F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 104/CFA del 24 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 91/CFA del 27 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2364/64 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ CATANZARO CALCIO 2011 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2364/64 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 27.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 34 del 19.12.2017) 

La Sezione è chiamata a conoscere e deliberare in ordine al ricorso proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. avverso la  decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il quale, nella riunione del 15.12.2017, in parziale accoglimento del deferimento effettuato dalla Procura Federale, ha comminato alla società ricorrente la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nel campionato in essere, poiché riconosciuta responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1 C.G.S., quale società di riferimento della sig.ra Gessica Cosentino, suo Amministratore Unico, ritenuta contestualmente responsabile della violazione dell’art. 1 bis, comma 1  e 10, comma 3, C.G.S. in relazione a quanto previsto dal titolo I) paragrafo I) lettera D) punto 2) del Com. Uff. n. 113/A del 13.2.2017.

 Si addebita, in buona sostanza, alla società e al suo Amministratore Unico (destinatario, in primo grado, della sanzione dell’inibizione di mesi tre, non appellante), di non aver provveduto, entro il termine perentorio del 26.6.2017, al pagamento degli emolumenti dovuti, fino al maggio 2017 compreso, ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori e, comunque, non aver documentato alla Co.Vi.Soc., entro lo stesso termine, l’avvenuto adempimento delle singole obbligazioni che precedono.

 In punto di fatto emerge che la Commissione di Vigilanza sulle società aveva segnalato, in data 9.8.2017, alla competente Procura Federale, di aver riscontrato – da parte della società reclamante e del suo Amministratore Unico – il mancato rispetto del termine del 26.6.2017 per il pagamento degli emolumenti dovuti, fino a tutto il mese di maggio precedente, ai propri tesserati e collaboratori, pur dando atto che la stessa vi aveva provveduto in data 4.7.2017, come attestato dalla società di revisione.

 Alla luce di quanto precede, l’organo requirente aveva deferito la sig.ra Gessica Cosentino, Amministratore Unico della società, a titolo di responsabilità diretta e il sodalizio stesso, giusta previsione dell’art. 4, comma 1 C.G.S., per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 10, comma 3, C.G.S., in relazione a quanto disposto dal Com. Uff. n. 113/A, titolo I), par. I), lett. D), punto 2) e la seconda anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S..

 Nel corso del procedimento di prime cure si sono costituiti entrambi i deferiti. contestando l’accusa loro mossa in ragione del fatto che quanto materialmente addebitato, pur incontestato, era da riconnettersi a causa di forza maggiore poiché il presidente del sodalizio e padre della sig.ra Cosentino, era stato, poco tempo prima, tratto in arresto e ciò aveva reso necessaria la richiesta, al competente G.I.P. del Tribunale, di voler autorizzare la propria figlia, con formale atto dinanzi ad un

Notaio, a compiere gli atti dispositivi previsti dal richiamato Com. Uff. n. 113/A e dalle altre norme federali in materia di pagamento degli emolumenti ai tesserati. Cosa che, ad avviso della difesa, era stata tempestivamente compiuta non appena ciò era stato reso possibile dalla Banca presso cui giacevano, in conto corrente, le somme necessarie.

 Il Tribunale, tuttavia, pur prendendo atto di ciò, ha assunto che la difesa non aveva dato prova di tali problematiche, oralmente esposte, né di comprenderne appieno l’incidenza impeditiva al tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Ciò posto, ritenuto che la sig.ra Cosentino avrebbe potuto, pur nella ristrettezza dei termini, adempiervi correttamente, il Tribunale Federale Nazionale ha valutato come fondato l’addebito e, in accoglimento della tesi accusatoria, rimodulata nei suoi aspetti quantitativi, ha comminato alla sig.ra Gessica Cosentino, la sanzione dell’inibizione di mesi tre e alla società Catanzaro calcio 2011 quella della penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

 Contro tale decisione è insorto il sodalizio calabrese il quale, nel proprio libello introduttivo, ha nuovamente ripercorso la scansione temporale degli eventi (29.5.2017 arresto del sig. Giuseppe Cosentino per ordine dell’A.G. di Palmi; 12.6.2017 richiesta al GIP di autorizzare il medesimo a recarsi presso un notaio del luogo per rilasciare, in favore della propria figlia, le procure necessarie  ad operare sui suoi conti correnti e ad esercitare, in ambito societario, i poteri del socio-amministratore, ivi compresa la vendita delle proprie quote; 15.6.2017 il GIP rilasciava autorizzazione nel senso richiesto e in data 20 giugno la sig.ra Gessica Cosentino veniva nominata procuratrice speciale del padre; il giorno successivo, 21.6.2017, si riuniva l’Assemblea dei soci del Catanzaro calcio e la stessa veniva nominata Amministratore Unico; il 22 giugno la sig.ra Gessica Cosentino redigeva e formalizzava il Foglio di censimento presso la Lega Pro; la Banca, alla quale era stata presentata la procura notarile che precede, opponeva, però, che per aversi operatività nella gestione dei conti, dovevano trascorrere sette giorni lavorativi, a decorrere dalla data di deposito della procura stessa), alla luce dei quali ha concluso per l’impossibilità effettiva al rispetto dei termini imposti dalla normativa federale richiamata ed opponendo che la buona fede dell’Amministratore era testimoniata dal pronto pagamento di ogni emolumento (ed anche di quelli di giugno 2017) non appena avuta la materiale disponibilità dei conti correnti della società.

