F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 56/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 044/CFA del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL/SALINIS DEL 4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 725 del 8.3.2017) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello – Com. Uff. n. 107/CSA del 29.03.2017)

RICORSO           DELLA     SOCIETA’      SSD     AVIS     PLEIADE     POLICORO      ARL    PER REVOCAZIONE EX ART. 39 COMMA 1 C.G.S.

AVVERSO     LA    SANZIONE      DELL’AMMENDA       DI    €    2.000,00     INFLITTA      ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SSD AVIS PLEIADE POLICORO ARL/SALINIS DEL

4.3.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  725 del 8.3.2017) – (Delibera della Corte Sportiva di Appello - Com. Uff. n. 107/CSA del 29.03.2017)

La decisione impugnata, adottata dalla Corte Sportiva di Appello, ha respinto il reclamo proposto dalla SSD Avis Pleiade Policoro arl, attuale ricorrente in revocazione, per l’annullamento o la riforma della delibera del giudice sportivo presso la Divisione Calcio a 5 (Com. Uff. n. 725 in data 8.3.2017), recante l’irrogazione della sanzione di € 2.000,00 di ammenda inflitta alla stessa società reclamante, perché sebbene la gara dovesse essere disputata a porte chiuse veniva consentito l’accesso a circa 150 sostenitori appartenenti ad entrambe le società che si rendevano colpevoli di intemperanze sugli spalti nel corso dell’incontro”.

L’impugnata pronuncia della Corte si basa sulla seguente motivazione. La Corte osserva che il referto arbitrale appare puntuale e circostanziato e indica chiaramente la presenza di circa 150 persone nonostante la gara fosse a porte chiuse, mentre le indicazioni del referto del commissario di campo sembrano riferirsi esclusivamente al comportamento dei sostenitori della compagine avversaria (la Salinis) dal quale scaturiva la diversa e autonoma sanzione in capo a quest’ultima.

Peraltro nel corso della seduta la Corte riteneva di sentire direttamente l’arbitro il quale confermava in pieno il referto il quale, come è noto, riveste il carattere di fonte privilegiata di prova.

La decisione del Giudice Sportivo merita pertanto conferma

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Avis Pleiade Policoro di Policoro (Matera).”

In primo luogo, la parte ricorrente espone che tra la pubblicazione del dispositivo della decisione della Corte Sportiva di Appello (avvenuta il 29.3.2017) e la pubblicazione delle motivazioni della pronuncia (effettuata in data 8.8.2017) siano trascorsi ben 132 giorni. La società non chiarisce quale conseguenze deriverebbero da tale situazione e rinvia, genericamente, alle valutazioni, anche officiose, spettanti al giudice investito dalla domanda di revocazione.

Al riguardo, si deve evidenziare che i tempi della pubblicazione della motivazione della decisione  non  condizionano  in  alcun  modo  l’esito  del  procedimento  di  secondo  grado.  La circostanza che, nella vicenda in esame siano stati superati i termini indicati dal codice di giustizia sportiva non incide sulla ritualità e sulla validità della pronuncia ora contestata.

In ogni caso, poi, l’eventuale violazione delle regole procedurali riguardanti la formazione della decisione di appello non sarebbe censurabile attraverso lo strumento della revocazione, che è ammessa solo per tassative e limitate ipotesi.

In secondo luogo, la società ricorrente deduce un’asserita lesione delle garanzie del contraddittorio, perché, a suo dire, la pronuncia impugnata si sarebbe irritualmente basata sull’audizione diretta dell’arbitro, effettuata dal collegio giudicante, in difetto di qualsiasi partecipazione delle parti interessate allo svolgimento dell’attività istruttoria, decisa in camera di consiglio, dopo la chiusura della riunione.

Anche questa censura non può trovare ingresso nel giudizio di revocazione, perché prospetta la violazione delle regole procedurali e non deduce alcun vizio revocatorio, e risulta, comunque, del tutto infondata anche in punto di diritto.

Un’eventuale violazione della procedura svolta in appello, qualora sussistente, non si tradurrebbe, infatti, in un errore emendabile attraverso il ricorso per revocazione, ma consentirebbe, se del caso, la proposizione di altri strumenti di impugnazione.

Nel merito, va comunque evidenziato che, secondo la previsione dell’art. 34, comma 5, C.G.S., “non è consentito il contraddittorio con l’ufficiale di gara”, ancorché il collegio giudicante abbia il potere di acquisire notizie, attraverso la sua audizione. La previsione sta ad indicare che l’audizione dell’arbitro non costituisce un mezzo di prova soggetto alle regole del contraddittorio.

Nel caso concreto, inoltre, l’audizione dell’arbitro non ha avuto una portata determinante ai fini della decisione, poiché la pronuncia impugnata ha individuato autonome e fondamentali ragioni probatorie, poste alla base dell’esito di rigetto della decisione di appello. La menzione dei chiarimenti forniti dall’arbitro ha rafforzato un dato probatorio autonomamente basato sul referto menzionato nella motivazione della pronuncia.

Infine, con un ulteriore motivo di impugnazione, la società ricorrente afferma che la pronuncia impugnata sarebbe viziata da un errore di fatto riguardante l’omessa considerazione del referto del commissario di campo, il quale secondo la prospettiva della parte, smentirebbe quanto riferito dall’arbitro.

Anche tale censura è inammissibile e infondata, comunque, in punto di fatto.

La decisione impugnata, infatti, si è soffermata, in modo specifico, sulla dedotta possibile contraddizione tra il referto del commissario di campo e quello dell’arbitro, fornendo una plausibile e motivata spiegazione del prospettato divario.

Dunque, la pronuncia della Corte ha attentamente esaminato le risultanze probatorie, riferite ad un punto decisivo della controversia, svolgendo una piena cognizione dei fatti di causa e dei documenti acquisiti al processo.

Non è configurabile, quindi, alcun errore sui fatti materiali all’origine del provvedimento disciplinare adottato nei confronti della società,sugli atti del processo di primo e di secondo grado: la ricorrente non dimostra la presenza di un errore di fatto ma censura, in ultima analisi, la valutazione delle prove compiuta dalla Corte.

Ed è appena il caso di aggiungere che il percorso argomentativo svolto dalla Corte risulta pienamente lineare e svolto con assoluto rigore logico, senza alcuna omissione degli elementi istruttori.

Conclusivamente, pertanto, il ricorso per revocazione deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Avis Pleiade Policoro ARL di Policoro (MT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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