F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 37/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 015/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. SANTOLAMAZZA ROMOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SSD CYNTHIA 1920) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 34 COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA 1 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 11532/527 PF16-17 GT/AG DEL 19.4.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 293 del 13.6.2017)

RICORSO DEL SIG. SANTOLAMAZZA ROMOLO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ SSD CYNTHIA 1920) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 5 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 38, COMMA 1 E 34 COMMA 1 REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, NONCHÉ DELL’ART. 38, COMMA

1 DELLE N.O.I.F., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 11532/527 PF16-17 GT/AG DEL 19.4.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 293 del 13.6.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 20.6.2017 il Sig. Romolo Santolamazza, allenatore dilettante di terza categoria, ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 923 del 13.6.2017, che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per mesi 5 per violazione delle norme Federali in epigrafe indicate, avendo l’appellante svolto nella Stagione Sportiva 2016/17 attività di tecnico per la società SSD Cynthia 1920 S.r.l. non in costanza di tesseramento con la società stessa.

Espone l’Appellante nel proposto gravame che - benché egli avesse regolarmente sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento per la predetta società e trasmesso tempestivamente alla medesima tutta la documentazione all’uopo necessaria, ivi compreso il tesserino di allenatore per l’anno 2016 - solo a seguito del suo esonero dal ruolo di tecnico (avvenuto dopo quattro gare ufficiali della Stagione Sportiva 2016/17) è venuto a conoscenza, dopo aver formulato un esposto ai competenti  uffici  federali  per  denunciare  la  falsità  della  sottoscrizione  apposta  al  modulo  di contratto depositato dalla predetta società, della mancanza di qualsiasi valido tesseramento per la società per la quale aveva svolto la propria attività, sedendo in panchina nel corso delle predette gare e regolarmente risultando inserito nella distinta delle medesima.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Ancorché la violazione delle norme regolamentari in epigrafe indicate appaia nel caso di specie oggettivamente sussistente, avendo l’appellante effettivamente preso parte alle gare svolte antecedentemente al proprio esonero senza alcun valido tesseramento, reputa questa Corte che di tale mancanza non possa essere chiamato a rispondere lo stesso Santolamazza, al quale non può essere imputata alcuna responsabilità, neppure a titolo colposo, per l’accertata omissione.

L’appellante, infatti, ha posto in essere quanto di sua competenza ai fini del suo regolare tesseramento, sottoscrivendo il relativo modulo di richiesta e consegnando lo stesso, unitamente al suo patentino, alla società, la quale sola avrebbe dovuto provvedere, con i propri addetti, alla formalizzazione del tesseramento stesso.

Né appare ravvisabile nel sistema delle norme federali, invero, un onere incombente sul tesserando di verificare che, una volta sottoscritto il modulo di richiesta di tesseramento, questo sia poi effettivamente trasmesso da parte della società ai competenti uffici federali, vertendosi nell’ambito di un’attività di carattere amministrativo sulla quale, per prassi universalmente invalsa nel mondo sportivo, i tesserati non svolgono, né debbono svolgere, alcun controllo,

Nel caso di specie, poi, la possibilità che la società abbia forse volontariamente omesso la dovuta attività volta al perfezionamento del tesseramento del Santolamazza, all’insaputa di questi, è avvalorata dalla condotta dalla stessa tenuta nella complessiva vicenda, tanto considerando il fatto che quest’ultimo veniva indicato in diverse occasioni nella distinta di gara dal dirigente accompagnatore incaricato di redigerla con numeri di tessera diversi; quanto considerando il deposito effettuato dalla società medesima presso i competenti uffici federali di un modulo di contratto recante una sottoscrizione attribuita al Santolamazza stesso, poi rivelatasi apocrifa.

Per questi motivi la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Santolamazza Romolo e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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