F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 73/CFA del 28 Dicembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 070/CFA del 18 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017)

1.- Con ricorso del 15.06.2017 la società Genoa CFC S.p.A. impugnava davanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi (in Com. Uff. n.10/E del 25 maggio 2017), in virtù della quale, sul presupposto dell’esordio in serie A del calciatore Andrea Beghetto avvenuto in occasione della gara Genoa - Atalanta del 2.4.2017, certificava in euro 72.000 il premio alla carriera ex art 99 bis NOIF in favore della società calcio Montebelluna 1919 srl, per avere tesserato il calciatore per quattro stagioni dal 2007/2008 al 2010/2011.

A sostegno del gravame, il citato sodalizio contestava preliminarmente la mancata notifica della documentazione prodotta dalla società calcio Montebelluna 1919 srl e posta a fondamento della certificazione emessa dall’organo federale; a detta della reclamante, infatti, dalla mancata notifica su detta sarebbe scaturita la nullità della certificazione per violazione dell’art. 33 NOIF.

Deduceva, inoltre, la società Genoa CFC S.p.A., necessità di riduzione della somma di euro 15.000, oltre IVA; somma, questa, che la società calcio Montebelluna 1919 srl avrebbe percepito dal Calcio Padova a seguito del trasferimento a titolo definitivo del calciatore, avvenuto il 1 luglio 2011, chiedendo, oltretutto, l’invio degli atti alla Procura federale per presunta violazione dell’art. 1 bis CGS da parte della società calcio Montebelluna 1919 srl per non aver detratto le somme già ricevute dal Calcio Padova.

La resistente, società calcio Montebelluna 1919 srl, presentava controdeduzioni con le quali contestava l’impugnativa rilevando che nessuna norma federale imponga la notifica della documentazione prodotta a supposto della richiesta di liquidazione del premio, essendo del tutto inappropriato il richiamo all’art. 33 NOIF che regolamenta il diverso caso dei ricorsi e dei reclami giudiziari.

Quanto, infine, alla richiesta di riduzione del premio, la resistente Montebelluna 1919 srl asseriva che dalla propria contabilità non risultava traccia del presunto incasso del premio di preparazione e che, pertanto, la pretesa riduzione non poteva trovare accoglimento, non avendo la reclamante fornito la prova dell’avvenuto pagamento.

La resistente società calcio Montebelluna 1919 srl concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della certificazione della Commissione Premi, con la condanna al pagamento degli interessi di mora ex Dlg. 231/02 da calcolarsi a far data del 1 luglio 2017 e con condanna al pagamento delle spese di lite; instava, altresì, per il rigetto della richiesta di invio degli atti alla Procura federale, atteso che la nuova proprietà ha acquisito la società nell’agosto del 2012 e che dalla contabilità non risultava incasso di somme per la cessione del calciatore Beghetto.

Sulla scorta di questi elementi, la controversia è stata trattata alla presenza dei legali di entrambe le parti all’udienza del giorno 11 ottobre 2017 e decisa nella riunione del medesimo giorno. Nel corso dell’udienza dinanzi all’organo di prime cure la società Genoa CFC S.p.A. ha chiesto al Tribunale Federale NazionaleSezione Vertenze Economiche di ordinare alla Lega di competenza l’esibizione della documentazione relativa al trasferimento del calciatore Beghetto.

L’adito Tribunale, con decisione pubblicata nel dispositivo con C. U. n. 7/TFN del 13 ottobre 2017 e, in forma integrale, con C.U. n. 9/TFN del 31 ottobre 2017, notificato lo stesso giorno, rigettava il reclamo della società Genoa CFC S.p.A. e, per l’effetto, confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi, condannando la società Genoa CFC S.p.A. al pagamento, in favore della società calcio Montebelluna 1919 srl delle spese legali, quantificate in euro 500,00, oltre accessori.

2.- Con ricorso notificato il 13 novembre 2017, la società Genoa CFC S.p.A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla CFA, riproponendo le argomentazioni già svolte davanti il giudice a quo.

Nella riunione del 18 dicembre 2017 sono comparsi l’avv. Federico Menichini per il Genoa CFC S.p.A. e l’avv. Rebecchi per la società calcio Montebelluna 1919 srl.

Parte ricorrente ha illustrato le argomentazioni svolte nel suo libello, riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate e chiedendone l’accoglimento,  precisando, altresì,  con riferimento alla richiesta  di documentazione formulata dinanzi al Tribunale Federale Nazionale che “la richiesta non ha natura esplorativa.

Nella stessa riunione la difesa della resistente ha esposto oralmente le proprie argomentazioni, sottolineando che l’art 99 bis NOIF sia stato disatteso, non avendo la società calcio Montebelluna 1919 srl ricevuto allo stato alcuna somma a titolo di Premio alla Carriera; contestando i motivi del reclamo, ha ribadito la tardività delle richiesta di esibizione dei documenti avanzata da parte ricorrente ed ha, infine, concluso per la conferma della decisione impugnata.

Questa Corte, sulle conclusioni delle parti, si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3. Posto che non è in contestazione l'an debeatur ma il quantum, limitatamente al contestato importo di euro 15.000,00 da portare o meno in detrazione sul complessivo dovuto, il reclamo del Genoa CFC S.p.A va respinto in ordine al pagamento del premio nella misura di euro 57.000,00, trattandosi di somma pacificamente dovuta per stessa sostanziale ammissione della reclamante.

Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante, già in fase di discussione nel primo grado del procedimento e qui reiterata in appello. Facendo, infatti, esercizio dei poteri di indagine e di accertamento conferiti dall’art. 34, comma 4, CGS, la CFA ritiene indispensabile, ai fini di giustizia e nella prospettiva di evitare possibili duplicazioni di pagamento e/o indebiti arricchimenti, l’acquisizione dei documenti relativi al trasferimento del calciatore Beghetto dalla società calcio Montebelluna 1919 SSD ARL al Calcio Padova S.p.A., onde pervenire ad una corretta decisione sulla residua somma oggetto di contestazione.

Per questi motivi la C.F.A., non definitivamente pronunciando e riservato ogni altro provvedimento, condanna la società Genoa CFC S.p.A al pagamento di euro 57.000,00 in favore della società calcio Montebelluna 1919 SSD ARL e, in relazione alla ulteriore pretesa di euro 15.000,00, ordina all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie A e all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie B l'esibizione della variazione di tesseramento e dell'accordo in bollo riguardanti il calciatore Andrea Beghetto, nato l'11 ottobre 1994, stipulati nell'anno 2011 tra Calcio Montebelluna 1919 SSD ARL e Calcio Padova S.p.A.

Sospende la decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 38 CGS Coni, fissa per il proseguimento della discussione la seduta del 26/01/2018 ore 13.00.

La comunicazione della presente ordinanza vale quale avviso di convocazione per le parti.

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