F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 93/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 049/CFA del 18 Ottobre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ USD GIOVI AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA SIG.RA AVOSSA SABATINA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. AVOSSA GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF; – SQUALIFICA PER GIORNATE 5 AL CALCIATORE CASTALDI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39, 43 NOIF; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 400,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 328/902 PF 16-17 MB/CS/ACR DELL’11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania – Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ USD GIOVI AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA ALLA SIG.RA AVOSSA SABATINA, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  • INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL SIG. AVOSSA GIOVANNI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ ART. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E 39, 43, COMMI 1 E 6 E 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
  • SQUALIFICA PER GIORNATE 5 AL CALCIATORE CASTALDI GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ AGLI ARTT. 39, 43 NOIF;
  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 3 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 400,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE – NOTA N. 328/902 PF 16-17 MB/CS/ACR DELL’11.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 21 del 14.09.2017)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 4.10.2017 i reclamanti in epigrafe indicati hanno impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 21 del 14.9.2017, che ha inflitto loro  le sanzioni parimenti in epigrafe indicate.

In sintesi, l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado, accogliendo le richieste della Procura Federale, ha ritenuto responsabili la Presidente e il Dirigente accompagnatore della società U.S.D. Giovi, oltre a quest’ultima per responsabilità diretta ed oggettiva per i fatti posti in essere dai prefati, nonché il calciatore Giovanni Castaldi, per aver impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il predetto calciatore in diverse gare del campionato di I categoria svoltesi nei mesi di ottobre e novembre 2014.

Rilevano gli appellanti nel proposto gravame che tanto la Procura Federale, quanto il Tribunale Federale Territoriale, sarebbero incorsi in un evidente errore di fatto ed in un palese scambio di persona, avendo preso in considerazione, ai fini della verifica della regolarità della posizione per la disputa delle predette gare del calciatore Salvatore Giovanni Castaldi, nato il 20.12.1990, la scheda matricolare di altro calciatore, parzialmente omonimo, tale Giovanni Castaldi, nato il 20.6.2007, all’epoca dei fatti tesserato per altra società, instando per l’integrale annullamento del provvedimento sanzionatorio impugnato.

Il ricorso è indubitabilmente fondato e merita accoglimento, con conseguente annullamento della Delibera impugnata e delle sanzioni con essa inflitte ai reclamanti tutti.

Il falso presupposto di fatto sul quale la Delibera gravata si basa è evidente e documentalmente provato.

Tanto l’organo requirente, quanto quello giudicante, infatti, sono incorsi in un palese errore di fatto, rappresentato da uno scambio di persona, prendendo in considerazione ai fini della verifica della regolarità della posizione di tesseramento del deferito Salvatore Giovanni Castaldi, nato il 20.12.1990, la scheda matricolare di altro calciatore, con egli solo parzialmente omonimo, e cioè  Giovanni Castaldi, nato il 20.6.2007, all’epoca dei fatti tesserato per altra società, senza neppure rendersi conto - e sul punto questa Corte non può che stigmatizzare la complessiva condotta superficiale dei predetti Organi di Giustizia Sportiva - che alle date di svolgimento delle gare esaminate quest’ultimo aveva appena compiuto i sette anni di età, e quindi non avrebbe di certo potuto partecipare al campionato di prima Categoria.

Al contrario, come parimenti risulta per tabulas dai documenti prodotti in atti, nella Stagione Sportiva 2014/2015 il reclamante Salvatore Giovanni Castaldi risultava regolarmente tesserati per la società USD Giovi.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società USD Giovi di Salerno (SA) e annulla le sanzioni inflitte.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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