F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 56/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 044/CFA del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 8 del 30.08.2017)

RICORSO DEI SIG.RI BRAVI AURELIO E ANNIBALLI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E ALLENATORE SOC. A.S.D. AZZURRA) PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA REIEZIONE DEL RECLAMO PRESENTATO IL 22.05.2017 (Delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna Com. Uff. n. 8 del 30.08.2017)

1.- Nella riunione del 26.7.2017 questa Corte accoglieva il ricorso per revocazione proposto da Bravi Aurelio e Anniballi Antonio il 22.05.2017, annullava l’impugnata delibera della Corte Sportiva d’Appello Territoriale c/o il Comitato Regionale Emilia Romagna (in Com. Uff. n.46 del 31.05.2017) e disponeva la trasmissione degli atti a quest’ultimo organo di giustizia per l’esame del merito.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.17CFA del 26.7.2017 e le motivazioni erano pubblicate l’8.11.2017 nel Com. Uff. n. 055CFA.

2.- Nella riunione del 28.8.2017, poi, la citata Corte Sportiva d’Appello Territoriale calendarizzava il procedimento e rigettava nel merito il reclamo proposto dai prefati Bravi e Annibali, confermando i provvedimenti disciplinari loro comminati dal Giudice Sportivo presso la Delegazione provinciale di Ravenna (in Com. Uff. n. 44 del 18.05.2017).

3.- Con atto dell’8.9.2017 i predetti soggetti sanzionati, nella loro rispettiva qualità di Presidente ed allenatore dell’AQ.S.D. Azzurra, hanno impugnato ex art. 39 CGS la decisione sub 2, lamentando la violazione del diritto alla difesa per non essere stati informati della indetta riunione del 28.8.2017 e, per tale motivo, di non avervi preso parte e di non essere stati messi in condizione di far conoscere utilmente il loro punto di vista.

Alla riunione fissata per il 27.9.2017 questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4.- Al riguardo questa Corte osserva che, preliminarmente, occorre considerare che all’art. 24, punto II della carta costituzionale, è scolpito il principio che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”.

Tale diritto, in uno a quelli riportati ai punti I, III e IV della richiamata norma, concorre con le libertà fondamentali sancite agli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione a costituire il c.d. “statuto di indipendenza della persona umana” e sono, come tutte le libertà, caratterizzati dal connotato della inviolabilità.

Rileva che la Corte Costituzionale ha, in più occasioni (Corte Cost. n.289/1992; nn. 122 e 32 del 1974) evidenziato che la garanzia di cui all’art. 24 Cost, punto II, è limitata al procedimento giurisdizionale e non può essere invocata, quindi, in materia di procedimento disciplinare che, a ben vedere, ha natura amministrativa e dà luogo ad un provvedimento non giurisdizionale, sottolineando che, pur tuttavia, non manca di permeare –ancorché in termini più attenuati- i procedimenti amministrativi, in relazione ai quali si impongono al più alto grado le garanzie di imparzialità e di trasparenza che devono assistere l’agire amministrativo (Corte Cost. n. 460/2000 e n.505/1995).

In questo segno, secondo i principi che ispirano la disciplina del “patrimonio costituzionale comune” relativo al procedimento amministrativo, rivenienti dagli obblighi internazionali, dall’ordinamento comunitario e dalla legislazione domestica (art. 6 della “Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, resa esecutiva dalla L. 848/1955; il Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20.03.2952; l’art. 47 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, firmata a Nizza il 7.12.2000, nonché la L. 7.08.1990, m.241, concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”), la Corte Costituzionale ha sancito che vanno garantiti all’interessato (incolpato, deferito, ecc.) alcuni essenziali strumenti di difesa quali, fra gli altri, la conoscenza degli atti, la partecipazione alla formazione dei medesimi e la facoltà di contestarne il fondamento e di difendersi dagli addebiti (Corte Cost., n.460/2000 e n. 126/1995). Tale indirizzo rispecchia il valore inerente ai diritti inviolabili della persona e contribuisce a dare concreto spessore anche all’imparzialità dell’Amministrazione che, nell’esercizio della potestà sanzionatoria, deve porre l’incolpato/deferito in grado di far ascoltare e valutare le proprie ragioni da chi è chiamato a decidere (Corte Cost., n. 128/1995;  Corte  di  giustizia,  24  ottobre  1996,  C-32/95  P.,  Commissione  Comunità  europea c.Lisrestal).

E’ stato anche evidenziato che, alla categorica affermazione dell’inviolabilità del diritto alla difesa, sancita all’art. 24 della Costituzione, nel testo costituzionale non si accompagna e non è dato rinvenire, con pari forza cogente, l’indicazione del o dei modi di esercizio di questo diritto (Corte Cost., n.125/1979), sicché spetta al legislatore ordinario –considerate e valutate le peculiarità strutturali e funzionali delle diverse fattispecie omogenee nonché i diversi interessi in gioco nei vari stati e gradi dei procedimenti- dettare le concrete modalità per l’esercizio di questo diritto, alla condizione indefettibile che esso venga garantito a tutti, su un piano di uguaglianza, in forme idonee e nelle diverse situazioni procedimentali (Corte Cost., n.188/1980).

