F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. COLLAUTO MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12243/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)
RICORSO DEL SIG. COLLAUTO MATTIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ARTT. 38 COMMA 1 E 41 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 12243/510 PF16-17 GP/MB/GB DEL 5.5.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)
Con provvedimento prot. 12243/510pf16-17 GP/MB/gb in data 5.05.2017 i Procuratori Federale e Federale Interregionale deferivano alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico della FIGC il sig. Collauto Mattia, allenatore professionista di seconda categoria, per avere questi svolto, nella Stagione Sportiva 2016/2017, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori a favore della società Venezia FC Srl SSP, il tutto in violazione all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., in via autonoma ed in relazione a quanto prescritto dagli artt. 38 comma 1 e 41 comma 3 del vigente Regolamento del Settore Tecnico (d’ora in poi RST).
L’adito Settore Tecnico (Com. Uff. n. 69 del 18.09.2017) - dopo aver rilevato che il Collauto aveva incontestabilmente espletato la suddetta attività senza peraltro aver richiesto la sospensione dall’Albo ai sensi dell’art. 36 del RST, - nel merito disponeva nei suoi confronti l’irrogazione della squalifica di mesi 3 (tre).
Avverso la suddetta decisione il Collauto, tramite l’avv. Gianmaria Daminato del Foro di Venezia, interponeva reclamo deducendo i seguenti motivi:
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- Erronea valutazione dell’attività svolta dal medesimo in favore del Venezia FC per la stagione 2016/2017.
L’ultimo tesseramento del suddetto come allenatore è relativo alla Stagione Sportiva 2015/2016, mentre la presunta violazione imputata è relativa alla stagione 2016/2017 e durante quest’ultima la Società si è avvalsa del predetto, il quale comunque in ambedue le stagioni ha ricoperto il ruolo di responsabile del settore giovanile, ruolo che è stato poi formalmente regolato in forza di apposita delibera del CDA ed in forza di regolare contratto di lavoro sportivo.
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- Erronea valutazione dell’art. 36 del RST, tenuto conto che il Collauto ha svolto la propria attività in via continuativa per la medesima società sin dalla stagione 2015/2016. Conclusivamente, il reclamante chiede il suo proscioglimento.
All’odierno dibattimento presso questa Corte è comparso l’avv. Gianmaria Daminato il quale si è riportato alle considerazioni ed alle conclusioni rassegnate per iscritto. È, altresì, comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Luca Sanzi il quale ha sottolineato la compresenza nella specie di un elemento fattuale, rappresentato dall’effettivo contatto intervenuto tra il Collauto e i giocatori e di un elemento di diritto, in base al quale i tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico non possono, ai sensi dell’art. 41, comma 3, RST, svolgere attività collegata al trasferimento ed al collocamento dei calciatori.
Considerato in
Il reclamo in esame va accolto.
DIRITTO
La Prima Sezione di questa Corte Federale (cfr. Com. Uff. n. 048/CFA del 9.10.2017) si è già – incidentalmente – occupata del caso in questione riguardato dal punto di vista della responsabilità e, quindi, della colpevolezza sia del sig. Joseph Tacopina - Presidente del Venezia FC
- sia di quest’ultima stessa società in relazione alla posizione del sig. Collauto, pervenendo a configurare indirettamente come non censurabile la condotta di quest’ultimo e questo Collegio ritiene di condividere, per quanto interessa direttamente il sig. Collauto, la soluzione adottata nonché le argomentazioni in quella sede sviluppate e qui riprodotte.
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il Collauto:
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- risultava iscritto all’Albo del Settore Tecnico quale allenatore di seconda categoria ed il suo ultimo tesseramento in tale veste per la società Venezia FC si riferisce alla stagione 2015/2016;
- peraltro, in quest’ultima stagione (2015/2016) nell’organigramma della suddetta Società egli era già indicato come responsabile del Settore giovanile;
- nella stagione 2016/2017, la sua posizione ed il ruolo di responsabile del settore giovanile della suddetta società, sono stati poi regolati e precisati formalmente mediante l’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 luglio 2016 ed il regolare contratto di lavoro sportivo in data 1.8.2016.
Orbene la preclusione dell’art. 41, comma 3, RST, invocata nell’atto di deferimento, risulta nella specie superata dal chiaro disposto dell’art. 36 dello stesso RST, in base al quale il tecnico può svolgere attività di dirigente (o di calciatore) nella stessa società per la quale espleta attività di tecnico, senza necessità che egli chieda la sospensione dall’Albo.
Ne consegue, dunque, che il Collauto, svolgendo in via continuativa sin dalla stagione 2015/2016 il ruolo di responsabile del settore giovanile del Venezia FC ed in possesso di patentino di direttore sportivo, non può essere definito come soggetto non autorizzato né non legittimato all’espletamento dell’attività collegata al trasferimento ed al collocamento di calciatori. Lo stesso, quindi, non ha violato le norme richiamate nell’atto di deferimento.
Va, pertanto, disposto l’accoglimento del ricorso de quo.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Collauto Mattia e annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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