F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 84/CFA del 28 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. H), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; – AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3971/36 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SS SAMBENEDETTESE ARL AVVERSO LE SANZIONI:
- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. FEDELI FRANCO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. H), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;
- AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;
SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 3971/36 PF 17-18 GC/GP/AC DEL
13.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35/TFN del 23.1.2018)
Con reclamo ritualmente proposto, il sig. Franco Fedeli, quale amministratore della S.S. Sambenedettese a.r.l. impugnava la decisione resa dal Tribunale Nazionale Federale, Sezione Disciplinare (Com. Uff. n. 35 TFN del 15.9.2016), che aveva riconosciuto la responsabilità del legale rappresentante e della società in ordine ai fatti a loro ascritti irrogando, signor Franco fedeli, inibizione per 30 giorni e alla S.S. Sambenedettese a.r.l. l’ammenda di € 20.000,00.
Preliminarmente, veniva censurato con il proposto reclamo l’omesso provvedimento di riunione di codesto procedimento con l’altro parallelo, riguardante le medesime parti, oggetto del separato reclamo n. 87 in trattazione in codesta medesima riunione.
Nel merito, si contestava la decisioni impugnata per erronea valutazione degli atti ritualmente acquisiti al procedimento disciplinare sportivo, esponendo che non potevasi ascrivere alcuna responsabilità alle parti incolpate, atteso che erano stati depositati in atti i documenti idonei a ritenere che nessuna violazione era stata in effetti posta dalle stesse in essere.
Motivi della decisione
Esaminando preliminarmente la censura in ordine all’omessa riunione, questa Corte ritiene di condividere la decisione assunta dal Primo Giudice. Ancorché, infatti, i due procedimenti riguardino le medesime parti e sostanzialmente anche i medesimi capi di incolpazione, le circostanze di fatto poste a base degli stessi sono totalmente diverse e si ritiene quindi giusto che vengano trattate in due diversi processi
Il reclamo, invece, risulta fondato nel merito e va, pertanto, accolto.
E’ emerso da riscontri documentali debitamente acquisiti agli atti che dopo aver ricevuto l’invito a partecipare all’l’incontro del giorno 28.3.2017 organizzato dalla Lega in accordo con la FIGC, avente per tema “la tutela della salute e la lotta al doping”, il sig. Fedeli, legale rappresentante della S.S. Sambenedettese, già in data 21.3.2017 aveva inviato alla Lega Italiana Calcio Professionistico il nominativo del dott. Marzio Conio, di professione medico, delegato a partecipare all’incontro, mentre in data 26.3.2017 era stato consegnato al dott. Conio la convocazione per la data innanzi indicata, onde partecipare all’incontro presso il Centro Federale di Coverciano
Risulta altresì provato che il dott. Conio, che pur aveva accettato di rappresentare la S.S. Sanbenedettese nell’incontro del 28.3.2017, proprio nella notte tra il 27 ed il 28.3.2017 è stato colpito da una grave colica renale, per la quale ha dovuto far ricorso alla cura dei sanitari di struttura pubblica, che dopo aver praticato la terapia urgente del caso, gli hanno prescritto cinque giorni di riposo (certificato Asl Marche 28.3.2017)
In via di mero fatto, per l’impedimento dovuto a gravi motivi di salute, il delegato a rappresentare la S.S. Sanbenedettese non ha quindi partecipato al richiamato incontro ed a fronte di detta omissione, il Tribunale Federale ha fondato la propria pronuncia di colpevolezza.
Esaminando in astratto la tipologia di colpevolezza prevista dall’Ordinamento Sportivo per il caso di specie, si osserva che la stessa è diretta e non oggettiva.
Nella responsabilità diretta, l’incolpato risponde per un fatto proprio, mentre nel caso di responsabilità oggettiva, risponde per un fatto altrui.
A fronte della dedotta diversificazione, deve esaminarsi il comportamento del signor Fedeli, per valutare se egli abbia posto in essere comportamenti o omissioni che possano integrare la fattispecie di cui ai capi di incolpazione a lui ascritti.
Ebbene, lo stesso, avuta notizia dell’incontro a cui la società che rappresentava doveva necessariamente partecipare, si è affrettato a designare la persone delegata a prender parte al detto incontro, assicurandosi del suo assenso alla partecipazione.
In siffatta situazione, nessuna colpa può essere imputata alla società calcistica ed al suo legale rappresentante, perché da parte loro sono stati posti in essere tutti i comportamenti idonei ad integrare il pieno rispetto del precetto normativo.
Non risulta peraltro a loro imputabile la circostanza che il delegato a partecipare allo incontro lo abbia poi disertato, oltretutto, per circostanza ampiamente sorretta da valida giustificazione . Una responsabilità si sarebbe in ipotesi potuta ravvisare se il delegato avesse per tempo rappresentato un personale impedimento e nessuno avesse provveduto a sostituirlo per tempo, ma detta circostanza non ricorre nella fattispecie, atteso che la causa dell’impedimento si è manifestata proprio poche ore prima del fissato incontro, quando era ormai impossibile organizzare un’adeguata sostituzione di persona qualificata.
Il Tribunale ha, oltretutto, sbagliato, nel non ravvisare che l’assenza del dott. Conio era dovuta a causa di forza maggiore assolutamente imprevedibile, giustificata con la presentazione di un certificato medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica (ASL Marche 2) e come tale, insindacabile.
Nel dover necessariamente assolvere gli incolpati per non aver commesso colpe loro proprie, La Corte coglie, peraltro, l’occasione per stigmatizzare la facilità con cui potrebbe eludersi una norma posta a salvaguardia di interessi primari dell’Ordinamento sportivo, ma al riguardo, può solo limitarsi ad invocare un provvedimento normativo diretto a prevenire detta elusione. Si potrebbe, in ipotesi, imporre l’obbligo di delegare persone che per la loro affiliazione siano soggette alla Giustizia Sportiva, onde renderle sanzionabili in proprio per l’ipotesi di loro comportamenti omissivi, ovvero, prescindendo dai casi singoli, più in generale, si potrebbe trasformare la responsabilità diretta in responsabilità oggettiva, onde rendere maggiormente responsabili le società e/o i loro legali rappresentanti in ordine alla puntuale osservanza delle deleghe da loro conferite ed alla affidabilità dei delegati, ma queste sono mere ipotesi normative de iure condendo.
Sta di fatto che con la vigente normativa, se si valuta che gli incolpati hanno fatto quanto nei loro poteri per dare attuazione ai precetti federali, delegando appositamente persona qualificata a partecipare agli incontri di aggiornamento e sia poi la persona delegata a rendersi inadempiente (nella fattispecie, peraltro, per causa di forza maggiore), si deve applicare esclusivamente il principio della responsabilità diretta, in forza del quale, nessuno può essere condannato per responsabilità altrui. Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società SS Sambenedettese ARL di San Benedetto Del Tronto (AP) e annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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