F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ACLI SEI DO KAN AVVERSO LA SANZIONE: 1) AMMENDA DI € 200,00; INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4750/773 PF15-16 FDL/GB DEL 3.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ACLI SEI DO KAN AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 200,00;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  4750/773

PF15-16 FDL/GB DEL 3.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017)

Con atto del 3.11.2016, la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, la Società ASD Acli Sei Do Kan, per la violazione dell’art. 4 comma 2 C.G.S., perché l’allora tesserato Calvo Luigi all’epoca dei fatti, in violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità e dell’art. 1 bis comma 1 e 5 C.G.S., anche in violazione dell’art. 36 vecchia formulazione, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, oggi trasfuso integralmente nell’art. 28 nuovo Regolamento Settore Giovanile e Scolastico e del Com. Uffi. n. 1 Settore Giovanile e Scolastico, Stagione sportiva n. 2015 e 2016 punto 2.6raduni e provini” per giovani calciatori”, aveva partecipato il giorno 7.6.2015 in Roma presso il campo della società VigorPerconti al raduno finalizzato a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei componenti organi federali competenti.

Il Tribunale Federale Nazionale con Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017 elevava l’ammenda di € 200,00 a carico della ASD Acli Sei Do Kan accogliendo la tesi della Procura Federale.

Con atto del 3.4.2017 la A.S.D. Acli Sei Do Kan impugnava la delibera Com. Uff. n. 69 del 27.3.2017 sostenendo l’infondatezza dei profili soggettivi ed oggettivi invocati a fondamento della sanzione elevata (violazione art. 4 comma 2 C.G.S.) in quanto il calciatore Calvo Luigi al momento della commissione della violazione (aver partecipato il giorno 7.6.2015 in Roma presso il campo della società VigorPerconti al raduno finalizzato a svolgere provini di calciatori minorenni, senza autorizzazione dei componenti organi federali competenti) datata 7.6.2015, non era tesserato della reclamante

Infatti il periodo di riferimento alla reclamante è provato essere stato dal 31.3.1999 al 27.8.2015 mentre nel periodo oggetto della violazione il Calvo era tesserato della S.C. Mariglianella (Na).

Tale circostanza è chiaramente dimostrata dalla produzione del tabulato calciatori dilettanti della Figc Stagione Sportiva 2015/2016.

In ragione della prova documentale prodotta dalla reclamante la CFA accoglie il reclamo e annulla la ammenda di € 200,00.

Per questi motivi la CFA accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Acli Sei Do Kan di Cicciano (NA) e, per l’effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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