F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 28/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 146/CFA del 23 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SICULA LEONZIO A.R.L. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA SOCIETÀ ASD ACIREALE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI IN OCCASIONE DELLA GARA PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B, COMITATO REGIONALE SICILIA – SICULA LEONZIO/ACIREALE DELL’1.05.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 22/TFN-SVE del 31.03.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. SICULA LEONZIO A.R.L. AVVERSO IL PARZIALE ACCOGLIMENTO DEL RECLAMO TENDENTE AD OTTENERE DALLA SOCIETÀ ASD ACIREALE IL RISARCIMENTO DEI DANNI ARRECATI IN OCCASIONE DELLA GARA PLAY-OFF CAMPIONATO DI ECCELLENZA GIRONE B, COMITATO REGIONALE SICILIASICULA LEONZIO/ACIREALE DELL’1.05.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 22/TFN-SVE del 31.03.2017)

Il giorno 1.5.2016 veniva disputata presso il campo sportivo comunale di Lentini (SR) la partita Sicula Leonzio/Acireale, valevole quale finale play-off del Campionato 2015/2016 di Eccellenza - Girone B, organizzato dal Comitato Regionale Sicilia - LND.

Al termine della partita alcuni dirigenti e calciatori della società ASD Acireale aggredivano l'arbitro e i suoi assistenti, commettendo una serie di azioni violente che venivano successivamente sanzionate con i provvedimenti del Giudice Sportivo riportati nel Comunicato Ufficiale n. 371 del 3 maggio 2016 della FIGC LND CR Sicilia.

Contemporaneamente i tifosi della squadra dell' Acireale riuscivano a forzare il cancello che delimitava la zona degli spalti dello stadio dove essi si trovavano e ad entrare in campo, danneggiando la recinzione e altre strutture e partecipando all'aggressione alla terna arbitrale.

Con atto depositato il 12.1.2017 la SSD Sicula Leonzio proponeva al Tribunale Federale Nazionale- Sezione Vertenze Economiche un reclamo ai sensi degli artt. 30, comma 28 lett. a), 4, comma 3, e 14, comma 1, C.G.S. al fine di ottenere la condanna della ASD Acireale al risarcimento dei danni causati all'impianto sportivo dai sostenitori della squadra ospite, e che venivano indicati nel danneggiamento grave del cancello che separa il campo dalla zona della tribuna dove si trovavano i tifosi dell' Acireale, nel danneggiamento grave della recinzione sfondata e staccata dal cordolo di cemento armato e nella rottura dello stesso cordolo. Il risarcimento veniva quantificato nell'ammontare delle riparazioni effettuate per un totale di € 5.917,00 (IVA compresa) documentate da una fattura (non quietanzata) della ditta BI.SE.PO Costruzioni in data 30 giugno 2016 e da una attestazione in data 8.9.2016 del geom. Angelo Maenza concernente l'esecuzione dei lavori di riparazione.

Con una memoria di replica del 17.1.2017 l'ASD Acireale si opponeva all'accoglimento del reclamo, sollevando alcune eccezioni procedurali e chiedendone nel merito il rigetto.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche con provvedimento pubblicato il 30.3.2017 accoglieva parzialmente il reclamo limitatamente alle opere di ripristino del cancello danneggiato, che, stante la mancata indicazione in fattura dell'importo relativo a questi lavori, veniva determinato in via equitativa nella misura di € 500,00.

Avverso tale decisione la SSD Sicula Leonzio ha proposto appello con ricorso del 14.5.2017, lamentando un'erronea valutazione da parte del TFN della documentazione attestante i danni causati all'impianto sportivo e producendo ulteriori atti a sostegno della propria tesi (in particolare una perizia redatta in data 6.5.2016 dal geom. Angelo Maenza con alcune ritrazioni fotografiche delle parti dello stadio danneggiate, e una relazione integrativa dello stesso geom. Maenza nella quale si afferma che i danni documentati nella relazione dell’8.9.2016 sono corrispondenti a quelli derivanti dagli atti di vandalismo commessi dai tifosi dell' Acireale al termine della partita del 1.5.2016), nonché altri atti comprovanti l'avvenuto pagamento della fattura di € 5.917,00 (fotocopia dell'assegno di pagamento, estratto conto della BI.SE.PO. Costruzioni).

