F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 58/CFA del 10 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 54/CFA del 07 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS C.G.S., (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 20/TFN del 23.10.2017)

RICORSO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B AVVERSO L’ACCOGLIMENTO DEL RICORSO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S. CITTÀ DI PALERMO S.P.A., AI SENSI DELL’ART. 6.15 DELLO STATUTO DELLA LEGA NAZIONALE SERIE B E DELL’ART. 43BIS C.G.S., (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 20/TFN del 23.10.2017)

    • Con ricorso in data 29.10.2017, la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito “LNPB”) ha impugnato la decisione, pubblicata sul Com. Uff. FIGC n. 20/TFN del 23.10.2017, con la quale il Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare ha accolto il reclamo della U.S. Città di Palermo S.p.A. (di seguito “U.S. Palermo”) e, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da parte dell’organo competente, ha annullato la delibera dell’Assemblea della LNPB del 27.9.2017, con la quale è stata rigettata la richiesta della stessa U.S. Palermo di spostamento delle gare del Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2017/2018, dell’8.10.2017, del 12.11.2017 e del 25.3.2018, nonché del provvedimento prot. n. 185 del 21.9.2017 con il quale il Commissario Straordinario ha comunicato di avere inserito all’ordine del giorno dell’Assemblea della Lega Serie B convocata per il 26/27 settembre 2017 la suddetta richiesta della U.S. Palermo, in luogo di emettere il provvedimento previsto dall’art. 28, commi 2 e 4, dello Statuto della LNPB e di decidere sulla richiesta in questione.
      • La LNPB ha chiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni:

a) in via principale, nel rito: dichiarare l’incompetenza del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare in favore della Corte Federale d’Appello e, per l’effetto, annullare ex art. 37.4

C.G.S. FIGC la decisione impugnata senza rinvio;

b) in via subordinata, nel rito: ove non fosse riconosciuta la competenza della Corte Federale d’Appello, dichiarare l’incompetenza del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare in favore del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI e, per l’effetto, annullare ex art. 37.4

C.G.S. FIGC la decisione impugnata senza rinvio;

c) in via principale, nel merito: rigettare il ricorso proposto dalla U.S. Palermo dinanzi al Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare in quanto infondato per i motivi dedotti.

    • Con atto di controdeduzioni in data 1.11.2017 si è costituita la U.S. Palermo:

               i) eccependo l’inammissibilità, ex art. 37, comma 3, C.G.S. FIGC, delle domande nuove come sopra formulate in sede di appello dalla LNPB, atteso che nessuna domanda specifica sulla competenza del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare (di seguito “TFN”), ma solo una generica richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso dell’U.S. Palermo, era stata proposta dalla LNPB nel giudizio di primo grado;

               ii) ribadendo la correttezza in punto di diritto della decisione impugnata, stante la incompetenza a decidere la fattispecie sia della Corte Federale d’Appello, atteso che il venir meno della Corte di Giustizia Federale ha effettivamente privato di qualsiasi portata precettiva l’art. 6.15 dello Statuto della LNPB, sostituito dall’art. 43-bis C.G.S. FIGC, come sostenuto dal TFN, sia del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, ai sensi della statuizione del citato art. 43-bis C.G.S. FIGC;

                  iii) riaffermando la ammissibilità del proprio ricorso, dal momento che alla fattispecie è applicabile non la prima parte dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, come erroneamente sostenuto dalla stessa LNPB, ma la disposizione di cui all’ultima parte di tale articolo, con conseguente esclusiva competenza in capo al Presidente della Lega (oggi Commissario Straordinario) a decidere sulla istanza di differimento delle gare proposta dall’U.S. Palermo;

               iv) sostenendo, nel merito, la fondatezza della pretesa, per la eccezionalità delle circostanze addotte a sostegno della richiesta di differimento delle tre gare.

      • La U.S. Palermo ha chiesto a questa Corte accogliersi le seguenti conclusioni:

a) dichiarare l’inammissibilità, ex art. 37, comma 3, C.G.S. FIGC, delle domande nuove formulate dalla LNPB e di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. che precede;

b) dichiarare la competenza del TFN a decidere la presente controversia;

c) confermare la decisione del TFN impugnata;

d) accertare il passaggio in giudicato della parte della decisione impugnata secondo cui la competenza a decidere in merito all’istanza di variazione della data di una singola gara è attribuita esclusivamente al Presidente;

e) dichiarare nulla e/o annullabile la delibera dell’Assemblea della LNPB del 27.9.2017;

f) dichiarare la fondatezza e legittimità della richiesta di spostamento delle gare del Campionato di Serie B, Stagione Sportiva 2017/2018, del 12.11.2017 e del 25.3.2018 e, per l’effetto, ordinare al Commissario Straordinario della LNPB di modificare date e orari di dette gare;

g) rigettare tutte le domande formulate dalla LNPB.

