F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione II – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 126/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 84/CFA del 28 Febbraio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ AC LUMEZZANE SPA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 40 INFLITTA AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. G) E I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016; – AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4230/47 PF 17-18 GC/GP/AC DEL 20.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AC LUMEZZANE SPA AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER GIORNI 40 INFLITTA AL SIG. CAVAGNA RENZO FAUSTO, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AL PUNTO L), LETT. G) E I), DEL TITOLO III – CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI – DEL SISTEMA DELLE LICENZE NAZIONALI PER L’AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI LEGA PRO S.S. 2016/17 PUBBLICATO CON COM. UFF. N. 368/A DEL 26.4.2016;
  • AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4230/47 PF 17-18 GC/GP/AC DEL

20.11.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

1. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata nel Com. Uff.

n. 37/TFN del 31.1.2018, ha inflitto al signor Renzo Fausto Cavagna, all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Società AC Lumezzane Spa, la sanzione della inibizione per 40 giorni ed alla Società AC Lumezzane Spa la sanzione dell’ammenda di € 40.000,00.

Le sanzioni sono state inflitte, per quanto riguarda il signor Cavagna, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1), lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al campionato professionistico di Lega Pro 2016/2017, pubblicato con Comunicazione Ufficiale n. 368/A del 26 aprile 2016, per non aver fatto partecipare un rappresentante della Società AC Lumezzane Spa all’incontro sul tema del razzismo (lett. g della suddetta disposizione) e all’incontro sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive (lett. i della suddetta disposizione) organizzati dalla FIGC il 27.3.2017 e, per quanto riguarda la AC Lumezzane Spa, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

La AC Lumezzane S.p.A. ed il signor Renzo Fausto Cavagna, difesi dall’Avv. Gianmaria Daminato, hanno proposto reclamo avverso tale decisione sostenendo un’inidonea valutazione dei comportamenti ed una loro erronea sussunzione nelle norme asseritamente violate.

In particolare, i reclamanti hanno posto in rilievo che:

  • la Società AC Lumezzane aveva individuato i propri calciatori Tommaso Lella e Massimiliano Tagliani quali partecipanti al seminario del 27.3.2017 e di avere comunicato, in data 21.3.2017, che gli stessi avrebbero partecipato al seminario suddetto;
  • i calciatori Lella e Tagliani, per problemi personali, non hanno partecipato all’incontro senza avvisare la Società la quale, avvertita dagli organizzatori il giorno stesso, non era in condizione di inviare un sostituto;
  • la comunicazione del 28.3.2017, con cui i due tesserati hanno comunicato alla Società che, per problemi personali, non sono potuti essere presenti, è stata inviata ai referenti della Lega in data

30.3.2017;

  • l’evento non potrebbe essere imputato alla Società e al suo Presidente a titolo di responsabilità diretta;
  • se fosse ravvisabile una responsabilità, si tratterebbe di responsabilità oggettiva per la Società e la sanzione, quindi, andrebbe notevolmente ridotta.

Di talché, i reclamanti hanno concluso chiedendo il proscioglimento o, in subordine, la riduzione al minimo delle rispettive sanzioni.

2. Il reclamo è fondato e va di conseguenza accolto.

L’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. dispone che “le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale, sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

L’art. 4, comma 1, dello stesso codice stabilisce che “le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”.

Con delibera, pubblicata nel comunicato ufficiale n. 368/A in data 26.4.2016, è stato approvato il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017, secondo il quale le società, per partecipare al campionato di divisione unica Stagione Sportiva 2016/2017, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti trascritti nel testo in relazione ai criteri legali ed economico – finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

Tra i criteri sportivi e organizzativi, il titolo III prevede che le società della Divisione Unica devono, entro il termine del 24.6.2016, osservare determinati adempimenti, tra i quali: l’impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega Italiana Calcio Professionistico (lett. g); l’impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della salute e della lotta al doping (lett. i).

Nel caso di specie, il signor Cavagna è stato deferito per violazione del richiamato art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., e la AC Lumezzane Spa a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

L’ascrizione a titolo di responsabilità diretta al rappresentante legale della Società e, di conseguenza alla Società, impone di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, in assenza del quale la responsabilità del fatto, pur storicamente avvenuto, non può essere imputato ai deferiti.

In particolare, per accertare se il fatto illecito possa essere ascritto a titolo di colpa, è necessario valutare se la Società, e per essa il suo legale rappresentante, abbia posto diligentemente in essere tutto quanto necessario per adempiere all’impegno assunto in sede di dichiarazione per l’ammissione al campionato, vale a dire se abbia posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante agli incontri de quibus.

Nella fattispecie in esame, dalla documentazione in atti, emerge che:

  • la Società AC Lumezzane, in data 21.3.2017, ha inoltrato via mail all’indirizzo licenze.sportiviorganizzativi@figc.it la scheda di partecipazione al seminario del 27.3.2017 su antirazzismo ed integrity con l’indicazione dei calciatori Tommaso Lella e Massimiliano Tagliani come partecipanti;
  • i due calciatori, con nota del 28.3.2017 indirizzata alla AC Lumezzane S.p.A., hanno dichiarato che, dopo avere accettato l’incarico di partecipare al seminario antirazzismo in programma a Roma il 27.3.2017 per la detta Società, non ci sono andati “per nostri problemi personali ma di non aver prima avvertito la società stessa”;
  • la Società AC Lumezzane, in data 30.3.2017, ha inoltrato la dichiarazione resa dai calciatori Lella e Tagliani via mail all’indirizzo licenze.sportiviorganizzativi@figc.it.

Tali fatti dimostrano che la Società, e per essa il proprio legale rappresentante, aveva posto in essere le misure organizzative necessarie ad assicurare la presenza al seminario di almeno un proprio tesserato, per cui non sussistono i presupposti fondanti della colpa (oltre che del dolo) nella condotta dei deferiti.

Ne consegue che alcuna responsabilità diretta può essere imputata al signor Cavagna ed alla AC Lumezzane spa per l’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al punto 1 lett. g e i) del Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi – del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017.

Di qui, la fondatezza del reclamo ed il suo accoglimento e, per l’effetto, in riforma della gravata decisione del Tribunale Federale Nazionale, l’annullamento delle sanzioni irrogate.

All’accoglimento del reclamo segue la restituzione della relativa tassa.

3. Nondimeno - al fine di evitare una possibile elusione della prescrizione che prevede tra gli adempimenti a carico delle Società l’impegno a partecipare agli incontri organizzati dalla FIGC su temi particolarmente “sensibili” - il Collegio ritiene di formulare le seguenti considerazioni:

  • richiama l’attenzione della Procura Federale sul fatto che, nelle fattispecie in discorso, ove le Società abbiano posto in essere tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare la partecipazione di un proprio rappresentante, potrebbe essere valutata la possibilità, sussistendone i

relativi presupposti, di imputare a titolo di responsabilità diretta la violazione ai tesserati incaricati a cui, secondo l’ordinario nesso di causalità, può in concreto ascriversi la mancata partecipazione agli incontri;

  • sottopone alla valutazione del legislatore sportivo la possibilità di prevedere, al fine di incentivare ulteriormente l’attività, anche di vigilanza e controllo, delle Società interessate, una disposizione che imputi la mancata partecipazione alle Società stesse a titolo di responsabilità oggettiva.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AC Lumezzane SpA di Lumezzane (BS) e annulla le sanzioni inflitte.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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