F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 32/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 145/CFA del 23 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.S.D. BARILE SEGUITO GARA BARILE/RAPOLLA CALCIO DEL 12.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 15.03.2017)

RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 250,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ

A.S.D. BARILE SEGUITO GARA BARILE/RAPOLLA CALCIO DEL 12.03.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 87 del 15.03.2017)

Il Presidente Federale, con atto del 12.5.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale c/o il Comitato Regionale Basilicata e resa pubblica con il Com. Uff. n. 87 del 15.3.2017. Con tale decisione, a seguito di episodi di violenza perpetrati ai danni dell’arbitro in occasione della gara del Campionato di I Categoria ASD Barile c. Rapolla Calcio disputata il 12.3.2017, è stata inflitta alla ASD Barale la sanzione dell’ammenda di € 250,00 con diffida.

Nel suo ricorso, presentato ai sensi dell’art. 37, c. 1, lett. c) C.G.S., il Presidente Federale sostiene che il grave comportamento posto in essere in duplice episodio dai sostenitori della società imputata comporti, alla luce della documentazione agli atti e del quadro normativo federale vigente, l’inadeguatezza della sanzione comminata ai sensi dell’art. 14 C.G.S.. Ciò in quanto, pur tenendo conto di  eventuali circostanze attenuanti  e dell’atteggiamento  collaborativo dei  dirigenti  della società stessa, la sanzione in tal modo irrogata rappresenta un importo inferiore al minimo edittale per le sanzioni a carico di società dilettantistiche ritenute responsabili dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori.

Il ricorso merita di essere accolto, per l’effetto rimodulando la sanzione pecuniara nella misura stabilita nel dispositivo.

In primo luogo, infatti, è comunque evidente l’intrinseca gravità dell’accaduto, che ha comportato una aggressione anche reiterata all’integrità fisica dell’Autorità di gara, come risulta dalla documentazione ufficiale della gara stessa e dal referto medico ospedaliero.

In secondo luogo non risulta condivisibile il bilanciamento implicito nella decisione circa la misura della sanzione pecuniaria compiuto dal Giudice territoriale, ai sensi dell’art. 14, comma 5, C.G.S., tra la gravità del fatto accertato e gli elementi di attenuante dell’illecito connessi al comportamento diligente e fattivo tenuto, come parimenti dichiarato nel referto ufficiale di gara, dai dirigenti della società Barile. A fronte, infatti, di una sanzione che per le società dilettantesche lo stesso art. 14, comma 2, C.G.S. determina in una misura compresa tra € 500,00 e 15.000,00 (con una previsione che lascia tra l’altro alla discrezionalità del giudice margini ben superiori per la graduazione della sanzione stessa rispetto a quelli stabiliti per gli altri Campionati), tale bilanciamento ha infatti condotto il Giudice territoriale a dimezzare ulteriormente il  minimo edittale, con la conseguenza di allargare in modo abnorme la forbice prevista dalla norma, portandola in sostanza da valori compresi tra 1 e 30 a valori compresi tra 1 e 60.

Ed invece l’elemento attenuante, di cui pure occorre tener conto, deve piuttosto rilevare ai fini del contenimento della sanzione nella misura edittale minima, pari appunto a € 500.00.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale ridetermina la sanzione dell’ammenda in € 500,00.

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