 Nella convinzione che quanto addebitato potesse ascriversi a causa di forza maggiore, indipendente dalla volontà del debitore inadempiente, ha chiesto l’annullamento della sanzione inflitta.  A riprova di quanto argomentato, oltre agli atti processuali inerenti l’autorizzazione del GIP, in particolare ha depositato una nota dell’Istituto bancario Banco di Napoli, datata 22.12.2017, attestante che “i termini necessari per rendere operativa una procura ad operare….non possono essere inferiori a sette giorni lavorativi dalla data di deposito della procura presso di noi esclusi sabato e domenica e altre festività” .

 Nella riunione di questa Sezione del 28.2.2018 l’avv. Chiacchio, rappresentante della ricorrente società, ha insistito per la mancanza di ogni riprovevolezza ascrivibile al sodalizio (e al suo Amministratore Unico) mentre l’avv. Scarpa, in rappresentanza della Procura, ha insistito per la fondatezza della censura mossa, adducendo, altresì, che la dichiarazione prodotta non poteva ricondursi, con certezza assoluta, alla operatività del conto corrente dedicato e che, in punto di fatto, era a lui personalmente noto che gli istituti bancari non richiedono – soprattutto alle persone giuridiche – tempi così ampi per poter gestire i conti correnti necessari all’effettuazione di attività societarie.

  All’esito della discussione che ne è seguita in Camera di Consiglio, è stata disposto, con ordinanza di cui al Com. Uff. n.84 CFA (2017/2018) “…che sia prodotta, a cura dell’appellante, specifica dichiarazione da parte del competente Istituto Bancario attestante che la nota del 22.12.2017, rilasciata dalla Banca medesima, si riferisce alla procura ad operare sul conto corrente dedicato della società calcistica per gli adempimenti di cui è causa.” E’ stata disposta, altresì, la sospensione dei termini procedurali.

 La società reclamante, nei termini concessi, ha depositato un’attestazione del medesimo Banco di Napoli, datato 14 marzo 2018, nella quale si dichiara che “la nostra nota del 22/12 d.a., è riferita espressamente alla procura ad operare sul conto corrente, acceso presso il ns. Istituto, intestato alla società Catanzaro calcio 2011 s.r.l… dedicato agli adempimenti previsti dalla Lega Pro Serie C”.

 Riconvocate le parti per il prosieguo del dibattimento, all’odierna riunione l’avv. Eduardo Chiacchio, difensore della società calcistica, ha ribadito la tesi difensiva e la richiesta di proscioglimento già avanzate, mentre il dott. Giuseppe Chinè, in rappresentanza della Procura Federale, ha espresso il convincimento del Requirente, ossia che non possa parlarsi, nel caso specifico, di forza maggiore stante la riconducibilità, a personale responsabilità del rappresentate sociale, dell’impedimento oggettivo ad operare sul conto corrente dedicato. Forza maggiore che, secondo giurisprudenza tributaria che ha richiamato e depositato, non conseguirebbe mai alla restrizione della libertà personale dell’amministratore. Peraltro, ha chiesto di poter depositare corrispondenza, intercorsa, per via telematica il giorno precedente, con funzionari della Banca, attestante l’usuale, immediata efficacia delle procure rilasciate per operare su conti correnti di persone giuridiche.

 A tale produzione si è opposta la difesa la quale, in caso di ammissione, ha chiesto la concessione di termini a difesa per controdedurre.

 Il Collegio, preso atto di questo, ha deciso di non consentire l’allegazione agli atti di quanto indicato dalla Procura, stante, oltre alla tardività, anche alla non univoca e indimostrata sua riconducibilità al caso di specie.

LA CORTE

 Esaminati gli atti e ascoltati il rappresentante della Procura Federale e il difensore della Catanzaro Calcio 2011 S.r.l. ritiene che il ricorso, da questa proposto, sia fondato nel merito e, come tale, meritevole di accoglimento.

 Sotto un profilo sistematico è da premettere che oggetto della cognizione odierna è se la dedotta impossibilità ad effettuare operazioni sul conto corrente dedicato possa essere, come da tesi difensiva, ricondotta ad impedimento dovuto a fatto del terzo o meno.

 Deve ricordarsi come, nel giudizio di prime cure, non si sia avuta una puntuale pronuncia sull’argomentazione focale della questione, ossia sul veridico impedimento rappresentato dalla posizione assunta dall’Istituto bancario di non consentire movimentazioni sul conto corrente se non dopo sette giorni lavorativi dalla presentazione della procura speciale a favore del nuovo amministratore.

