F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 94/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CFA del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF; – SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE NAPOLITANO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF; – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE KOBYLIATSKY IVAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF; – AMMENDA DI € 450,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI 16-17 MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania – Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. NUNZIATA GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
  • INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. FOGLIA ALDO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 STATUTO FEDERALE E ARTT. 39 E 43, COMMI 1 E 6, 61, COMMI 1 E 5 NOIF;
  • SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE NAPOLITANO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
  • SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA PER IL CALCIATORE KOBYLIATSKY IVAN PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 2 C.G.S., NONCHÉ 39 E 43 DELLE NOIF;
  • AMMENDA DI € 450,00 E 3 PUNTI DI PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12620/653 PFI 16-17

MB/CS/PS DEL 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

Sulla base della documentazione allegata risulta che gli atti di contestazione del Tribunale Federale Territoriale della Campania sono stati notificati ai tesserati della Società ASD Sporting Domicella (calciatori Raffaele Napolitano e Ivan Kobyliatsky, dirigente Aldo Foglia, Presidente Giuseppe Nunziata), nonché alla compagine sportiva medesima, solo in data 18 settembre 2017 (data di spedizione dei provvedimenti a mezzo il servizio postale), con perfezionamento delle notifiche nei confronti dei destinatari il 27 settembre 2017 (data di ritiro degli atti presso l’Ufficio postale ove erano depositati).

Emerge per tabulas la violazione del termine a difesa stabilito ex art. ex art. 30, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva che prescrive debba esserci uno spazio temporale non inferiore a venti giorni liberi tra la contestazione dell’addebito e la successiva discussione dinanzi all’Organo giudicante.

Nel caso di specie, seppur il termine fosse stato dimidiato a 10 giorni, persiste la violazione anzidetta poiché la data di discussione delle varie posizioni si è tenuta il 2 ottobre 2017. Come si evince dagli allegati, gli atti di contestazione erano disponibili per il ritiro presso l’Ufficio postale a partire dal 22 settembre 2017. Anche volendo prendere come riferimento questa data non sarebbero stati rispettati i dieci giorni liberi previsti dalla disposizione normativa.

La descritta violazione determina un’illegittima compromissione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato ex artt. 24 e 111. La predetta Corte di Appello, già in precedenti pronunce (provvedimento del 20 luglio 2017), ha ribadito che: “non può condividersi la tesi della Procura federale circa la non perentorietà del rispetto di tale termine e ciò non solo per l’espressa previsione del citato art. 30 , comma 11 (“il termine … non può essere inferiore”) ma altresì per la portata generale del principio del contraddittorio (sancito negli artt. 24 e 111 Cost. e 100 c.p.c.), inteso come cardine e principio insormontabile di qualsiasi corretta dialettica processuale che non può correttamente svolgersi senza la possibilità di una piena, tempestiva e consapevole conoscenza dei fatti di causa in capo a tutte le parti del giudizio”. 

In virtù di quanto esposto, l’eccezione preliminare formulata dai ricorrenti merita accoglimento e gli atti del procedimento devono essere ritrasmessi al Tribunale Federale Territoriale della Campania per un nuovo esame del merito.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania per l’esame del merito.

            Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it