F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 33/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 147/CFA del 28 Giugno 2017 (dispositivo) – C.O.N.I. – COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAFFAELE TARTAGLIA, SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE – COM. UFF. N. 112/CFA DEL 17.3.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione – Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017)
C.O.N.I. - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT - GIUDIZIO DI RINVIO EX ART. 62 COMMA 2 C.G.S. C.O.N.I. IN ORDINE AL RINNOVO DELLA VALUTAZIONE DELLA DECISIONE NEI CONFRONTI DEL SIG. RAFFAELE TARTAGLIA, SEGUITO DELIBERA DELLA CORTE FEDERALE DI APPELLO – SEZIONI UNITE - COM. UFF.
N. 112/CFA DEL 17.3.2017 (Collegio di Garanzia dello Sport presso il C.O.N.I. – Seconda Sezione - Decisione n. 39/2017 del 12.5.2017)
Il Collegio di Garanzia dello Sport, presso il CONI, con la decisione n. 39/2017, in accoglimento del ricorso proposto dal sig. Raffaele Tartaglia, ha rinviato gli atti del procedimento a questa Corte Federale affinché proceda ad un nuovo esame di quanto deliberato nella decisione di cui al Com. Uff. n. 112 del 17.3.2017, assunta a seguito del ricorso, proposto dal sig. Raffaele Tartaglia, avverso le sanzioni dell’inibizione per anni 3 e ammenda di €. 20.000,00, inflitte – su deferimento della Procura Federale – dal Tribunale Federale Nazionale (Com. Uff. n. 43/TFN del 21.12.2016).
L’organo requirente aveva imputato al Tartaglia, quale consigliere di amministrazione della Carrarese Calcio S.r.l. dal 2.9.2015 al 9.12.2015, ma anche socio di riferimento della stessa in quanto amministratore unico della società Progetto Carrara a r.l. (che della Carrarese calcio deteneva il 70% delle quote), di aver determinato il dissesto economico-patrimoniale della stessa, incrementando i costi di gestione e riducendone i ricavi, omettendo altresì, malgrado la previsione di cui all’art. 2482 ter c.c., di procedere alla sua ricapitalizzazione e, sostanzialmente, determinandone il successivo fallimento.
In sede di dibattimento il sig. Tartaglia aveva, invece, ricondotto le cause del dissesto all’inadempimentodegli accordi economici sottoscritti, da parte della società G.V.G. Immobiliare, cedente le quote.
Il Tribunale Federale Nazionale, con ampia motivazione, dopo aver premesso una ricostruzione delle vicende societarie, sotto il profilo della gestione di bilancio 2014, approvato al 30.6.2015, che aveva messo in evidenza una situazione deficitaria per oltre € 700.000,00, poi ridotta per utilizzo della riserva straordinaria e ripianata mediante versamento da parte della soc. GVC cedente, ha ripercorso le vicende connesse ai nuovi assetti societari, soprattutto in relazione alla posizione dei componenti del CdA privi di deleghe operative (Bottici e Federico). Lo stesso Tribunale ha poi scrutinato quella del sig. Tartaglia, la cui responsabilità è stata ritenuta quella di un vero e proprio dominus, pur nel periodo settembre-dicembre 2015, nel quale è ricorso a collaborazioni esterne per attivare un piano aziendale, ha convocato assemblee nell’ottobre e novembre dello stesso anno per discutere della situazione finanziaria, scontando in tali riunioni l’opposizione del socio di minoranza alla condivisione di proposte di rifinanziamento del patrimonio sociale che coinvolgevano la società cedente in base a dedotti patti parasociali.
In sostanza, i giudici di prime cure hanno ricondotto ad una situazione di conflittualità persistente, in atto per tutto il periodo osservato, tra il Tartaglia e la precedente gestione, la mancata assunzione di iniziative idonee, da assumersi da parte del nuovo socio di controllo, per il riequilibrio economico del sodalizio.
Alla carenza di azioni necessarie al risanamento, atte ad assicurare una continuità aziendale, è stata ravvisata la responsabilità del Tartaglia nel fallimento della società, dichiarato dal Tribunale di Massa Carrara con sentenza n. 16/2016 e, per questo, è stato sanzionato con l’inibizione a ricoprire cariche sociali e federali per anni tre e comminandogli anche l’ammenda di €. 20.000,00.
