F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 59/CFA del 14 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 042/CFA del 14 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO LECCO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARE NEL PRIMO CAMPIONATO CUI SI ISCRIVERÀ NELL’EVENTUALE CASO DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA; – AMMENDA DI € 1.500,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. MEREGALLI SANDRO – NOTA N. 11917/777 PF 16-17 GP/GC/MG DEL 2.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ CALCIO LECCO 1912 SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 1 DA SCONTARE NEL PRIMO CAMPIONATO CUI SI ISCRIVERÀ NELL’EVENTUALE CASO DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ AGONISTICA;

-     AMMENDA DI € 1.500,00;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 DEL C.G.S., IN ORDINE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE ALL’EPOCA DEI FATTI SIG. MEREGALLI SANDRONOTA N. 11917/777 PF 16-17

GP/GC/MG DEL 2.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 24.7.2017 la Calcio Lecco 1912 S.r.l. in fallimento e la Calcio Lecco 1912 hanno congiuntamente impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 1 del 3.7.2017, che ha inflitto a carico della Calcio Lecco 1912 S.r.l in fallimento le sanzioni della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontare nel primo campionato cui si iscriverà e dell’ammenda di € 1.500,00 a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione dell’art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione al comportamento - peraltro incontestato nel presente giudizio e che, quindi, non formerà oggetto di scrutinio da pare di questa Corte - posto in essere dal proprio Amministratore Unico.

Espongono le ricorrenti:

  • che in data 6.12.2016 la Calcio Lecco 1912 S.r.l. (CF 02688640131) è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lecco, con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa;
  • che in data 2.5.2017 la società fallita, unitamente al suo A.U., sono state deferite dalla Procura Federale al TNF, in sintesi per omesso pagamento di emolumenti a favore del precedente Tecnico della squadra, accertati con lodo arbitrale divenuto definitivo;
  • che in data 12.6.2017 la società fallita ha ceduto la propria azienda sportiva ad altra società avente le medesima ragione sociale, Lecco Calcio 1912 S.r.l., ma diverso CF (09945900968);
  • che in data 3.7.2017 il TNF ha inflitto alla “vecchia” società in fallimento le sanzioni di cui si è detto;
  • che in data 11.7.2017 la Federazione ha deliberato il trasferimento del titolo sportivo della società fallita a favore di quella neocostituita, che è subentrata alla prima nei diritti derivanti dall’anzianità di affiliazione della medesima;
  • che in data 12.7.2017 la “nuova” società richiedeva l’iscrizione al Campionato di Serie D per la Stagione Sportiva 2017/18.

In dipendenza di tali fatti, lamenta la nuova Lecco Calcio 1912 S.r.l. con il prefato ricorso che le siano state direttamente applicate le sanzioni inflitte alla vecchia società con l’impugnata decisione, nella sua qualità di cessionaria del titolo sportivo già facente capo alla società fallita, non essendo più quest’ultima sanzionabile in conseguenza dell’intervenuta revoca dell’affiliazione alla F.I.G.C.

All’odierna udienza sono comparsi l’avv. Cesare Di Cintio, per le ricorrenti, che ha concluso per la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, con conseguente annullamento della decisione impugnata, in dipendenza dell’intervenuta revoca dell’affiliazione della società fallita, e l’avv. Lorenzo Giua, per la Procura Federale, il quale ha rilevato la correttezza della decisione impugnata, pur ammettendo, anche a seguito di specifica domanda sul punto di questa Corte, che le sanzioni con essa inflitte dovrebbero far carico alla società fallita e non a quella ad essa subentrata.

La Corte premette, innanzitutto, che le sanzioni inflitte con l’impugnata sentenza alla società fallita non possono in alcun caso essere applicate alla nuova società, stante il chiaro disposto dell’art. 52, comma 4, NOIF, in forza del quale la società alla quale venga attribuito il titolo sportivo già di titolarità di altro sodalizio, al quale sia stata revocata l’affiliazione, subentra a quest’ultimo, dal punto di vista passivo, nei soli debiti pecuniari dello stesso, senza che si faccia menzione alcuna, nella predetta norma, dell’applicabilità alla società subentrante delle eventuali sanzioni di carattere disciplinare e sportivo irrogate a carico della società cessata e non ancora scontate al momento della revoca dell’affiliazione.

Da ciò discende che il proposto ricorso debba essere dichiarato in parte improcedibile, in parte inammissibile.

Più precisamente, improcedibile per ciò che riguarda la posizione della Lecco Calcio 1912

S.r.l. in fallimento, in considerazione del fatto che l’intervenuta revoca, nelle more del procedimento disciplinare, dell’affiliazione alla Federazione la priva di qualsiasi legittimazione processuale in ambito Federale, trattandosi di soggetto estraneo allo stesso; inammissibile, per ciò che concerne il ricorso promosso dalla nuova società Lecco Calcio 1912 S.r.l., per carenza in capo ad essa di qualsivoglia interesse ad agire e/o ad impugnare, non essendo la medesima in alcun modo, per quanto sopra chiarito, destinataria delle sanzioni inflitte con l’impugnata decisione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara improcedibile il ricorso proposto dalla Calcio Lecco 1912 Srl in fallimento; dichiara inapplicabili le sanzioni inflitte alla Calcio Lecco 1912 Srl affiliata in data 11.7.2017 con Com. Uff. 7/A e dichiara inammissibile il ricorso dalla stessa proposto.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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