E questo,  stante l’affermazione, ivi contenuta, che secondo il requirente “l’odierno deferito (sig.na Gessica Cosentino n.d.r.) ben avrebbe potuto effettuare i pagamenti…nei termini tassativi”, alla quale la difesa non avrebbe offerto, al contrario, prova di segno opposto. Mancanza di prova che ha indotto quei giudici ad affermare che “Invero non si comprende, dagli atti, né la tipologia della problematica, né il motivo per il quale la stessa non sia stata risolta nei termini prescritti dal comunicato in questione” .

 Ritiene, al contrario, questa Corte che il petitum sostanziale sia sufficientemente chiaro e la causa petendi, in particolare, trovi espressa esplicitazione nella documentazione depositata.

 Emerge, infatti, che il sig. Giuseppe Cosentino, tratto in arresto il 29.5.2017, dopo circa 10 giorni (esattamente il 12 giugno) ha presentato istanza al GIP di Palmi, tesa ad ottenere l’autorizzazione a recarsi da un Notaio per conferire alla figlia una procura speciale ad operare, in suo nome, conto e vece, non solo nelle sue varie attività, ma anche, in particolare in merito agli adempimenti relativi alla conduzione della società calcistica di cui è causa.

 Il successivo giorno 15 giugno il GIP, ottenuto il parere favorevole del P.M., ha autorizzato quanto richiesto e già in data 20.6.2017, alle ore 18,30, il sig. Cosentino conferiva la procura a sua figlia davanti a Notaio del luogo.

 La mattina seguente si svolgeva l’assemblea sociale, con nomina della sig.na Gessica Cosentino ad Amministratore Unico della società.

 In tale veste e munita della procura del padre, presentava documentazione alla Banca perché le fosse consentito di operare sul conto corrente dedicato, in favore del Catanzaro Calcio ma l’Istituto, con nota del 22 giugno, chiariva che l’efficacia della procura non poteva che decorrere trascorsi sette giorni lavorativi.

 La Procura, nella riunione precedente, ha opinato che tale dichiarazione non poteva che considerarsi contraria agli usi correnti, per come conosciuto dallo stesso ufficio e, per questo, questa Corte ha ordinato l’adempimento istruttorio sopra richiamato, che ha condotto alla conferma, da parte della Banca, di quanto già asserito nella sua precedete comunicazione.

 Quanto ai rinnovati dubbi in merito, espressi dalla Procura Federale nell’odierna riunione si è già detto in ordine alla loro inammissibilità e legati anche, da un punto di vista sostanziale, alla non certa ed inequivoca conferenza dell’evidenza rappresentata alla causa in discussione.

 Preso atto, pertanto, delle considerazioni che precedono, vi è da valutare se il ritardo nell’adempimento, cui è connessa la sanzione applicata in prime cure, possa effettivamente ricondursi a negligenza della dirigente (e della società) oppure possa affermarsi che essa sia imputabile a causa di forza maggiore, non imputabile alla stessa ma a soggetto terzo.

 La Procura Federale, anche qui, ha insistito per argomentare come lo stato di detenzione dell’amministratore non possa qualificarsi in termini di legittimità dell’impedimento ad adempiere, richiamando a sostegno della propria tesi giurisprudenza tributaria.

 Ma, a ben vedere, ritiene la Corte che tali pronunce conducano il giudizio nel senso opposto a quello preteso dal Requirente.

Infatti, le decisioni depositate (n. 5328/67, del 7.12.2015 della Comm. Trib. per la Lombardia e n. 708/2014 della Comm.ne Tributaria di Caltanissetta) indicano come inescusabile l’inerzia del contribuente detenuto che non si sarebbe dato carico, attraverso il difensore, di sollecitare il consulente fiscale affinché adempisse agli obblighi tributari (per i quali, peraltro, aveva già delega permanente in virtù della qualifica).

Nel caso di specie, al contrario, il sig. Cosentino si è premurato, pur nel comprensibile disagio psicologico derivante dalla misura cautelare restrittiva, di affidare alla figlia il titolo giuridico e l’onere di svolgere tutte le attività sociali. In questo, scontando i tempi dell’autorizzazione dell’A.G. e della formazione e redazione dell’atto da parte del professionista incaricato.

Pur compiendo celermente quanto nella sua disponibilità, nulla ha potuto di fronte al diniego della Banca di conferire termini più ristretti all’operatività della Procura.

Impedimento questo che, oggettivamente, appare arduo poter ricondurre a responsabilità diretta dell’Amministratore di una società calcistica, come sembra che debba interpretarsi l’ipotesi normata dal Com. Uff. n.113/A/2017.

Al contrario, emerge con chiarezza che appena tale operatività è stata conseguita, l’Amministratore Unico ha pienamente adempiuto a quanto prescritto, anche in ordine all’iscrizione della società stessa.

In conclusione, questa Corte giudica che il mancato rispetto del termine del 26.6.2017, di cui al titolo I) paragrafo I) lettera D) punto 2) del Com. Uff. n. 113/A del 13.2.2017 sia da ascrivere agli usi dell’Istituto bancario, come tale non vincibili dalla tesserata (e dalla società sportiva di riferimento), con conseguente necessità di riformare la decisione di primo grado con annullamento della sanzione inflitta, oggetto del gravame odierno.

            Per questi  motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Catanzaro Calcio 2011 Srl di Catanzaro (CZ) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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