Proposto ricorso alla Corte Federale di Appello, nel quale il Tartaglia ha nuovamente ribadito la sua estraneità al fallimento dell’azienda, il Collegio, nella riunione del 17.3.2017, posto il principio che, nella materia, le responsabilità attribuibili agli amministratori debbono essere valutate ponendo in relazione la mala gestio a loro riconducibile e la irreversibile crisi economico- patrimoniale che ne ha determinato il default ha, preliminarmente, espresso il convincimento che il contrasto esistente, tra passata e nuova gestione della società, non avrebbe dovuto pregiudicare l’attività degli organi sociali e la operatività dell’azienda, così da pregiudicare i ricavi e condurre la stessa alla definitiva messa in liquidazione. Contrasto che il Collegio ha valutato ascrivibile al Tartaglia, reo di non aver consentito, in sede assembleare, l’adozione di misure atte a garantire la continuità aziendale, stante la permanente compromissione di ogni iniziativa, sempre daòòo stesso subordinata alla positiva soluzione delle sue rivendicazioni nei confronti della G.V.G. Immobiliare S.r.l..
Non solo, al sig. Tartaglia è stata addebitata, anche, la mancata sottoscrizione di contratti attivi, ad es. sponsorizzazioni o altri, che avrebbero apportato risorse utili nonché la conclusione di contratti passivi, come quello con Centro Universitario Internazionale per la valutazione delle performance dei tesserati e quello col sig. Sandro Federico, malgrado già questi ne avesse uno in corso, con la medesima società, per la stessa mansione di Direttore Generale.
In definitiva, con la decisione, qui oggetto di nuova valutazione, pubblicata con Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017, la Corte ha solo parzialmente accolto il ricorso dell’interessato e gli ha comminato la sanzione dell’inibizione per anni 1 e mesi 6, oltre ad un’ammenda di €. 10.000,00, stante il riconosciuto ruolo di concausa nel fallimento della soc. Carrarese Calcio, unitamente ai precedenti amministratori.
Avverso tale ultima pronuncia è insorto il sig. Tartaglia, che ha proposto rituale ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI lamentando la totale infondatezza dell’addebito in punto di responsabilità nel fallimento della società Carrarese Calcio a r.l. in quanto la stessa, all’atto dell’assunzione della titolarità della maggioranza delle quote era già in uno stato di decozione. Ha rigettato, poi, l’addebito, di cui alla decisione impugnata, di non aver adottato iniziative idonee a riportare il sodalizio in uno stato di equilibrio finanziario.
L’Organo di Garanzia, all’esito della riunione del 21.4.2017 (non del 27 febbraio come erroneamente riportato a pag. 2 della decisione), dopo aver respinto l’eccezione preliminare posta dalla FIGC, ha valutato come affetta da difetto di motivazione e contraddittorietà la decisione impugnata ritenendo, con breve e laconica affermazione, non sufficientemente esternata la convinzione della Corte Federale in punto di rilevanza del contributo causale del Tartaglia – in relazione alla condotta dei predecessori - e di come poteva, detto contributo, reputarsi sufficiente alla causazione del fallimento, manifestando contestualmente perplessità tali da indure quei giudici a ridurre la sanzione irrogata in primo grado.
Per l’effetto, in accoglimento del ricorso del tesserato, gli atti sono stati rinviati a questa Corte Federale “perché rinnovi la sua valutazione”.
In ottemperanza a quanto disposto è stata convocata l’adunanza odierna nella quale la Procura Federale, rappresentata dal dott. Giuseppe Chiné e dal dott. Luca Scarpa, il sig. Tartaglia, in proprio e mediante l’intervento del suo difensore, avv, Nicola Madia, hanno confermato le rispettive tesi, già ampiamente esposte nei precedenti gradi di giudizio.
LA CORTE
è chiamata, in ottemperanza a quanto disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, giusta disposizione ex art. 62, comma 2 C.G.S. C.O.N.I., ad effettuare una nuova valutazione delle contestazioni elevate dalla Procura Federale di questa Federazione a carico del sig. Raffaele Tartaglia in relazione alla condotta tenuta da quest’ultimo, quale Presidente de facto del Consiglio di Amministrazione della soc. Carrarese Calcio a r.l., - nel periodo settembre/dicembre 2015, ossia dall’acquisto delle quote sociali ad opera della s.r.l. Progetto Carrara, nella misura del 70% del capitale sociale (di cui il Tartaglia era amministratore unico) e sino al momento della nomina, da parte del Tribunale del capoluogo, di un liquidatore giudiziale, stante i presupposti di cui all’art. 2848 c.c.., - negli eventi che hanno portato al fallimento della società Carrarese Calcio S.r.l..
