F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 120/CFA del 16 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 118/CFA del 10 Maggio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ AC MESTRE SRL AVVERSO LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA; DELL’AMMENDA DI € 3.000,00; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. DUODO ANDREA (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ AC MESTRE SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018) RICORSO DEL SIG. SERENA STEFANO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ AC MESTRE SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC MESTRE SRL AVVERSO LE SANZIONI:  DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;  DELL’AMMENDA DI € 3.000,00;  INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., E PER RESPONSABILITÀ PROPRIA AI SENSI DELL’ART. 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DEL SIG. DUODO ANDREA (PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SOCIETÀ AC MESTRE  SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE  DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 8, COMMA 1 C.G.S SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE  NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

RICORSO DEL SIG. SERENA STEFANO (PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SOCIETÀ AC MESTRE SRL) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1, 8, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO V) N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA 10142/1129 PF 17 18 /GC/GP/BLP DEL 13.4.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 65/TFN del 2.5.2018)

 

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 65/TFN, si è pronunciato sul deferimento elevato dal Procuratore Federale nei confronti dei sigg. Serena Stefano e Duodo Andrea, rispettivamente presidente del C.d.A. e legale rappresentante protempore, il primo, e Presidente del Collegio sindacale, il secondo, della società A.C. Mestre s.r.l. (di seguito anche società o Mestre) oltre che nei confronti della stessa società del Mestre.

Segnatamente, l’imputazione formulata nei confronti del Sig. Serena, ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 10, comma 3, del CGS, in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, aveva ad oggetto il seguente addebito “..per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver versato, entro il 16/03/2018, le ritenute irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato allo Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef sopra indicate. In relazione ai poteri e funzioni della stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi”.

Di poi al sig. Serena, nella qualità suddetta, ed al sig. Duodo Andrea, nella qualità di Presidente del Collegio sindacale, viene contestato con il medesimo atto di deferimento un ulteriore addebito ai sensi degli artt. 1 bis, comma 1, del CGS e 8 comma 1, del CGS, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, depositando presso la Co.ViSo.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il versamento delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018.

Infine, nel costrutto accusatorio, dagli addebiti mossi ai suddetti dirigenti conseguiva la responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del CGS, della società del Mestre, chiamata, altresì, a rispondere, a titolo dì responsabilità propria, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del CGS in relazione all'art. 85, lettera C), paragrafo V) delle NOIF, per non aver versato, entro il termine del 16/03/2018 le ritenute Irpef relative agli emolumenti, dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stessa termine, l'avvenuto pagamento delle ritenute lrpef sopra indicate.

All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure, ritenendo fondato il dferimento, ha applicato le seguenti sanzioni: 

al Sig. Serena Stefano la sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro);

al Sig. Doudo Andrea la sanzione dell'inibizione di mesi 3 (tre);

alla AC Mestre SrI la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 3,000,00 (Euro tremila/00).

Avverso la suindicata decisione i ricorrenti hanno interposto distinti atti di reclamo, all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna.

Segnatamente, deducono che:

l'incolpazione della Procura Federale sarebbe stata formulata in modo erroneo dal momento che, contrariamente a quanto contestato, l'omissione riguarderebbe, al più, esclusivamente il pagamento delle ritenute Irpef per la sola mensilità di febbraio 2018. Non solo, di conseguenza, il Tribunale avrebbe omesso di censurare l'errata formulazione dell'incolpazione, ma avrebbe altresì motivato in modo erroneo e contraddittorio la propria decisione di conferma. Tale medesimo rilievo invaliderebbe anche la distinta imputazione costruita in relazione alla dichiarazione di avvenuto pagamento; 

La decisione di prime cure ometterebbe di esaminare una circostanza di fatto decisiva agli effetti del procedimento, vale a dire la dichiarazione resa dalla società Europaghe S.r.l., consulente della società A.C. Mestre S.r.l. per gli adempimenti retributivi, contributivi e fiscali dalla quale emergerebbe che il ritardo maturato nel versamento delle ritenute fiscali relative ai cedolini di febbraio 2018 pagati il 16.03.2018 sarebbe imputabile proprio alla detta società Europaghe S.r.l.;

Le medesime circostanze qui dedotte, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, sarebbero state diversamente valutate nel procedimento a carico della società Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018,), prosciolta dagli stessi addebiti oggi in discussione e, peraltro, dal medesimo giudice;

il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore della Società, in uno al Presidente del Collegio Sindacale, avrebbero provveduto a sottoscrivere la dichiarazione di pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati, certi di dichiarare il vero, difettando, di conseguenza, l'elemento soggettivo dell’illecito. Anche rispetto al relativo capo della decisione andrebbe rilevato che, in una fattispecie del tutto analoga, il Tribunale avrebbe deciso per il proscioglimento della società Santarcangelo Calcio S.r.l.

