F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 84/CFA del 28 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; – AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/35 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 10.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. M), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;
- AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3915/35 PF 17-18 GC/GP/AC DEL
10.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)
Con reclamo ritualmente proposto, il sig. Franco Fedeli, quale amministratore della S.S. Sambenedettese a.r.l. impugnava la decisione resa dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 TFN del 15.9.2016), che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante e della società in ordine ai fatti a loro ascritti irrogando, signor Franco fedeli, inibizione per 30 giorni e alla S.S. Sambenedettese a.r.l. l’ammenda di e 20.000,00.
Preliminarmente, veniva censurato con il proposto reclamo l’omesso provvedimento di riunione di codesto procedimento con l’altro parallelo, riguardante le medesime parti, oggetto del separato reclamo n. 88 in trattazione in codesta medesima riunione.
Nel merito, si contestava la decisioni impugnata per erronea valutazione degli atti ritualmente acquisiti al procedimento disciplinare sportivo, esponendo che non potevasi ascrivere alcuna responsabilità alle parti incolpate, atteso che erano stati depositati i documenti idonei a ritenere che nessuna violazione era stata in effetti posta dalle stesse in essere.
Motivi della decisione
Esaminando preliminarmente la censura in ordine all’omessa riunione dei due procedimenti (n. 87 e n. 88), questa Corte ritiene di condividere la decisione assunta dal Primo Giudice. Ancorché, infatti, entrambi i detti procedimenti riguardino le medesime parti e sostanzialmente anche i medesimi capi di incolpazione, le circostanze di fatto poste a base degli stessi sono totalmente diverse e si ritiene quindi giusto che vengano trattate in due diversi processi.
Il reclamo, invece, risulta fondato nel merito e va, conseguentemente, accolto.
E’ stato acquisito agli atti il contratto intercorso fra la reclamante e la società Siglob, con il quale erano stati demandati a quest’ultima tutti i problemi attinenti alla sicurezza.
Risulta altresì provato che in forza di detto contratto, la Sambenedettese avesse provveduto, in data 9.11.2016 ed in data 20.5.2017, a notiziare il sig. Simone Vannini nella sua qualità di delegato alla sicurezza ed il sig. Emilio Manfroni, entrambi di Siglob, dell’incontro fissato per i giorni 14 e 15 novembre 2016 e dell’ulteriore incontro il 29.5.2017, invitandoli a partecipare, nelle descritte date, ai corsi formativi di aggiornamento organizzati F.I.G.C..
In via di mero fatto, le persone delegate dalla S.S. Sanbenedettese a rappresentarla nei richiamati incontri non hanno partecipato agli stessi, omettendo di dare qualsivoglia inerente notizia alla delegante ed a fronte dell’omessa partecipazione, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia di colpevolezza.
Esaminando in astratto la tipologia di colpevolezza prevista dall’Ordinamento Sportivo per il caso di specie, si osserva che la stessa è diretta e non oggettiva, mentre è stata applicata come se si trattasse di responsabilità oggettiva
Nella responsabilità diretta, l’incolpato risponde per un fatto proprio, mentre nella responsabilità oggettiva, risponde per un fatto altrui.
A fronte della dedotta diversificazione, deve esaminarsi il comportamento del sig. Fedeli, per valutare se egli abbia posto in essere comportamenti o omissioni che possano integrare la fattispecie di cui ai capi di incolpazione a lui ascritti.
Ebbene, lo stesso, avuta notizia degli incontri a cui la società dal medesimo rappresentata doveva necessariamente partecipare, si è affrettato a designare le persone delegate, assicurandosi del loro assenso alla partecipazione.
In siffatta situazione, nessuna colpa può essere imputata alla società calcistica ed al suo legale rappresentante, perché da parte loro, sono stati posti in essere tutti i comportamenti idonei ad integrare il pieno rispetto del precetto normativo.
Non risulta peraltro a loro imputabile la circostanza che i delegati a partecipare agli incontri, li abbiano poi disertati. Una responsabilità si sarebbe in ipotesi potuta ravvisare se i delegati avessero per tempo rappresentato un personale impedimento e nessuno avesse provveduto a sostituirli, ma detta circostanza non ricorre nella fattispecie, atteso che gli interessati hanno avuto cognizione dell’omessa partecipazione agli incontri, solo nel momento in cui è stato loro notificato l’atto di deferimento.
Nel dover necessariamente assolvere gli incolpati per non aver commesso colpe loro proprie, La Corte coglie, peraltro, l’occasione per stigmatizzare la facilità con cui potrebbe eludersi una norma posta a salvaguardia di interessi primari dell’Ordinamento sportivo, ma al riguardo, può solo limitarsi ad invocare un provvedimento normativo diretto a prevenire detta elusione. Si potrebbe, in ipotesi, imporre l’obbligo di delegare persone che per la loro affiliazione siano soggette alla Giustizia Sportiva, onde renderle sanzionabili in proprio per l’ipotesi di loro comportamenti omissivi, ovvero, prescindendo dai casi singoli, più in generale, si potrebbe trasformare la responsabilità diretta in responsabilità oggettiva, onde rendere maggiormente responsabili le società e/o i loro legali rappresentanti in ordine alla puntuale osservanza delle deleghe da loro conferite ed alla affidabilità dei delegati.
Sta di fatto, però, che con la vigente normativa, se si valuta che gli interessati hanno fatto quanto nei loro poteri per dare attuazione ai precetti federali, delegando appositamente le persone che avrebbero dovuto partecipare agli incontri di aggiornamento e siano state poi le persone delegate, a rendersi inadempienti, devesi applicare esclusivamente il principio della responsabilità diretta, in forza del quale, nessuno può essere condannato per responsabilità altrui.
Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società SS Sambenedettese ARL di San Benedetto Del Tronto (AP) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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