F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 57/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 050/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. DE FRANCESCO GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 774/883 PFI16-17 MB/GB DEL 25.07.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico – Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)

RICORSO DEL SIG. DE FRANCESCO GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 38 DEL REGOLAMENTO SETTORE TECNICO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE - NOTA N. 774/883 PFI16-17 MB/GB DEL 25.07.2017 (Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 69 Settore Tecnico del 18.09.2017)

Con reclamo del 22.9.2017, il signor De Francesco Giulio, allenatore iscritto nei ruoli del S.T.F. della FIGC, adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico FIGC di cui al Com. Uff. n. 69/Settore Tecnico del 18.9.2017, che lo aveva considerato responsabile della violazione dell'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico ed in riferimento al Com. Uff. n. 1 della L.N.D., punto 14 - voce allenatori, per aver pattuito nel corso della Stagione Sportiva 2014/2015 con la società SSD Tortona un premio di tesseramento superiore ai massimi previsti dalle norme di riferimento.

Il tecnico pone a fondamento del suo reclamo gli stessi motivi che aveva sottoposto all'attenzione della Commissione Disciplinare, da questa non valutati, e cioè il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 32 ter, comma 4, C.G.S., da leggersi in connessione con l'art. 38 C.G.S. e con l'art. 39, comma 3, del Regolamento Settore Tecnico.

In sintesi, lamenta il ricorrente di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della Procura Federale in ordine alla conclusione delle indagini ed al deferimento, con conseguente violazione del diritto al contradditorio.

All'udienza del 18.10.2017 era presente il rappresentante della Procura Federale, che insisteva nella conferma della sanzione, mentre nessuno era presente per il ricorrente.

Il ricorso, sulla base della documentazione acquisita, merita accoglimento, in quanto sia la Comunicazione di conclusione delle indagini del 22.5.2017 che il Deferimento del 25.7.2017, non risultano correttamente comunicati al sig. Giulio De Francesco.

Quanto alla prima il corriere incaricato dichiara che essa, in data 7.6.2017, non è stata consegnata in quanto il destinatario risulterebbe sconosciuto all'indirizzo.

Quanto al secondo lo stesso corriere dichiara: esso, in data 28.7.2017, non è stato recapitato per civico inesistente.

Tali affermazioni risultano in contrasto con le risultanze documentali agli atti del procedimento e segnatamente contrastano con il certificato di residenza del De Francesco e con l'esito positivo della spedizione al De Francesco all'indirizzo di residenza, della raccomandata A.R. di convocazione all'udienza avanti alla Commissione Disciplinare Settore Tecnico.

Appare, pertanto, evidente che, nonostante l’impegno profuso dalla Procura federale, non sono state rispettate, per motivi, probabilmente imputabili al corriere, le norme procedurali che sovrintendono il procedimento in oggetto e, in particolare, l'art. 38, comma 7, C.G.S., nella parte in cui richiede che sia garantita (e dimostrabile) la ricezione da parte del destinatario.

Per questi motivi la C.F.A., accogli il ricorso come sopra proposto dal Sig. De Francesco Giulio e annulla la decisione impugnata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

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