F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 38/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 018/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. CHIESA GIULIO NATO IL 01.07.1972, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 3 C.G.S..

ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. CHIESA GIULIO NATO IL 01.07.1972, AI SENSI DELL’ART. 26 COMMA 3 C.G.S..

 

Con istanza in data 10.07.2017 il sig. Giulio Chiesa, associato con la qualifica di osservatore arbitrale, espone che:

a) con delibera n. 27 del 31.05.2013, la commissione Disciplinare Nazionale aveva disposto nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 13, dal giorno 31.05.2013 al giorno 30.06.2014:

- per violazione dell’art. 40, comma 1 – 3, lett.a) e c), e comma 4, lett. e) del Regolamento A.I.A. per aver reso nei mesi di luglio e agosto 2012 dichiarazioni a mezzo del proprio profilo Facebook utilizzando espressioni, anche triviali ed assolutamente irriverenti, alcune sacrileghe, altre in violazione dei principi di lealtà, trasparenza, rettitudine, della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’A.I.A. e del ruolo arbitrale, nonché in dispregio del codice etico e di comportamento;

- per aver altresì pubblicato sul proprio profilo Facebook fotografie raffiguranti il medesimo

a.f.q. ripreso su un terreno di gioco con la divisa di gioco del F.C. Internazionale Milano, con l’aggravante di aver commesso l’infrazione nell’esercizio di una carica associativa (art. 7, comma 4, lett. a), norme di disciplina).

b) Con delibera n.007 in data 20.09.2013 la Commissione di Disciplina di Appello ha rigettato il ricorso in appello alla Commissione Disciplinare Nazionale, confermando la decisione di primo grado del 31.05.2013.

c) Il periodo di sospensione è scaduto il 30.06.2014.

Ciò premesso chiede la riabilitazione ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, del C.G.S.

Nel corso della riunione del 26.07.2017 innanzi a questa Corte è comparso il rappresentante della Procura Federale, che, in ordine all’istanza presentato dal sig. Chiesa, si è rimesso alla decisione della Corte.

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, del C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta;

Nel caso in specie: il presupposto di cui alla lettera a) appare evidente ed anche documentato a mezzo autocertificazione e non contestato dal rappresentante della Procura; quello di cui alla lett. b) risulta accertato a mezzo dichiarazione/attestazione del Presidente della sezione A.I.A. di Belluno; quanto al presupposto di cui alla lett. c), considerate le violazioni di cui trattasi, le dichiarazioni dell’interessato (scuse per il comportamento assunto e garanzia di non reiterazione), alla luce di quanto evidenziato dal Presidente sezione A.I.A. di Belluno, anch’esso può ritenersi integrato.

Per questi motivi la C.F.A. in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig. Giulio Chiesa concede la riabilitazione.

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