F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 017/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 46 del 31.05.2017)

RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 46 del 31.05.2017)

1.- Con lettera sottoscritta dal Presidente e dal Segretario, spedita il 20.5.2017 alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale di Bologna, l’ASD Azzurra preannunciava reclamo avverso le decisioni assunte dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna (in Com. Uff.

  • 44 del 18.05.2017), con le quali erano state inflitte, al suo Presidente Bravi Aurelio, l’inibizione a svolgere ogni attività fino al 18.11.2017 e, al suo allenatore Anniballi Antonio, la squalifica fino al 18.12.2017.

Formalizzato il gravame con atto del 22.5.2017, con lettera del 25.05.2017 la Corte adita informava il citato sodalizio che il ricorso sarebbe stato esaminato nella riunione del 29 maggio e che in detta sede sarebbe stata ammessa l’audizione del suo Presidente o di un suo Dirigente, all’uopo formalmente facultato.

Incartate le dichiarazioni dei suddetti Bravi e Anniballi -nelle loro rispettive qualità, come specificato nel relativo verbale- sul rilievo che al reclamo non era stata allegata la relativa tassa, la Corte rigettava i ricorsi per improcedibilità (in Com. Uff. n.46 del 31.05.2017).

2.- Con atto del 17.6.2017, i predetti soggetti sanzionati –nelle loro qualità- hanno impugnato la decisione ex art. 39 C.G.S., affidandolo a due motivi:

    • con il primo, si assume che la Corte non avrebbe valutato attentamente tutta la documentazione di riferimento, dalla quale evincere che il ricorso era stato azionato dal sodalizio che, nel ricorso, aveva autorizzato l’addebito della tassa sul suo conto;
    • con il secondo, poi, si sostiene la tassatività delle cause di improcedibilità e che il C.G.S. non contempla, per il caso che occupa, una simile sanzione procedurale.

Alla riunione fissata per il giorno 26.7.2017, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è ammissibile e fondato.

Ed infatti ricorre, nella fattispecie in scrutinio, la previsione di cui alle lettera e) dell’art. 39 C.G.S., che legittima l’impugnazione nel caso sia stato commesso dal Giudice a quo un errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa.

A ben vedere, in realtà, il preannuncio del reclamo fu formalizzato su carta intestata della ASD Azzurra e sottoscritto dal Presidente Bravi e dal Segretario Bertaccini e già in quella sede, ex art. 33, punto 8 C.G.S., sarebbe stato necessario far luogo alla prescritta tassa, per il cui addebito sul conto del sodalizio fu data dal Bravi, nella sua qualità, espressa autorizzazione a pag. 4 del ricorso del 22.5.2017.

Rileva, inoltre, che la lettera di convocazione per il 29.5.2017 fu indirizzata dalla Corte Sportiva di Appello proprio alla ASD Azzurra, e non già alle persone fisiche ricorrenti, così confermando il convincimento –ove mai fosse stato necessario- che il ricorso era da intendersi proposto dal sodalizio.

Per questi motivi la C.F.A., dichiarata l’ammissibilità del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Bravi Aurelio e Anniballi Antonio, lo accoglie e annulla l’impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l’esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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