Le suesposte tesi difensive sono state poi ribadite dai reclamanti nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 10.5.2018 e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione. Motivi della decisione

Preliminarmente, in rito, va disposta la riunione dei ricorsi in epigrafe siccome riferibili alla medesima vicenda e, dunque, tra loro connessi.

Quanto al merito, la Corte, letto l’atto di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che i ricorsi siano infondati e che, pertanto, vadano respinti con addebito della tassa reclamo.

Deve, al riguardo, rilevarsi che i fatti in addebito – id est il ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018 -non sono, nella loro materialità, in contestazione, venendo qui piuttosto in rilievo questioni giuridiche che involgono, in sintesi, la validità dell’atto di deferimento, la cogenza dell’obbligo endofederale di cui dell’art. 85, lett. C), paragrafo V) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, del CGS, rispetto alla tempistica dell’adempimento dei debiti fiscali mutuabile dall’ordinamento statale, il corretto governo dei principi di valutazione del materiale processuale da parte del giudice di prime cure.

Orbene, procedendo nell’ordine suddetto, il Collegio ritiene che non abbiano pregio le eccezioni difensive incentrate sulla pretesa nullità degli addebiti mossi, a dire dei ricorrenti, non apprezzata dal giudice di prime cure, che pure aveva dato conto nel corpo della propria decisione sia dei fatti formalmente addebitati (tardivo versamento degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio e febbraio) che di quelli accertati (ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018).

Di contro, a giudizio del Collegio, tanto l’atto di deferimento che la decisione di prime cure si rivelano coerenti con la normativa di settore nella specie rinvenibile nel disposto di cui all'art. 85, lett.

C), par V) delle NOIF nella versione risultante dalle modifiche introdotte con il Com. Uff n. 52/A del 4.9.2017, a mente del quale le società sono tenute a provvedere al versamento delle ritenute Irpef relative al quarto bimestre (1 gennaio — 28/29 febbraio) entro e non oltre il 16 "del mese successivo alla chiusura del quarto bimestre". 

A questo proposito, deve rilevarsi che la fattispecie incriminatrice risulta definita in coerenza con la corrispondente previsione regolatoria cumulativamente costruita con riferimento a tutte le pendenze (ritenute Irpef, dei contributi INPS e del Fondo fine carriera) dovute per l’intero bimestre.

E’ questa, dunque, l’unica ragione per cui nella tecnica di formulazione privilegiata dall’organo requirente gli addebiti mossi risultano calibrati con riferimento al bimestre in rilievo (quarto bimestre) menzionando entrambe le mensilità che lo compongono (nella specie gennaio/febbraio).  D’altro canto, tale metodica non ha in alcun modo compromesso, a danno dei deferiti, la concreta individuazione delle contestazioni loro mosse né ha interferito con il puntuale esercizio delle loro prerogative difensive che sono state compiutamente svolte sia in prime che in seconde cure.

Resta, poi, fermo, nel solco di un indirizzo già tracciato da questa Corte, che la violazione del precetto si consuma con il mancato assolvimento nei termini prescritti anche solo di uno – nella specie ritardato pagamento delle ritenute Irpef della mensilità di febbraio 2018 - degli adempimenti richiesti, non ammettendo la norma pagamenti frazionati e/o parziali che restano, pertanto, inidonei a garantire la piena e completa liberazione della società dall’obbligo normativamente imposto (cfr. ex multis la decisione di questa Corte di cui al C.U. 56/CFA recante il testo della decisione relativa al C.U. n. 48/CFA – riunione del 24.4.2015).

Quando alla concreta predicabilità dell’obbligo qui in rilievo deve soggiungersi che l’ordinamento federale, espressione della cd. libertà associativa, ben può dotarsi di regole proprie, funzionali al perseguimento degli scopi statutari, anche di portata più restrittiva di quelle rinvenienti dall’ordinamento statale.

Tale principio è stato più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis, la decisione di questa Corte di cui al C.U. n. 47/CFA recante il testo della decisione di cui al C.U. n. 35/CFA – riunione del 30 settembre 2015; CFA, S.U. n. 3/CFA 2015/2016 e (Com. Uff. n. 048/CFA riunione del 24.4.2015 – Barletta) che ha al riguardo evidenziato quanto segue: “…L’impostazione del problema in termini di prevalenza di una disciplina (quella statale) sull’altra (quella federale) non può essere condivisa. Ciascuna società professionistica, all’atto dell’affiliazione, accetta la normativa federale, alla quale, dunque, deve sottostare a prescindere da eventuali diverse formulazioni (e previsioni “tempistiche”) della disciplina fiscale e contributiva dettata dall’ordinamento dello Stato…. “.

Non hanno, poi, pregio le ulteriori ragioni di doglianza che impingono nella pretesa estraneità della società ricorrente rispetto alle condotte qui in addebito, siccome riferibili alla società Europaghe S.r.l., consulente della società A.C. Mestre S.r.l.