5.- Questi principi sono stati pienamente recepiti nella Deliberazione n.1519 del Consiglio Nazionale CONI del 15.7.2014, con cui sono stati emanati i “Principi di giustizia sportiva del CONI”, sancendo all’art. 2, punto 2, cheIl processo sportivo attua i principi di parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”. A completamento dell’intervento ha fatto seguito la Deliberazione n.1538 del 9 novembre 2015 (approvato con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16.12.2015), con la quale è stato emanato il “Codice della Giustizia Sportiva”.

Ed infatti, all’art. 9, punto 1, di detto codice si dispone cheGli organi di giustizia sportiva esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 2.2”.

Nell’alveo del delineato sistema si colloca, ovviamente, il “codice di giustizia sportiva della FIGC”, ove i richiamati principi costituzionali trovano attuazione nei vari procedimenti, nei quali è sempre assicurato l’esercizio del diritto alla difesa e, a tutela di esso, l’art. 37, punto 3 del CGS, prevede che la violazione delle norme sul contraddittorio comporta l’annullamento della decisione. 6.- E’ stato posto in evidenza da autorevole dottrina che, considerate anche le diverse finalità perseguite dall’ordinamento sportivo rispetto a quelle statuali, nel processo sportivo devono trovare applicazione solo le disposizioni dell’ordinamento federale e di quello generale sportivo, anche internazionale, sicché non devono trovare ingresso regole procedurali proprie di altri sistemi di giustizia, …fatti salvi, ovviamente, i principi inderogabili che presidiano il nostro ordinamento costituzionale, tra cui, in primo luogo il diritto alla difesa” (così, P. Sandulli e M. Sferrrazza, Il

giusto processo sportivo, pgg. 82-83).

Conferma l’assunto della specialità del processo sportivo l’introduzione del principio cheI vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto” (art. 2, punto 5. del richiamato Codice della giustizia sportiva CONI), il checontezza della precisa scelta del Legislatore sportivo di rimuovere ogni possibile ostacolo alla celere definizione nel merito della fattispecie e, quindi, al corso della giustizia, “…fermo restando il rispetto dei sopra indicati principi generali (ndr: il diritto alla difesa) che costituiscono non solo <forma<, ma anche <sostanza< di ogni giudizio” (P. Sandulli e

M. Sferrazza, Il giusto processo, cit, p. 79).

7.- Nel caso che occupa, considerata la natura del procedimento e delle sanzioni comminate, appare conducente attingere anche alle pronunce della Cassazione penale in tema di difetto della vocatio in iudicium, lì dove è stato precisato che “…sia la dottrina che la giurisprudenza hanno elaborato una linea di tendenza volta ad utilizzare, nella decisione delle questioni di invalidità degli atti procedimentali, quello che è stato definito un <criterio di pregiudizio effettivo>. Per valutare se un un error in procedendo si sia effettivamente consumato, si ricorre all’applicazione del principio di offensività processuale, secondo il quale perché sussista la nullità non è sufficiente che sia stato posto in essere un atto non conforme al tipo, ma è necessario valutare se la violazione abbia effettivamente compromesso le garanzie che l’ipotesi di invalidità era destinata a presidiare” (così, testualmente, Cass. Pen., SS. UU., sentenza 17.02.2017 n.7697).

Incombe su questa Corte il potere/dovere di fare applicazione di questo principio al caso in scrutinio -ove è pacifico che Bravi e Annibali non sono stati convocati e, pertanto, non sono stati messi in condizione di far conoscere il loro punto di vista – e rilevare che tale omissione ha, in tutta evidenza, compromesso le garanzie di difesa. Ricorre, in proposito, un’ipotesi di nullità assoluta, insanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento nell’esercizio del potere demandato a questa Corte dall’art. 9, punto 1 del Codice di giustizia sportiva del CONI, che demanda agli organi di giustizia “tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all’art. 2.2”, fra i quali sono ricompresi, appunto, la parità delle parti e il contraddittorio.

In definitiva, dunque, la CFA, preliminarmente ritenuto, per quanto sopra detto (attesa anche la particolarità della fattispecie), ammissibile il ricorso, lo accoglie, per l’effetto disponendo il rinvio alla competente Corte territoriale.

Per questi motivi la C.F.A., dichiarata l’ammissibilità del ricorso come sopra proposto dai sig.ri Bravi Aurelio e Anniballi Antonio, lo accoglie, annulla l’impugnata delibera e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l’esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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