F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 017/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG.: 1) ROSSI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO, CHE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ SPORTIVA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ ASD ARENZANO FC E ASD CFFS COGOLETO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMI 1 E 4 C.G.S.; E DELLE SOCIETÀ: 2) ASD ARENZANO FC PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; 3) ASD CFFS COGOLETO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.; SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11259/478 PF16-17 MB/GR/PP DEL 12.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

RICORSO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  INTERREGIONALE  AVVERSO  IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG.:

    1. ROSSI MATTEO, ALL’EPOCA DEI FATTI SOGGETTO NON TESSERATO, CHE AVREBBE SVOLTO ATTIVITÀ SPORTIVA IN FAVORE DELLE SOCIETÀ ASD ARENZANO FC E ASD CFFS COGOLETO CALCIO, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1 BIS, COMMI 1 E 5 E 10, COMMI 1 E 4 C.G.S.;

E DELLE SOCIETÀ:

    1. ASD ARENZANO FC PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;
    2. ASD CFFS COGOLETO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S.;

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO -  NOTA N. 11259/478 PF16-17 MB/GR/PP DEL

12.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

Con nota del 14.4.2017, procedimento n. 11258/478 PF 16-17 MB/GR/pp, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria:

  • il sig. Matteo Rossi, soggetto non tesserato, per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1e 4 C.G.S., accusato di aver svolto, nella stagione 2015/2016 attività sportiva a favore delle società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoleto calcio per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1 e 4 C.G.S..
  • le società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoleto calcio per violazione dell’art. 4, comma 2 C.G.S..

Delle parti deferite hanno fatto pervenire memorie difensive, il sig. Matteo Rossi e la società ASD Arenzano FC.

All’udienza dibattimentale del giorno 13.06.2017 innanzi al Tribunale Federale Territoriale sono comparsi, in rappresentanza della Procura Federale, l’avv. Antonio Pipicelli; l’avv. Elisa Brigandi in difesa del sig. Matteo Rossi e della società ASD Arenzano FC.

Il Tribunale Federale TerritorialeLiguria, con la decisione impugnata (Com. Uff. n. 90 del 29.06.20176) ha prosciolto da ogni addebito

Il Sig.:

  • Rossi Matteo, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato, che avrebbe svolto attività sportiva in favore delle società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoleto calcio, per violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 e 10, commi 1e 4 C.G.S.,

e le società:

-ASD Arenzano FC per violazione dell’art. 4, comma 2 C.G.S.,

  • ASD CFFS Cogoleto calcio per violazione dell’art. 4, comma 2 C.G.S.,

Il Tribunale osserva nella decisione comel’accusa al sig. Matteo Rossi, di aver svolto attività sportiva senza tesseramento a favore delle due società ASD Arenzano FC e ASD CFFS ogoleto Calcio, in particolare quella facente capo alla qualifica di direttore sportivo, non sia supportata da prove certi emergenti dalla relazione del collaboratore della Procura Federale tali da consentire pronuncia di condanna. Le osservazioni della difesa e le dichiarazioni del sig. Matteo Rossi nella fase istruttoria portano ad escludere ogni violazione di norme federali da parte del medesimo che, essendo soggetto non tesserato e non appartenente ad albi o istituzioni della Figc (leggi albo dei tecnici, degli agenti ecc.), non può comunque essere processato secondo la giustizia federale” .

Il Procuratore Federale Interregionale della FIGC ha proposto ricorso.

Giusta quanto anticipato in narrativa, viene fatta oggetto di gravame la decisione del Tribunale Federale Territoriale - CR Liguria, pubblicata mediante Com. Uff. n. 90/TFT del 29.06.2017 che ha prosciolto da ogni addebito il sig. Matteo Rossi e le società ASD Arenzano FC e ASD CFFS Cogoleto Calcio.

Con un primo motivo di gravame, parte ricorrente ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure laddove sostiene che il sig. Matteo Rossi “essendo soggetto non tesserato e non appartenente ad albi o istituzioni della Figc (leggi albo dei tecnici, degli agenti ecc.), non può comunque essere processato secondo la giustizia federale”.