Si tratta, come già evidenziato in tutti i precedenti giudizi, di una vicenda di progressivo degrado del patrimonio sociale i cui momenti iniziali vanno rinvenuti, perlomeno, al 30.6.2013, data in cui il bilancio faceva risaltare, alla chiusura, una perdita di esercizio di quasi un milione di euro, dato negativo confermato costantemente, ancorché con importi lievemente inferiori, negli anni successivi. La situazione della gestione corrente ha trovato, però e sino al settembre 2015, un proprio equilibrio in virtù dei costanti finanziamenti pervenuti dal socio di maggioranza.
La Corte Federale, nella decisione censurata, ha manifestato la propria perplessità per non aver, la Procura Federale, proceduto alla contestazione, anche ai precedenti amministratori, della violazione delle disposizioni di cui all’art. 21 delle NOIF e dell’art. 19 dello Statuto Federale.
Al riguardo, pur condividendosi l’osservazione, si può ipotizzare che una simile omissione potrebbe trovare una sua giustificazione proprio nel fatto che, malgrado si sia fatto ricorso ad una procedura inusuale, rappresentata dai continui ripianamenti delle perdite da parte del socio di maggioranza, non si siano concretizzate le condizioni legittimanti una situazione di autentica e irreversibile decozione, insorta solo successivamente per effetto della repentina cessazione degli esborsi che, unita ad evidente situazione deficitaria strutturale nella gestione aziendale, ha condotto repentinamente al fallimento.
Ciò detto, ritiene questo Collegio che nella condotta dell’amministratore Tartaglia non si rinvengano sufficienti elementi per ricondurre a lui, secondo il principio dell’id quodplerumqueaccidit, una diretta e univoca responsabilità del fallimento della Carrarese Calcio.
Preliminare, però, ad un’affermazione di tal genere è la suddivisione delle due posizioni facenti capo al medesimo soggetto.
Da un lato, egli rivestiva la qualità di socio e, come tale, non è assoggettabile, sic et simplicter alla disciplina di cui all’art. 21 NOIF, in relazione a quanto previsto dall’art. 19 dello Statuto FIGC se non in quanto e nei limiti in cui il socio abbia responsabilità e rapporti all’interno dell’attività sportiva organizzata dalla Federazione. Mentre, infatti, l’art. 19 dello Statuto Federale prevede l’istituzione di controlli per la “verifica dell’equilibrio economico e finanziario” e per il rispetto dei principi di una corretta gestione, la prima norma pone a carico dei dirigenti, così come individuati al primo comma, le condotte che tale equilibrio hanno alterato, fino al fallimento, nel biennio precedente tale evento.
Ne consegue che il socio, è tenuto, in quanto tale e ai sensi del Libro Quinto, Titolo Quinto del Codice Civile, ad effettuare i conferimenti dovuti e il pagamento delle quote, nonché le prestazioni accessorie, se e in quanto dovute.
Diversa è, ovviamente, la posizione dell’amministratore, quale soggetto cui ricondurre, in prima persona, la gestione della società.
La Corte, nella decisione a suo tempo impugnata, ha ritenuto, non condivisibilmente, di ravvisare “la personale responsabilità di Raffaele Tartaglia sotto la duplice qualità di rappresentante legale del socio di maggioranza (Progetto Carrara S.r.l., di cui era Amministratore Unico) e Presidente (formale) della Carrarese Calcio S.r.l., fungendo come vero e proprio dominus della Società.”.
La commistione operata non convince in quanto, seppur vero che l’art. 21, primo comma, delle NOIF, ravvisa la qualità di dirigente in capo al socio che abbia responsabilità e rapporti in seno all’attività sportiva federale, è innegabile che il Tartaglia questa qualifica la rivestiva per essere, di fatto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore unico della società Carrarese Calcio S.r.l. e non quale socio.
Con la conseguenza che al “socio” Tartaglia non incombevano ulteriori obblighi diversi da quelli previsti dal codice civile, mentre al dirigente Tartaglia dovevano essere ricondotti i comportamenti, attivi od omissivi, che hanno avuto come conseguenza il fallimento della medesima società.
