F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 027/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 136/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE MATTEO CERICOLA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA F.C. RIETI (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 22/TFN Sez. Tess. Del 7.04.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 21/TFN Sez. Tess. del 20.03.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE MATTEO CERICOLA AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL PROPRIO TESSERAMENTO IN FAVORE DELLA F.C. RIETI (Delibera del Tribunale Federale – Sezione TesseramentiCom. Uff. n. 22/TFN Sez. Tess. Del 7.04.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 21/TFN Sez. Tess. del 20.03.2017)

Con reclamo del 14.4.2017, il calciatore Matteo Cericola adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 22/TFN del 7.4.2017, che aveva confermato il precedente provvedimento della LND, dichiarando la nullità del suo tesseramento con la società F.C. Rieti, perchè in contrasto con l'art. 117, comma 4, delle N.O.I.F..

Il calciatore fonda il suo reclamo su una errata interpretazione del complesso normativo di riferimento e propone una lettura dell'art. 117, comma 4, N.O.I.F. mediante un'attività di interpretazione sistematica, che utilizzando l'eccezione prevista in tale norma per i casi di cui all'art. 116, giunge a ritenere non applicabile il divieto di un nuovo tesseramento da non professionista per il calciatore che nella stessa stagione abbia già stipulato un contratto da professionista, qualora il nuovo tesseramento avvenga con la squadra con la quale il calciatore era tesserato prima di stipulare il contratto da professionista.

All'udienza del 30.5.2017 era presente il difensore del calciatore, il quale insisteva nella propria richiesta.

Il ricorso, pur richiamando principi interpretativi in astratto condivisibili, non merita accoglimento e, pertanto, va respinto.

Il chiaro dettato normativo non consente, infatti, quell'attività interpretativa richiesta dal ricorrente, dovendosi ritenere che quello della interpretazione letterale deve considerarsi criterio assorbente ed esauriente rispetto a tutti gli altri canoni interpretativi del testo normativo, allorché il significato proprio delle parole, secondo la loro connessione, sia palese.

Laddove, cioè, l’individuazione del proponimento del legislatore sia consentito da espressioni testuali sufficientemente chiare, precise e adeguate, deve considerarsi preclusa la possibilità di ricorrere ad altri criteri interpretativi, in applicazione del principio “in claris non fit interpretatio”.

Sul punto la Cassazione ha testualmente stabilito che Quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa.

Una lettura come quella prospettata dal ricorrente introdurrebbe una distinzione assolutamente non prevista dal legislatore, in contrasto con la lettera della norma stessa (ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus)”.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Matteo Cericola.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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