorrenza se non successivamente alla comunicazione fatta dalla Procura all’organo di giustizia.

Pur apprezzandosi le motivazioni sottese a tale decisione, deve rilevarsi come la ratio del citato art. 34-bis sia quella di evitare il protrarsi di situazioni di incertezza circa la correttezza del comportamento degli associati, a tutela sia dei medesimi soggetti incolpati sia della stessa regolarità dell’attività sportiva.

Tale ratio risulterebbe del tutto disattesa laddove si ritenesse possibile allungare il termine acceleratoriofissato in novanta giorni - prevedendone la decorrenza in una data successiva alla notifica all’incolpato dell’atto di deferimento, in attesa della comunicazione agli altri soggetti elencati all’art. 32 ter.

In tal caso, si potrebbe produrre l’effetto di mantenere l’incolpato in una situazione di incertezza (astrattamente protraibilesine die) in attesa del completamento dell’iter delle notifiche, così ledendo contemporaneamente l’interesse dello stesso e dell’intero ordinamento sportivo ad una celere pronuncia, al fine di consentire il regolare e sereno svolgimento dell’attività sportiva.

Con riferimento alla specifica vertenza, tale ratio appare ancor più lesa, laddove si volesse far decorrere il termine acceleratorio da una comunicazione tra organi di giustizia sportiva (dalla Procura federale all’organo giudicante), entrambi tenutinei rispettivi ambiti di competenza – ad assicurare il rispetto del citato termine, con danno, per converso, degli interessi dell’associato e dell’intero ordinamento sportivo.

A contrario, appare maggiormente rispondente all’illustrata ratio normativa pretendere che la Procura eserciti le sue funzioni in modo tale da consentire il rispetto del citato termine, comunicando l’esercizio dell’azione disciplinare tempestivamente a  tutti i soggetti, nella consapevolezza che il dies a quo di cui al citato art. 34 ter C.G.S. è quello della comunicazione all’incolpato.

Tale mancato rispetto dei termini processuali impone l’accoglimento dell’appello con conseguente estinzione sia del procedimento che della relativa azione ed annullamento delle sanzioni inflitte.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Donatello Calcio di Udine (UD) annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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