Con un secondo motivo di doglianza l’appellante censura la decisione impugnata, perché priva di qualsiasi adeguato supporto argomentativo e carente di motivazione.

All’udienza fissata, per il giorno 26.7.2017, innanzi a questa Corte Federale d’Appello, è comparso, per la Procura Federale l’avv. Casula; per parte resistente è comparso l’avv. Rondini.

Ciascuno si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso non meriti accoglimento per i seguenti

MOTIVI

Ritiene preliminarmente opportuno questa Corte precisare il passaggio della impugnata decisione del TFN territoriale laddove sembra riferirsi ad un generale difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva in ipotesi di mancato tesseramento di un soggetto. Sotto questo profilo occorre, invero, considerare che ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del vigente Codice di Giustizia SportivaSono tenuti all’osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché colo che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento federale”. Del resto, l’intento normativo è quello di assoggettare alle norme della giustizia sportiva tutti coloro che sono legati ad una società anche con vincolo di fatto o non formalizzato nelle forme previste dall’ordinamento sportivo (per tutte, Com. Uff. n. 82 del 18.5.2016).

Pertanto, laddove il deferito in questione, pur in assenza di tesseramento, avesse effettivamente svolto attività rilevante per l’ordinamento sportivo, lo stesso sarebbe stato, senza dubbio, soggetto alle disposizioni dell’ordinamento federale. Tuttavia, nel caso di specie, non è dimostrato che il sig. Rossi abbia svolto una siffatta attività.

Ed invero, nel caso di specie, dalla documentazione in atti non è provato che il sig. Matteo Rossi abbia concretamente ricoperto la doppia funzione di Direttore generale per la ASD Arenzano

F.C. e di Direttore sportivo per la ASD CFFS Cogoleto Calcio. A ben vedere, infatti, l’accostamento del deferito ad entrambe le società è imputabile al ruolo istituzionale affidatogli dal Sindaco del Comune di riferimento di entrambe le società; nello specifico, Consigliere della Giunta Comunale di Arenzano, al momento dei fatti di cui alla contestazione e già Assessore Regionale con delega allo sport della regione Liguria.

Dalle dichiarazioni in atti, inoltre, non emerge che il sig. Rossi abbia mai partecipato a trattative per il trasferimento di giocatori,risulta mai essere stato inquadrato nell’organigramma societario;risulta che il sig. Rossi abbia mai assunto direttamente o indirettamente decisioni che potessero in qualche modo vincolare né la società Arenzano, né la società Cogoleto.

Neanche potrebbe assurgere a prova del coinvolgimento del sig. Rossi nelle trattative societarie l’articolo di stampa del 13.12.2016, in cui il calciatore Massimiliano Dentici, commentando il proprio trasferimento dall’Arenzano alla Genoa Calcio, affermaringrazio anche la dirigenza che non ha ostacolato il mio trasferimento, in particolare Matteo Rossi”. A ben vedere, infatti, dalla documentazione in atti non emerge alcuna partecipazione da parte del Rossi alle trattative aventi ad oggetto il trasferimento del calciatore.

Dal complessivo quadro probatorio non emerge che il sig. Rossi abbia ricoperto alcun incarico dirigenzialeper la società ASD Arenzano FC né per la società ASD CFFS Cogoleto Calcio.

Ciò è suffragato anche dalle dichiarazioni rese dal sig. Garetto, presidente della ASD Arenzano FC e riportate nel verbale di audizione del 19.12.2016.

Per quanto le dichiarazioni di alcuni calciatori convergano nel dichiarare che la società ASD Cogoleto Calcio avesse in un primo momento presentato il sig. Rossi quale Direttore Sportivo, non è provato che il medesimo abbia svolto mai tale ruolo,come e quali condotte del sig. Rossi sarebbero assimilabili a quelle di un Direttore Sportivo.

Non ritiene, pertanto, questa Corte che nel caso di specie ricorrano indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di acquisire una ragionevole certezza  in ordine alla commissione dell’illecito da parte del sig. Matteo Rossi e condurre ad una pronuncia di condanna.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale Interregionale.

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