F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 121/CFA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 119/CFA del 11 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI MESTROVIC IVAN, BOROZAN VLADO, MATTEINI MASSIMO E LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10219/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIG.RI MESTROVIC IVAN, BOROZAN VLADO, MATTEINI MASSIMO E LA SOCIETÀ SANTARCANGELO CALCIO S.R.L. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO NOTA 10219/1131 PF 17 18/GC/GP/BLP DEL 16.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

1.- Con atto del 16.4.2018 la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale Nazionale i soggetti di seguito indicati, per rispondere (così testualmente):

Mestrovic Ivan e Borazan Vlada, nella loro rispettiva qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione e Amministratore Delegato della società Santarcangelo Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 10, comma 3, del CGS in relazione all’art.85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stessa termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate;

Borozon Vlado e Matteini Massimo, nella loro rispettiva qualità di Amministratore Delegato e Presidente del Collegio sindacale della società Santarcangelo Calcio S.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1bis, comma 1, e 8, comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.Vi.So.C., in data 16.3.2018, una dichiarazione non veritiera attestante l’avvenuto versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

la società Santarcangelo Calcio S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per il comportamento posto in essere dai prefati Mestrovic, Borozan e Matteini, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell’art.10, comma 3 CGS, in relazione all’art.85, lettera C), paragrafo V) NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16.3.2018, le ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 e, comunque, per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef sopra indicate; con la recidiva, ai sensi dell’art.21, comma 1 CGS.

2.- Nella riunione del 27.4.2018, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare accoglieva le tesi difensive dei deferiti, così argomentando testualmente: “Ritiene il Tribunale che detta negligenza non possa ricadere sugli odierni deferiti che hanno dimostrato di aver dato corrette direttive finalizzate all’osservanza delle scadenze federali e che hanno comunque posto immediato rimedio all’inosservanza mediante il pagamento del dovuto pochi giorni dopo la scoperta dell’errore. Quanto sopra rileva anche con riguardo alla seconda contestazione elevata nel deferimento, relativa alla sottoscrizione della dichiarazione attestante la regolarità contributiva ad opera dei Signori Borzan e Matteini, peraltro perfettamente veritiero con riferimento alle mensilità di gennaio 2018. Avendo infatti la Società affidata ad un consulente competente in materia la gestione delle attività connesse ai versamenti degli emolumenti e degli accessori ai dipendenti e collaboratori ed avendo altresì specificato allo stesso consulente le scadenze da osservare per i pagamenti, comprensive di quella del 16.3.2018, è evidente come la dichiarazione inviata agli Organi federali non possa dirsi inveritiera sotto il profilo soggettivo, prevalendo il principio dell’affidamento nella corretta osservanza, da parte del terzo professionista, delle direttive specificamente impartite. Il successivo immediato versamento di quanto dovuto, una volta scoperto l’errore del consulente, depone –ancora una volta- per la buona fede dei deferiti.

Per questi motivi, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare delibera di prosciogliere i deferiti da ogni addebito”.

La decisione era pubblicata nel Com. Uff. n.65 del 2.5.2018.

3.- Avverso questa decisione ha proposto reclamo la Procura Federale con atto del 4 maggio 2018, affidato ad un unico motivo (“Erroneità della decisione per erronea e falsa applicazione delle norme federali in materia di controllo economico gestionale delle società professionistiche. Erronea e falsa applicazione dei principi generali in punto di culpa in vigilando e culpa in eligendo”).

Nei termini, la Società Santarcangelo Calcio S.r.l. e Borozan Vlado hanno depositato memorie difensive, impugnando e contestando il gravame della Procura e chiedendo di respingere il ricorso e di confermare l’impugnata decisione.

Nella riunione del 26.1.2018 questa Corte, uditi il rappresentante della Procura Federale e i

difensori dei resistenti, si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4.- La vicenda in scrutinio pone all’attenzione una serie di quesiti alla soluzione dei quali questa Corte deve attendere.

In primo luogo occorre ancora una volta ribadire, nel solco della consolidata giurisprudenza di questa Corte, che l’Ordinamento federale si fonda su propri principi e regole, espressione della c.d. libertà associativa, con la conseguenza che esso ben può dotarsi di norme difformi e anche più restrittive di quelle dell’ordinamento statale, funzionali al perseguimento degli scopi statutari (ex multis, CFA 30.09.2015, in Com. Uff. 47/2015).

