F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 37/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 015/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: 1) INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF; 2) INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, NONCHÉ 61, COMMI 1 E 5 DELLE NOIF; 3) SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. NAPOLITANO RAFFAELE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF; 4) SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. KOBYLIATSKY IVAN, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF; 5) PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 E AMMENDA DI € 450,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 125 del 22.6.2017)

RICORSO          DELLA   SOCIETA’     ASD    SPORTING      DOMICELLA   AVVERSO     LE SANZIONI:

    1. INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6 DELLE NOIF;
    2. INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 2 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMI 1 STATUTO FEDERALE, 39 E 43, COMMI 1 E 6, NONCHÉ 61,

COMMI 1 E 5 DELLE NOIF;

    1. SQUALIFICA PER GIORNATE 5 INFLITTA AL CALC. NAPOLITANO RAFFAELE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF;
    2. SQUALIFICA PER GIORNATE 3 INFLITTA AL CALC. KOBYLIATSKY IVAN, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5 E 10 COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ DEGLI ARTT. 39 E 43 DELLE NOIF;
    3. PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 E AMMENDA DI450,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  12620/653

PFI16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 125 del 22.6.2017)

La società sportiva A.S.D. Sporting Domicella proponeva, per sé e per i signori Nunziata, Foglia, Napolitano e Kobyliatsky (all’epoca dei fatti, rispettivamente, Presidente e Dirigente della società i primi due e calciatori della medesima i restanti due), appello avverso la decisione assunta Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 125 del 22.06.2017) che comminava loro diverse sanzioni in esito ad un procedimento che li vedeva deferiti per aver impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserati e sconosciuti all’archivio telematico, i calciatori Napolitano (per quattro gare del campionato Juniores Girone B stagione 2015/2016) e Kobyliatsky (nella gara A.S.D. Sporting Domicella/Country Sport Avellino del 22.11.2015).

Unico motivo di appello era la violazione del diritto di difesa e l’irregolare costituzione del contraddittorio in primo grado, con lesione dei principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost e 100 c.p.c..

In particolare, l’appellante rappresentava che nell’avviso di convocazione, recante la data del 25.5.2017, il Tribunale federale aveva disposto la riduzione a dieci giorni del termine di comparizione di cui all’art. 30, comma 11, C.G.S..

Tale avviso, spedito in data 30.5.2017 e giunto all’ufficio postale competente il 1.6.2017, era stato consegnato all’interessato il successivo 26.6.2017, dopo l’avvenuto svolgimento dell’udienza di discussione tenutasi il 19.6.2017 (senza la costituzione dei deferiti).

Ad avviso dell’appellante, pur volendo applicare in via analogica il disposto dell’art. 8, della legge 890/1982 (che considera eseguita la notifica trascorsi dieci giorni della data di spedizione della lettera raccomandata contenente la notizia del fallito tentativo di notifica, di cui al secondo comma del citato articolo), il termine di dieci giorni antecedenti la data dell’udienza non era stato rispettato.

All’udienza del 20.7.2017 innanzi a questa Corte, era presente il solo rappresentante della Procura che eccepiva la non perentorietà del termine.

L’appello merita accoglimento.

La tempistica delle notifiche dell’avviso di convocazione descritta dall’appellante non appare contestata dalla stessa Procura federale che, in sede di udienza, si è limitata ad eccepire la natura non perentoria del termine.

Tale dinamica appare altresì provata dalla documentazione prodotta in atti.

In tal senso, depone la comunicazione resa da Poste italiane alla F.I.G.C. nella quale la prima dichiara (in data 31 maggio 2017) alla seconda (che riceve la comunicazione il successivo 13 giugno) che l’indirizzo ove fare la notifica dell’atto alla A.S.D. Sporting Domicella è insufficiente; conseguentemente, si procede ad un rinnovo della notifica che viene positivamente effettuata in data 26 giugno.

La medesima dinamica emerge dalla lettura degli atti ricognitivi degli esiti delle spedizioni relative agli avvisi spediti agli altri deferiti e prodotti in giudizio dall’appellante.

Ciò posto, non può condividersi la tesi della Procura federale circa la non perentorietà del rispetto di tale termine e ciò non solo per l’espressa previsione del citato art. 30, comma 11 (“il termine … non può essere inferiore”) ma altresì per la portata generale del principio del contraddittorio (sancito negli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.), inteso come cardine e principio insormontabile di qualsiasi corretta dialettica processuale che non può correttamente svolgersi senza la possibilità di una piena, tempestiva e consapevole conoscenza dei fatti di causa in capo a tutte le parti del giudizio.

Tale principio trova ulteriore riconoscimento nell’art. 37, comma 4, ultimo periodo, del C.G.S., laddove impone a questa Corte la restituzione degli atti del giudizio al Giudice di primo grado, laddove si rilevi una violazione delle norme sul contraddittorio.

Conseguentemente, si accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV), si annulla la decisione impugnata, si dispone il rinvio degli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV), annulla la decisione impugnata, rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l’esame di merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it