Diversamente, si sarebbe dovuta affermare anche la responsabilità dell’altro socio che, presente in consiglio di amministrazione, nulla ha fatto per ricapitalizzare la società consentendo, pro quota di responsabilità, l’irreversibilità dello squilibrio.
Squilibrio che, analizzando le poste di bilancio, era ben presente nel biennio precedente e che solo in virtù del conferimento soci (fino al settembre 2015) non ha determinato, nei suoi saldi finali, quella condizione che ha legittimato l’avvio della procedura concorsuale.
Ma una tale ipotesi è stata scartata dalla Corte per la quale, diversamente da quanto poi ritenuto per il Tartaglia, il socio non è stato reputato assoggettabile a particolari doveri nell’ambito federale e, nella fattispecie, mandato assolto da ogni responsabilità.
Nel caso di specie, ad avviso di questo Collegio, dev’essere scrutinato il comportamento del dott. Tartaglia quale dirigente della Carrarese Calcio S.p.A. e, nello specifico, deve appurarsi se la sua condotta, nei mesi in cui ha ricoperto tale carica, abbia posto in essere (o, viceversa, omesso di adottare) misure perniciose per il bilancio societario o, al contrario, mancato di adottare iniziative che avrebbero potuto evitare il fallimento.
Come detto e risultante pacificamente dagli atti, compreso l’atto di deferimento, la società Carrarese Calcio S.r.l. presentava, fin dal 2013, cronici disavanzi determinati da costi della produzione che sistematicamente erano eccedenti il valore della produzione, soprattutto per effetto di una marginale incidenza dei ricavi di vendite e prestazioni. Deficit che trovavano, anche questo è pacifico, il loro ripianamento solo per effetto di continui conferimenti di liquidità da parte del socio di maggioranza, la società G.V.G. Immobiliare.
Sino all’ultima immissione di liquidità, avvenuta a seguito della chiusura del bilancio al 30.5.2016, pari ad €. 737.615,00, parzialmente coperta dall’utilizzazione della riserva straordinaria per circa € 230.000,00.
Le ispezioni Co.Vi.SOC. hanno rilevato questa particolare situazione patrimoniale, in particolare nelle ispezioni del 21.11.2014, del 25.2.2015 e del 28.5.2015, ove hanno sempre preso atto che la gestione economica evidenziava uno strutturale squilibrio economico-finanziario che richiedeva, per evitare il default, continui apporti di liquidità al fine di assicurare la continuità aziendale.
Situazione che, però, non era stata giudicata idonea a muovere contestazioni ai sensi dell’art. 21 NOIF, nella verosimile convinzione che l’equilibrio (ancorché precario) era garantito dagli impegni del socio di maggioranza.
Socio, che, per effetto della cessione delle quote e divenuto di minoranza, aveva ritenuto non solo di non apportare più capitali (comprensibilmente) ma anche di non adempiere a patti parasociali rappresentati dall’accordo quadro del 22.7.2015 e al cui mancato rispetto il Tartaglia si è riportato per addebitare il fallimento alla precedente gestione.
Non vi è dubbio, come rilevato da questa Corte nella decisione impugnata davanti al Collegio di Garanzia, che la forte contrapposizione tra G.V.G. Immobiliare e il Tartaglia abbia caratterizzato in maniera negativa il periodo in cui quest’ultimo è stato amministratore della società Carrarese, ma ugualmente indubitabile è che l’oggetto del giudizio circa l’addebitabilità del fallimento di una società agli amministratori dev’essere quello di una rigorosa verifica del rapporto causale esistente tra azioni od omissioni degli stessi e stato di decozione.
Non si tratta, palesemente, di una responsabilità oggettiva, derivante dal solo fatto di ricoprire una determinata carica sociale ma di appurare, nel concreto, cosa l’amministratore abbia fatto od omesso per determinare, anche in concorso con altri, il fallimento.
In questo senso dev’essere letta, in armonia con principi di diritto sostanziale, la norma di cui all’art. 21, comma 3, delle N.O.I.F. allorché prevede la sanzionabilità dei dirigenti di società, in carico nell’ultimo biennio precedente la revoca dall’affiliazione o dalla sentenza dichiarativa di fallimento.
