F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 41/CFA del 12 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 95/CFA del 25 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI • MONTALI MAURIZIO, SOCIO UNICO DELLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL DAL 14.6.2011 ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 E ART. 9, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC; • GIOVANNINI PAOLO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E AMM.RE DELEGATO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL NEL PERIODO 21.6.2010 AL 13.6.2011, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC; NOTA 3182/889 PF 11-12 GT/SDS DEL 29.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

RICORSO            PROCURATORE   FEDERALE     AVVERSO   LA    DECLARATORIA   DI ESTINZIONE DEL PROPRIO DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEI SIGG.RI

    • MONTALI MAURIZIO, SOCIO UNICO DELLA A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL DAL 14.6.2011 ALLA SENTENZA DI FALLIMENTO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 E ART. 9, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC;
    • GIOVANNINI PAOLO, MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMM.NE E AMM.RE DELEGATO DELL’A.S. LUCCHESE LIBERTAS 1905 SRL NEL PERIODO 21.6.2010 AL 13.6.2011, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E ART. 8, COMMI 1 E 2 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO DELLA FIGC;

NOTA 3182/889 PF 11-12 GT/SDS DEL 29.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 30.11.2016)

La Procura Federale, a seguito del fallimento della Società Lucchese deferiva, con atto del 19.4.2017 tra gli altri i Sig.ri Maurizio Montali e Paolo Giovannini, nelle rispettive qualità, avanti al Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Toscana, per rispondere della violazione in detto atto, puntualmente eccepita, contestando loro di aver contribuito al dissesto della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale (cfr. Com. Uff. n 4 del 16.7.2016), riteneva fondato il, deferimento ed infiggeva conseguenzialmente agli incolpati la sanzione della inibizione per anni 5 (cinque) con preclusione e l’ammenda di10.000,00 (diecimila) – Montali - e della inibizione per anni 2 (due) con l’ammenda di € 7.000,00 (settemila) Giovannini -.

Hanno proposto impugnazione gli interessati avanti alla Corte Federale di Appello, deducendo in primo luogo l’incompetenza del Tribunale Federale Territoriale.

Hanno poi dedotto, la prescrizione delle violazioni contestate nonché l’insussistenza della violazione di cui all’art. 8 commi 1 e 2 C.G.S., evidenziando comunque l’assenza di dolo specifico.

Hanno eccepito ancora l’insussistenza nel merito delle violazioni contestate.

Questa Corte (cfr. Com. Uff. 66 del 21.09/28.11.2016) -riuniti i ricorsi- ha ritenuto fondata l’eccepita incompetenza del Tribunale Federale Territoriale, e così ha rinviato gli atti alla Procura Federale.

La Procura Federale ha nuovamente deferito in data 29.9.2016 gli interessati richiamando integralmente il precedente deferimento del 19.4.2016.

Il Tribunale Federale Nazionale cfr. C.U. 35/TFN del 25.11.2016 ha dichiarato l’estinzione del giudizio disciplinare ex art. 34 bis C.G.S. richiamando giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI, medio tempore formatasi, ritenendo che il termine iniziale cui farsi riferimento è quello in cui la   Procura   deferisce   con   proprio   formale   atto   l’incolpato   indipendentemente   dall’erronea individuazione del giudice competente.

Ha proposto impugnazione la Procura con diffuso e articolata motivazione evidenziando che, il termine di estinzione non era ancora decorso avendo ottemperato alla statuizione della Corte Federale con cui le erano stati rimessi gli atti.

Si sono costituiti gli interessati, chiedendo preliminarmente l’estinzione del giudizio ex art. 34 bis C.G.S., comunque invocando la prescrizione della violazione contestata, trattandosi di fatti afferenti la stagione sportiva 2011/2012.

Deve essere esaminata in via pregiudiziale questa ultima eccezione che questa Corte ritiene di condividere ed infatti sul punto le deduzioni difensive delle parti – cfr. memoria del 7.12.2016 nell’interesse del sig. M. Montali nonché cfr. memoria del 10.12.2016 nell’interesse del sig. P. Giovannini - correttamente pongono in rilievo che il termine prescrizionale doveva essere considerato in 4 anni in quanto non poteva ritenersi fondato il riferimento all’art. 8 C.G.S. non essendo mai stato accertato alcun elemento integrante alterazione o falsificazione ovvero elusione delle norme federali. In ogni caso e a prescindere da detta considerazione la giurisprudenza formatasi sul punto dell’interpretazione dell’art. 34 bis C.G.Sintervenuta successivamente alla prima pronuncia di questa Corteappare essere correttamente richiamata dal Giudice di primo grado, non essendovi ragioni allo stato degli atti per discostarsi da detto insegnamento essendo assolutamente identico il dato fattuale da cui la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport C.O.N.I. n. 58 del 21.11.2016 in cui era stato osservato come non potesse “…ricadere sul sig. …. l’errore della Procura che lo ha

deferito innanzi ad un giudicante sprovvisto di competenza…”.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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