F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 94/CFA del 10 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 060/CFA del 14 Novembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 14 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 13 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 991/1147 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 990/1148 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 1097/1149 PF16-17 GP/AA/MG DEL 2.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 14 INFLITTA AL SIG. CARBONE GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER, COMMI 11 E 13 NOIF E ALL’ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;
  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTE N. 991/1147 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 990/1148 PF 16-17 GP/AA/MG DEL 28.7.2017, N. 1097/1149 PF16-17 GP/AA/MG DEL 2.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 19/TFN del 18.10.2017)

Con ricorso in data 1.11.2017, il Sig. Carbone Giuseppe, nella qualità di Presidente e rappresentante legale della Società U.S. Palmese 1912 ASD, impugna la decisione del Tribunale Federale Nazionale -Sezione Disciplinare- pubblicata con Com. Uff. n. 19/TFN-SD del 18.10.2017, con la quale gli veniva inflitta la sanzione della inibizione pari a mesi 14 (quattordici) per la accertata violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.g.s., in relazione all’art. 94-ter, commi 11 e 13, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, comma 9 e 10, C.G.S. (in esito a tre deferimenti -riuniti- del Procuratore Federale: i n. 991/2017 e n. 990/2017 del 28.7.2017, ed il n. 1097/2017 del 2.8.2017).

L’addebito riguardava il reiterato, mancato pagamento, da parte della Società indicata, delle somme stabilite come dovute ai suoi  tesserati dai provvedimenti (richiamati negli atti di deferimento) della Commissione Accordi Economici della L.N.D. e dal Collegio Arbitrale presso la stessa L.N.D..

Il ricorrente lamenta la eccessiva severità del trattamento sanzionatorio riservatogli, invocando una più vantaggiosa applicazione del principio della continuazione tra i fatti ascritti, attesa la prossimità temporale di questi e la circostanza dell’avvenuto, sia pure tardivo, pagamento delle spettanze sancite.

La Corte Federale d’Appello ritiene che le doglianze non meritino accoglimento, dovendo ritenersi del tutto congruo alla negatività delle condotte osservate (anche in considerazione del numero dei casi di inadempimento delle determinazioni degli Organi più sopra richiamati) il regime punitivo siccome deliberato dal Tribunale Federale, che ha già fatto corretta ed adeguata applicazione, alle peculiarità della fattispecie, dell’istituto della continuazione e delle sue implicazioni.

 Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC).

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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