    • Con atto di Controdeduzioni in data 29.10.2017 si è costituito nel presente procedimento, in adesione all’appello proposto dalla LNPB, il Commissario Straordinario della stessa LNPB.

Quest’ultimo, per quanto qui di  interesse, ha dedotto di aver ritenuto di condividere la valutazione di opportunità in ordine alla richiesta formulata dall’U.S. Palermo con l’Assemblea della LNPB, unico organo eventualmente deputato ad assumere la decisione e, del resto, chiamato ad esprimersi al riguardo dalla stessa U.S. Palermo nella sua istanza, non solo per ragioni di ristrettezza dei tempi (essendo stato il Commissario Straordinario nominato il 13.9.2017), ma anche per l’irritualità della richiesta di modifica del calendario che, in quanto tale, esorbita i poteri statutariamente spettanti al Presidente/Commissario Straordinario.

Ad avviso del Commissario Straordinario, in definitiva, risulta del tutto legittimo e logico che, avendo egli assunto anche i poteri del decaduto Consiglio della LNPB, abbia rimesso all’Assemblea la decisione sulla richiesta presentata dall’U.S. Palermo, conformemente a quanto previsto dall’art. 6.7, lett. ee), dello Statuto della LNPB.

    • Con unico atto di Controdeduzioni in data 2.11.2017 si sono costituite la Parma Calcio 1913 S.r.l. e la U.S. Cremonese S.p.A., sostanzialmente facendo proprie le argomentazioni difensive della LNPB e, in particolare, eccependo il passaggio in giudicato del capo della decisione impugnata relativa alla declaratoria di inammissibilità della domanda di condanna del Commissario Straordinario della LNPB a differire data e orari delle gare in questione, proposta dalla U.S. Palermo in primo grado, ma non riproposta nelle forme dell’appello incidentale in secondo grado.
    • Con memoria in data 2.11.2017 si è costituito anche il Carpi F.C. 1909 S.r.l., ugualmente condividendo argomentazioni e conclusioni rassegnate dalla LNPB e, nel merito, evidenziando come rispetto alla gara Carpi/Palermo, in programma il 25.3.2018, non è oggi possibile, se non in termini di mera eventualità, sostenere la convocabilità da parte delle Federazioni di appartenenza di alcuni giocatori militanti presso la U.S. Palermo.
    • Nella riunione del 7.11.2017, le  Parti hanno illustrato oralmente le  rispettive  difese, ribadendo le rassegnate conclusioni. Questa Corte si è riservata la decisione.
    • L’appello della LNPB è fondato e va accolto nei sensi e limiti che si passa sinteticamente ad esporre.
      • Preliminarmente, occorre rigettare l’eccezione di inammissibilità che l’U.S. Palermo muove, ai sensi dell’art. 37, comma 3, C.G.S. FIGC, in relazione alle domande, asseritamente nuove, formulate dalla LNPB e di cui alle lettere a) e b) del punto 1.1. che precede.

Vero è, infatti, che dette domande sono state puntualmente formulate in sede di appello, ma è altrettanto vero che, in primo grado, la LNPB ha espressamente eccepito l’incompetenza del TFN e l’inammissibilità del ricorso dell’U.S. Palermo per difetto di giurisdizione, diffusamente argomentando al riguardo. Avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi dell’azione svolta in primo grado dalla LNPB, pertanto, quelle svolte dall’appellante in sede di appello ed oggetto dell’eccezione dell’U.S. Palermo non costituiscono domande nuove.

In ogni caso e risolutivamente, ai sensi del comma 4, seconda alinea, dell’art. 37, C.G.S. FIGC, i motivi di inammissibilità o di improcedibilità del reclamo in prima istanza sono rilevabili d’ufficio da questa Corte.

      • Il reclamo di prima istanza proposto dall’U.S. Palermo dinanzi al TFN è inammissibile, in quanto rivolto ad un Giudice incompetente. La decisione del TFN impugnata va dunque annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 37, comma 4, C.G.S. FIGC.