Con tali parametri, letti gli atti a disposizione, risulta oggettivamente incerto il legame che unirebbe il comportamento del Tartaglia nel periodo settembre-dicembre 2015 (anche se la difesa opina un termine più breve, ma si ritiene che debba applicarsi la regola ex art. 2385 c.c.) e la situazione patrimoniale della società che ne ha determinato il fallimento.
E’ vero che, all’atto di deferimento della Procura Federale è unita una relazione redatta da due consulenti, che hanno ripreso le severe dichiarazioni del Presidente del Collegio Sindacale dott. Boggi, il quale ha accusato l’ing. Tartaglia di aver praticamente bloccato ogni iniziativa imprenditoriale idonea a far uscire la società dalla grave situazione deficitaria, anche ricorrendo alla cessione delle quote di Progetto Carrara s.r.l., ma è altresì evidente che il patto stipulato fra i cedenti e gli acquirenti il 22.7.2015 dava atto dell’esistenza, a quella data, di debiti per circa €. 1.300.000,00 e di crediti (non si conosce se interamente esigibili) pari a circa € 500.000,00, con obbligo dei cedenti di garantire la parte acquirente, previa redazione di una due diligence (probabilmente una financial due diligence), di ogni passività ulteriore a quella in essere, ad eccezione degli scoperti bancari, non ricompresi in quella situazione debitoria.
A fronte delle risultanze contabili e di bilancio, denuncianti una difficile realtà patrimoniale, all’ing. Tartaglia è stato addebitato, nella precedente decisione di questa Corte, di aver sottoscritto improvvidamente, due contratti: uno con il Centro Universitario Internazionale, per un corrispettivo di €. 25.000,00 ed uno – di sostanziale duplicazione di incarico – con il dott. Sandro Federico, per €. 68.500,00, oltre alla mancata sottoscrizione di una serie di contratti attivi, che rimangono però sullo sfondo non essendo state concretizzate proposte formali o atti preliminari.
L’addebito non convince, sia perché gli importi si presentano marginali rispetto alla situazione finanziaria nella sua preoccupante globalità e sia perché manca ogni prova atta a dimostrare la certa conclusione di quei contratti attivi e la loro dirimente incidenza positiva sui compromessi destini aziendali.
Avendo riguardo, sotto altro profilo, alle perdite incidenti sul capitale sociale, tali da richiedere l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2484 e ssgg. c.c., risulta che sono state convocate assemblee in data 2.10.2015 (poi riconvocate per il 5 ed il 20 ottobre successivi), il 5 e il 9 novembre, il 27 novembre 2011, tutte sostanzialmente non risolutive a causa dei dissidi tra soci.
Non si può, pertanto, ad avviso di questo Collegio, imputare all’ing. Tartaglia una condotta totalmente omissiva sul piano dell’adozione di iniziative spettante agli amministratori a norma del codice civile, tale da ritenersi causale o concausale immediatamente risolutiva di una situazione gravemente e strutturalmente deficitaria, come rilevato anche dalle ispezioni CO.VI.SOC., risalente ad anni addietro.
Semmai gli si potrebbe addebitare di non aver saputo risolvere i contrasti con il socio di minoranza, cedente le quote possedute da Progetto Carrara s.r.l. ma questo, al pari della volontà del socio di maggioranza di non voler conferire capitali, (volontà sulla quale l’amministratore, nella distinzione delle posizioni, non può avere poteri coercitivi), non può essere considerata condotta causale del dirigente idonea a determinare il dissesto finale, soprattutto in relazione al brevissimo tempo intercorso tra acquisto delle quote e iniziativa del Collegio Sindacale di adire il Tribunale di Massa Carrara (soli tre mesi).
Manca, in definitiva, una oggettiva prova documentale che, al di là delle mere indicazioni o suggestioni, indichi come riconducibili in capo all’ing. Tartaglia, dirigente della società Carrarese Calcio S.r.l. iniziative od omissioni che avrebbero, secondo il principio della regolarità causale, provocato o contribuito a provocare, una situazione di irreversibile dissesto; per ciò stesso, integranti le violazioni contestate dalla Procura Federale in conseguenza del fallimento della società Carrarese Calcio S.r.l..
Per questi motivi la C.F.A. all’esito del giudizio di rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 39/2017, valutati gli atti, assolve il sig. Raffaele Tartaglia dalle contestazioni ascritte e, per l’effetto, annulla le sanzioni infitte con la decisione di cui al Com. Uff. n. 112/CFA del 17.3.2017.
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