Com’è noto, il fatto del terzo può esonerare il debitore qualora questi provi di non aver dato causa all’interferenza dilatoria del terzo ovvero che abbia agito per superare l’ostacolo sopravvenuto che ha impedito il tempestivo adempimento (cfr. Cass. N. 3724/1991 e n. 11717/2002; cfr. anche Cassazione civile, sez. trib., 17/03/2017,  n. 6930).

Nel caso di specie, la società ricorrente ha liberamente scelto di rimettere alla detta società di consulenza la cura degli adempimenti qui in rilievo senza che tale opzione valesse di per sé, e con la pretesa automaticità, a sollevarla dalle conseguenze previste nel caso di inadempimento, dovendo viceversa ritenersi predicabili, a suo carico, stringenti e costanti obblighi di vigilanza sul corretto esercizio del mandato conferito, sincerandosi, a monte, della chiara comprensione, da parte della società incaricata, della specialità delle condotte esigibili alla stregua della disciplina di settore rispetto alle corrispondenti previsioni della normativa generale ed assicurandosi che, alle scadenze, previste il suddetto consulente provvedesse nei termini richiesti agli adempimenti in questione.

Di ciò non vi è una prova adeguata, non essendosi addotti impedimenti obiettivi riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore ma solo, genericamente, un equivoco nell’interpretazione della disciplina da applicare, evidentemente non compresa appieno dal consulente, con un ritardo di ben 11 giorni che, del pari, esclude, in radice, situazioni di difficoltà contingenti ed improvvise.

Né sussistono dubbi quanto alla fondatezza degli addebiti elevati rispetto alla non veridica attestazione resa dal rappresentante legale e dal presidente del collegio sindacale in ordine all’integrale versamento di tutti gli emolumenti dovuti (incluse le ritenute irpef per il mese di febbraio, poi accertate come mancanti) per le mensilità di gennaio e febbraio 2018: ed, invero, inconferente si rileva l’argomentazione che riposa sulla natura preconfezionata del modulo in argomento, già predisposto dalla FIGC. E’, infatti, di tutta evidenza che l’apposizione della firma in calce alla dichiarazione autocertificativa qui in rilievo implica una piena e consapevole assunzione di paternità quanto all’oggetto ed ai contenuti della dichiarazione resa che non possono essere, poi, successivamente disconosciuti accampando un significato diverso da quello fatto palese dalle lettura della dichiarazione medesima. 

La specificazione annotata a penna – come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure – si limita ad evidenziare, poi, esclusivamente l'assenza di copia della quietanza relativa al mese di gennaio con l'impegno del sodalizio sportivo di inviarlo non appena disponibile ed è di tutta evidenza come a tale annotazione non possa essere attribuita altra interpretazione.

Anzi, a ben vedere, proprio l’apposizione della suddetta postilla rende chiaro come i sigg. Serena e Duodo fossero ben consapevole della necessità di interpolare il modello predisposto dalla FIGC ove non fedelmente rappresentativo della propria peculiare situazione, di talchè ben avrebbe potuto modificare il contenuto della dichiarazione suddetta scorporando dall’attestazione di avvenuto pagamento le voci economiche non ancora effettivamente corrisposte.

Né, infine, può predicarsi la buona fede dei dichiaranti i quali hanno autocertificato il pagamento delle somme qui in rilievo pur senza essersi direttamente sincerati dell’effettiva corresponsione di tutto quanto dovuto, accettando così il rischio di dichiarare circostanze non vere. Non può, infine, assumere rilievo scriminante il fatto che le medesime circostanze sopra passate in rassegna, ancorchè riferibili a fattispecie del tutto speculari, siano state diversamente valutate nel procedimento a carico della società Santarcangelo Calcio S.r.l. (cfr. Comunicato Ufficiale n. 65/TFN del 2 maggio 2018,), prosciolta dagli stessi addebiti oggi in discussione e, peraltro, dal medesimo giudice.

Sul punto è agevole far riferimento al noto principio, affermato in altri rami dell’ordinamento e qui però replicabile come canone logico per il governo di qualsivoglia forma di discrezionalità valutativa, a mente del quale il vizio cd. di disparità di trattamento - configurabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse - non può essere dedotto quando venga rivendicata l'applicazione in proprio favore di posizioni giuridiche riconosciute ad altri soggetti in modo illegittimo, in quanto, in applicazione del principio di legalità, la legittimità dell'operato della pubblica amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione; un'eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole (Consiglio di Stato, sez. IV, 11/10/2017,  n. 4703).

La Corte è qui chiamata a pronunciarsi sul gravame proposto dagli odierni ricorrenti e non può, di certo, sentirsi vincolata nel suo libero convincimento derogandovi mediante l’assunzione di una decisione di diverso contenuto al solo fine di porre rimedio alle eventuali disparità di valutazione commesse dall’organo di prime cure nella definizione di altro, distinto procedimento, qui non in rilievo.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, i ricorsi vanno respinti e, per l’effetto, s’impone l’addebito della tassa reclamo.

               Per questi  motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1, 2 e 3 li respinge. 

               Dispone addebitarsi le tasse reclamo.

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