Contrariamente all’avviso del TFN, queste Sezioni Unite – in linea con l’orientamento già espresso in sede giurisdizionale (CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 59/CFA - 2014/2015) e consultiva (Parere 10.12.2014) – ritengono infatti (ancora) applicabile alla fattispecie il disposto dell’art. 6.15 dello Statuto della LNPB che individua nella Corte di Giustizia Federale e quindi in questa Corte, quale erede delle attribuzioni di titolarità della progenitrice della Corte di Giustizia Federale, la naturale sede di tutela delle posizioni soggettive di cui si discute” e ciò sino al necessario e formale adeguamento dell’art. 6.15 dello Statuto LNPB al sopravvenuto art. 43-bis CGS FIGC. E’ invero proprio il comma 5 del citato art. 43-bis C.G.S. FIGC a disporre espressamente che l’applicazione del procedimento per l’impugnazione delle delibere federali (con conseguente individuazione del TFN quale Giudice competente a decidere le relative controversie) anche alle delibere adottate dalle componenti federali richiede e postula la esistenza, che nello Statuto LNPB ancora non si rinviene, di una esplicita previsione in tal senso dei rispettivi statuti o regolamenti.

A tale ultimo riguardo, peraltro, queste Sezioni Unite non possono non stigmatizzare il fatto che la propria sollecitazione, risalente già due anni e mezzo orsono (cfr. CFA, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 59/CFA - 2014/2015), ad operare un tempestivo adeguamento delle disposizioni statutarie e regolamentari delle componenti federali al nuovo corso normativo, per quanto concerne la LNPB, sia caduta sino ad oggi nel vuoto, dando causa a quella incertezza nella individuazione del Giudice competente che la presente controversia rende evidente.

    • La peculiarità della vicenda, impone peraltro a queste Sezioni Unite, nell’esercizio dei propri compiti nomofilattici, di chiarire ulteriormente quanto segue.

L’Organo competente a provvedere sull’istanza dell’U.S. Palermo è il Presidente/Commissario Straordinario della LNPB, ai sensi dell’ultima alinea dell’art. 28.2 dello Statuto, unica disposizione applicabile al caso di specie atteso che esso ha ad oggetto, come sul punto correttamente statuito dal TFN, una richiesta non già di modifica del calendario delle competizioni ufficiali organizzate dalla Lega bensì di variazione delle date di disputa di (originariamente tre) singole gare.

Non risulta chiaro, nel caso di specie, se il Commissario Straordinario si sia determinato nel senso di sottoporre una tale richiesta all’Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6.7, lettera ee), dello Statuto LNPB e, quindi, demandando ad essa (in vece del decaduto Consiglio) ogni formale deliberazione con riguardo all’istanza dell’U.S. Palermo. Per un verso, infatti, tanto nella convocazione in data 19.9.2017 dell’Assemblea del 27 settembre u.s. che nel verbale di quest’ultima, manca ogni riferimento, con riguardo all’argomento n. 8 all’ordine del giorno, all’art. 6.7, lettera ee), dello Statuto, né si rinviene la motivazione che detto articolo richiede allorchè il Consiglio (in vece del quale oggi il Commissario Straordinario) ritenga di sottoporre all’Assemblea ogni altra deliberazione. Per altro verso, è lo stesso Commissario Straordinario a dedurre di aver ravvisato l’opportunità di condividere con l’Assemblea la valutazione (in particolare, deve ritenersi, delle peculiari ragioni addotte a sostegno) dell’istanza di differimento dell’U.S. Palermo che, non va trascurato, ha essa stessa intestato e rivolto l’istanza di differimento in primo luogo (anche se per quanto di ragione anche) all’Assemblea della LNPB.

In tale ultimo senso, si sono peraltro chiaramente espressi tanto la LNPB quanto il Commissario Straordinario laddove nelle rispettive difese attribuiscono al pronunciamento dell’Assemblea LNPB impugnato in primo grado dall’U.S. Palermo valore ed efficacia non già di delibera assembleare quanto piuttosto di mera manifestazione di dissenso sull’istanza in questione. Se ciò è vero, si deve dunque concludere che, comunque acquisita all’esito dell’Assemblea del 27.9.2017 anche la manifestazione della volontà associativa espressa dal plenum delle società aventi diritto al voto, compete ora al Commissario Straordinario esercitare la facoltà prevista dall’ultima alinea dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB, disponendo o meno la variazione delle date delle due gare del 12.11.2017 e del 25.3.2018 richiesta dall’U.S. Palermo.

Per questi motivi la C.F.A., Sezioni Unite, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione l’appello della Lega Nazionale Professionisti Serie B e, per l’effetto, dichiara inammissibile il reclamo di prima istanza dell’U.S. Città di Palermo S.p.A. per incompetenza del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare in favore della Corte Federale d’Appello ed annulla senza rinvio, ex art. 37, comma 4, C.G.S. FIGC, la decisione pubblicata sul Com. Uff. FIGC n. 20/TFN del 23.10.2017 del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare.

Dispone restituirsi la tassa di reclamo.

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