F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 59/CFA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 042/CFA del 14 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. MAZZOCCO LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE NOIF – NOTA N. 12111/660 PF 16- 17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1; – AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MAZZOCCO LUIGI – NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)
RICORSO DEL SIG. MAZZOCCO LUIGI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8 COMMI 9 E 10 DEL C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE NOIF – NOTA N. 12111/660 PF 16- 17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LE SANZIONI:
- PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1;
- AMMENDA DI € 1.500,00;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S. IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. MAZZOCCO LUIGI –
NOTA N. 12111/660 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 4.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 3 del 10.7.2017)
L’A.S.D. Isernia Football Club ed il Presidente della stessa, sig. Luigi Mazzocco, con separati ricorsi hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - pubblicata sul Com. Uff. n. 3 del 10.07.2017 con la quale il detto Tribunale ha inflitto la sanzione di
1 punto di penalizzazione da scontarsi nell’attuale Stagione Sportiva, oltre l’ammenda di €. 1.500,00, nei confronti della società e la inibizione per mesi sei nei confronti del Luigi Mazzocco.
La vicenda trae origine dal lodo con il quale il Collegio arbitrale presso la L.N.D a suo tempo ha condannato l’odierna reclamante al pagamento della somma di €. 4.040,00 in favore dell’allenatore sig. Giovanni Renna, condanna non rispettata dal sodalizio che non aveva provveduto al versamento della somma.
Sull’accertamento di tali fatti – in realtà nemmeno contestati dagli incolpati - la Procura federale, dopo aver concluso le indagini, provvedeva al deferimento degli odierni reclamanti ed il relativo procedimento si concludeva come innanzi riferito.
Quale unico motivo delle due impugnazioni, le parti ricorrenti rinnovano l’eccezione di nullità del deferimento sollevata in prime cure ed ivi disattesa, determinata dalla rituale mancata notifica della comunicazione di concluse indagini.
In particolare, i reclamanti deducono che il recapito del plico contenente tale documento non era andato a buon fine in quanto la relativa notificazione, tanto nei confronti dell’Associazione che del Presidente Mazzocco, si sarebbe completata mediante “compiuta giacenza” stante l’assenza dei destinatari – o loro incaricati – al momento della consegna, ma che tale forma di notifica non propone legittima ritualità, qualora – come nella fattispecie - il procedimento notificatorio venga eseguito e completato da servizio di recapito privato e non da Poste Italiane.
Argomentano i reclamanti, invocando anche la decisione 2035/14 della Suprema Corte di Cassazione, che l’avviso di deposito per compiuta giacenza può produrre effetto soltanto in caso di notifiche effettuate dal servizio postale nazionale, mentre non può essere esteso a quelle eseguite tramite servizio privato.
Fissata dalla Corte la seduta del 14.9.2017, nella stessa comparivano il rappresentante della Procura ed il difensore delle parti private, i quali sostenevano, rispettivamente, le argomentazioni a favore e contro l’impugnata statuizione.
A parere della Corte, previa riunione delle contestazioni promosse nei confronti della medesima decisione, il reclamo deve essere accolto stante la manifesta fondatezza del motivo di gravame.
Ed invero, la Procura federale, nelle premesse dell’atto di deferimento, letteralmente deduce: “vista la comunicazione di conclusioni delle indagini, ritualmente notificata”; l’espresso riferimento alla ritualità della notifica del documento in discorso altro non può significare che - anche a parere dell’Organo inquirente - la comunicazione di conclusione delle indagini deve venir correttamente portata a conoscenza delle parti indagate, presupposto che nella fattispecie non si è verificato per l’irritualità del procedimento adottato.
Nella fattispecie in esame, invero, non vi sono motivi – tanto meno indicati dalla Procura che si è limitata a richiamare una, non condivisibile, prassi costante - perché il Collegio si discosti dall’orientamento della Suprema Corte di Cassazione in virtù del quale, nell’ipotesi di recapito di atti processuali a mezzo di servizio privato, non raggiunge alcun effetto la cosiddetta compiuta giacenza; in proposito, oltre alla decisione invocata dalla parte e sopra richiamata, si pone altro autorevole precedente del Supremo Collegio (Cass. 21.07.2016 n. 15035) secondo il quale: “la certezza pubblica propria degli atti facendo fede fino a querela di falso” non si estende al di fuori del servizio postale nazionale.
In applicazione del principio appena richiamato al procedimento di che trattasi, và ritenuta irrituale la procedura adottata dalla Procura federale per notificare la comunicazione di chiusura delle indagini; alla stessa Procura, peraltro, attesa l’inesistenza di termini di scadenza, vanno rimessi gli atti, anche in conformità alla richiesta avanzata dalle parti reclamanti che, in conclusione delle proprie istanze, testualmente sollecitano “rimessione degli atti all’Organo referente per quanto di competenza”.
Per questi motivi la C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2 e 3, rispettivamente proposti dal sig. Mazzocco Luigi e dalla società ASD Isernia Football Club, li accoglie e annulla le sanzioni inflitte, rimettendo gli atti alla Procura Federale per il seguito di competenza.
Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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