E’ illuminante per il caso che occupa il principio di diritto sancito dalle SS.UU. di questa Corte, secondo cui (testualmente) “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…” (CFA 24.4.2015, in Com. Uff. 048/2015).

Perché pienamente condiviso, ritiene questa Corte di fare applicazione di questo principio alla vicenda in scrutinio, ribadendo la piena legittimità del disposto di cui all’art. 85, lett. C), parag. V delle NOIF, come modificato dal Com. Uff. n. 52/A del 4.09.2017, secondo cui le società sono obbligate a curare il versamento delle ritenute Irpef del quarto trimestre (gennaio-febbraio) entro e non oltre il giorno 16 del successivo mese di marzo.

La Procura Federale imputa alla decisione opposta un errore di diritto, lì dove assume che

l’aver affidato i violati adempimenti ad un consulente qualificato e l’aver fornito al predetto corrette direttive costituiscono elementi idonei a mandare esenti da responsabilità gli odierni resistenti. Il motivo è fondato.

Al riguardo occorre considerare che per conseguire l’esonero da responsabilità, sia nel campo civile che penale, l’autore del fatto deve fornire la prova che la contestata violazione è stata commessa per caso fortuito o per forza maggiore.

Giurisprudenza e dottrina sono concordi nel definire il “fortuito” come quel quid imponderabile, improvviso ed imprevedibile che, inserendosi nell’azione dell’agente, soverchia e annulla ogni possibilità di resistenza o di contrasto, sì da rendere fatale il compiersi dell’evento cui l’agente viene a dare un contributo meramente fisico: trattasi di un’accidentalità operante come causa non conoscibile e non eliminabile con l’uso della comune prudenza e diligenza.

La forza maggiore, sempre secondo la consolidata giurisprudenza, è costituita da una vis maior cui resisti non potest e, quindi, da un evento originato dalla natura o dal fatto dell’uomo che non può essere preveduto o che, anche se preveduto, non può essere impedito, precludendo così di esplicare quella ordinaria diligenza che sarebbe sufficiente per adeguarsi al precetto violato.

c) Consegue che le violazioni ascritte agli odierni resistenti, ancorché collegate anche indirettamente al fatto omissivo del professionista incaricato dalla società, non possono in alcun modo essere considerate come l’effetto di una delle categorie giuridiche di cui si è dato conto, non potendo l’omesso versamento nei termini costituire né un’accidentalità non conoscibile e non eliminabile e né un evento che non poteva essere impedito.

Conforta l’assunto, nella fattispecie in scrutinio, gli arresti della Suprema Corte citati dalla Procura Federale nel suo libello, secondo cui incombe sul contribuente l’onere di vigilare che il commercialista incaricato di trasmettere in via telematica la sua dichiarazione dei redditi, dia corso al mandato con puntualità (Cass. Ordinanza n.11832 del 9.06.2017; cfr anche Cass. n.6930/2017; Cass.

n. 3724/1991; Cass. .n.11717/2002): diversamente opinando, infatti, verrebbero messi in discussione tutti i principi (risalenti al diritto romano) posti a presidio del tema della responsabilità, quali, ad esempio, quelli contemplati dall’art. 2049 c.c. (padroni e committenti).

d) Inquadrata così la vicenda, è di tutta evidenza come tutte le violazioni ascritte agli odierni resistenti siano pienamente fondate, (in senso conforme cfr CFA del 16.5.2018 in Com. Uff. n. 120/CFA ) nei termini indicati in premessa, non potendo la “buona fede” riconosciuta loro dal giudice a quo costituire un’esimente per gli addebiti contestati anche alla Società.

Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del CGS prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, appaiono congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge le seguenti sanzioni:

Sig. Mestrovic Ivan: 3 mesi di inibizione;

Sig. Borozan Vlado: 4 mesi di inibizione;

Sig. Matteini Massimo: 3 mesi di inibizione;

Santarcangelo Calcio Srl: 2 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva e ammenda di € 3.500,00.

 

 

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