F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 94/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CFA del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13338/741 PF 16-17 MB/CS/ACR DEL 31.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania – Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ AP TURRIS ASD AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA E DELL’AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 13338/741 PF 16-17 MB/CS/ACR DEL 31.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

Con atto 26.10.2017,  l’A.P. Turris A.S.D. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017, e, più esattamente, avverso quella parte del provvedimento che sanziona la reclamante con la penalizzazione di 6 punti in classifica ed € 600,00 di ammenda.

 Il procedimento concluso con la richiamata pronuncia era iniziato a seguito di deferimento della Procura Federale che contestava all’Associazione ricorrente l’impiego di sei giocatori in posizione irregolare, in quanto privi di tesseramento, nel corso di nove gare valevoli per il Campionato Provinciale di Terza Categoria di Napoli 2014/2015.

 Va precisato che gli illeciti regolamentari erano stati posti in essere allorquando gli atleti non tesserati appartenevano alla A.S.D. Pietro Abbate (matr. 938933), poi fusasi con la A.S.D. Miano (matr. 918169), dando luogo alla A.P. Turris A.S.D. che prendeva  la matricola della seconda e che, pertanto, veniva chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2, C.G.S..

 Nella propria motivazione il Giudice di prime cure rilevava la gravità dei fatti oggetto di deferimento motivando che, oltre all’evidente violazione dei principi di lealtà sportiva, era stata consentita la partecipazione a ben nove gare di calciatori non sottoposti a visita medica e nemmeno coperti da polizza assicurativa.

 Soggiungeva, peraltro, il Tribunale Federale Territoriale nella propria motivazione, di voler considerare, a proposito della determinazione della pena, il “mutato orientamento della Procura Federale in relazione alle richieste sanzionatorie formulate all’odierna udienza in misura sensibilmente inferiore al recente passato”, rassegnando, di conseguenza, decisione riduttiva delle sanzioni fino ad allora inflitte per consimili violazioni.

  La A.S.D. Turris ha proposto due motivi di reclamo: con il primo sollecita declaratoria d’estinzione del procedimento per intervenuto decorso del termine assegnato dall’art. 34 bis, comma 1, C.G.S. per il deposito del provvedimento di primo grado, che deve intervenire entro 90 giorni dall’atto di deferimento.

 Eccepisce la ricorrente che tale termine sarebbe irrimediabilmente decorso in quanto il deferimento era iniziato nella già precisata data 31.5.2017, mentre la decisione veniva resa il 5 ottobre stesso anno, con conseguente ampio decorso dei ricordati 90 giorni.

 Il secondo motivo lamenta l’eccessività delle sanzioni comminate alla ricorrente, sia paragonandole ad altre oggetto di decisioni rese in casi consimili dagli Organi della Giustizia federale, sia in considerazione che la Turris risponde di fatti e comportamenti posti in essere da altro sodalizio, da momento che, come innanzi ricordato, i calciatori avevano partecipano alle gare oggetto d’indagine vestendo i colori della A.S.D. Pietro Abbate.

 La reclamante, pur riconoscendo che del tutto legittimamente la Procura aveva addossato alla ricorrente la relativa responsabilità in conseguenza dell’intervenuta fusione, eccepisce che tale circostanza avrebbe dovuto condurre a sanzioni ridotte rispetto a quelle comminate.

 La causa veniva chiamata innanzi la Corte per la seduta del 14.11.2017; in questa sede, l’avv. Edoardo Cacchio, difensore della reclamante, rinunciava espressamente al primo motivo di gravame essendosi avveduto che, in prime cure, con il provvedimento reso a conclusione dell’udienza 3 luglio 2017, su richiesta della parte, il Tribunale Federale Territoriale aveva, fra l’altro, sospeso i termini per tutti i deferiti.

 Il rappresentante della Procura Federale, Avv. De Marco, prendeva atto della rinuncia, sicchè la discussione si svolgeva esclusivamente sulla richiesta subordinata, relativa - come innanzi precisato - alla congruità delle sanzioni ed all’istanza di riduzione delle stesse.

 Ritiene il Giudicante che la ricordata e subordinata domanda sia fondata, peraltro solo in considerazione dell’opportunità di uniformare la statuizione sanzionatoria del presente processo a quelle irrogate da Commissioni e Corti Federali in pari occasioni, nel rispetto di una giustizia sostanziale che non può sanzionare fatti sostanzialmente identici con punizioni sperequate e difformi.

 Non merita, infatti, alcuna considerazione il rilievo concernente la diversità fra il soggetto responsabile dei comportamenti illegittimi e quello che ne subisce le conseguenze, tenuto conto che a norma dell’art. 2504 bis del codice civile “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti…...anteriori alla fusione”.

 In virtù di tale disposizione, da considerare applicabile anche nell’ambito dell’ordinamento sportivo, non v’è dubbio che la società derivante dalla fusione non abbia titolo per invocare la propria estraneità alle responsabilità dei due organismi che l’hanno preceduta.

 In virtù di quanto motivato, la Corte ritiene congruo rideterminare le sanzioni fissando in quattro i punti di penalizzazione ed in € 400,00 la misura dell’ammenda.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società AP Turris ASD di Torre Del Greco (NA) e riduce le sanzioni inflitte alla penalizzazione di punti 4 in classifica e all’ammenda di € 400,00.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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