L'ASD Acireale depositava una memoria di replica in data 20.5.2017 nella quale in sostanza si contestava che le opere eseguite presso lo stadio comunale di Lentini e riportate nella fattura (peraltro non quietanzata) della BI.SE.PO. Costruzioni fossero la riparazione dei danni causati alla struttura sportiva dalla tifoseria ospite al termine della gara del 1.5.2016, mentre in realtà si sarebbe trattato di opere di “manutenzione straordinaria” assolutamente scollegati dai fatti del 1 maggio 2016.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, nessuna delle due parti si presentava, mentre invece perveniva una e-mail spedita dalla società SSD Sicula Leonzio, con allegata la fattura quietanzata della società BI.SE.PO. Costruzioni.

Motivi della decisione.

L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei termini di cui si dirà.

Ed invero, non vi sono dubbi sul fatto che al termine della suddetta partita del 1 maggio 2016 numerosi soggetti che facevano parte della tifoseria dell'ASD Acireale e che si trovavano sugli spalti della tribuna del campo sportivo di Lentini siano riusciti a entrare in campo e a partecipare all'aggressione alla terna arbitrale.

La società reclamante ha richiesto che l'ASD Acireale venisse condannata, a titolo di responsabilità oggettiva, al risarcimento dei danni causati all'impianto sportivo e, in particolare, al cancello che separava il campo dalla parte della tribuna dove si trovavano i sostenitori dell' Acireale, alla recinzione che delimitava questa zona e al cordolo di cemento armato ove erano assicurati il cancello e la recinzione ed ha allegato dapprima una fattura della società che ha eseguito i lavori di riparazione (la società BI.SE.PO. Costruzioni che ha successivamente quietanzato detta fattura) e poi una perizia del geom. Angelo Maenza, con alcune ritrazioni fotografiche, attestante la corrispondenza tra i lavori eseguiti presso lo stadio comunale di Lentini e le riparazioni dei danni causati dalla tifoseria ospite.

Il TFN-Sezione Vertenze Economiche ha ritenuto che fosse stata fornita la prova solo del danneggiamento del cancello e ha determinato in € 500,00 l'importo del risarcimento liquidato in via equitativa.

Va però osservato che, anche se la società reclamante non ha fornito una prova specifica di tutti i danni causati all'impianto sportivo dall'azione violenta dei tifosi dell' Acireale, con l'indicazione dettagliata delle parti dello stadio comunale che erano state interessate e con la specificazione dei singoli interventi di riparazione e dell'importo di ciascuno di essi, deve ritenersi per certo, alla luce del referto arbitrale e degli altri atti redatti dai suoi assistenti e dal Commissario di Campo, nonché dall'Autorità di P.S., che l'azione di “sfondamento” del cancello non possa essere rimasta circoscritta solo al danneggiamento del lucchetto del cancello o della sua chiusura. Ed invero, va osservato che le ritrazioni fotografiche allegate alla perizia del geom. Maenza (anche se redatta in forma non giurata e non asseverata) possono ritenersi attendibili, alla luce del complessivo contesto di riferimento anche probatorio, nella descrizione dei danni causati alla struttura sportiva, mentre gli atti redatti dall'Arbitro e dai suoi assistenti e dal Commissario di Campo, oltre che dall'Autorità di P.S., risultano ovviamente incompleti nella parte riguardante i danni causati all'impianto sportivo, in quanto tutti i soggetti in questione hanno maggiormente concentrato la loro attenzione sugli episodi di violenza alle persone. E', quindi, plausibile che l'azione di “sfondamento” del cancello da parte della tifoseria dell' ACIREALE abbia determinato non solo il danneggiamento dello stesso cancello, ma anche quelli della recinzione e del cordolo di cui parla la SSD Sicula Leonzio, anche se, come detto, la società reclamante non ha provato l'esatto ammontare delle singole opere di riparazione, limitandosi a produrre una fattura (quietanzata in data successiva) in cui è indicato un totale generale di tutte le opere di riparazione.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che i danni causati dalla tifoseria dell'Acireale all'impianto sportivo di Lentini hanno sicuramente riguardato non solo il cancello di cui si parla, ma anche la recinzione e il cordolo di cemento armato, ma che, stante la mancanza di idonea documentazione comprovante i diversi specifici lavori di riparazione, il risarcimento può essere determinato solo in via equitativa nella misura di € 2.500,00.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Sicula Leonzio di Lentini (SR) ridetermina in € 2.500,00 l’importo da corrispondersi dalla società A.S.D. Acireale in favore della reclamante società S.S.D. Sicula Leonzio a.r.l..

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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