F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 458/646 PFI 16-17 GP/MB/MM DEL 14.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania – Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO CASTELFRANCI 1983 AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 458/646 PFI 16-17 GP/MB/MM DEL 14.7.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania - Com. Uff. n. 28 del 5.10.2017)

 

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 14.7.2017, è diretto alla riforma della decisione del 5.10.2017 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania con conseguente congrua e sensibile riduzione della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 inflitta alla Società reclamante dai giudici di primo grado.  In particolare, la ASD Atletico Castelfranci 1983 lamenta con l’unico motivo di ricorso l’eccessiva severità e gravosità della sanzione inflittale dai giudici di primo grado in quanto il Tribunale Federale Territoriale non ha tenuto conto dell’esistenza di circostanze attenuanti che avrebbero dovuto indurre a valutare con minore severità la responsabilità della Società reclamante chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva a causa del comportamento di proprio tesserato, il calciatore Antonio Prudente, diretto ad alterare lo svolgimento della gara ASD Frequentum Calcio 2013/ASD Atletico Castelfranci 1983 del 13.12.2015 valevole per il campionato regionale campano di seconda categoria. La sproporzione della sanzione inflitta rispetto ai fatti addebitati troverebbe una conferma nella circostanza che l’ammontare dell’ammenda sarebbe addirittura superiore ai costi sostenuti dalla Società reclamante per l’attività svolta nell’intera annata calcistica. In secondo luogo, la Società reclamante evidenziava il suo “ridottissimo margine di intervento” di fronte all’“estemporanea ed inattesa determinazione del proprio calciatore Antonio Prudente di abbandonare il terreno di gioco prima del termine della gara”, con conseguente sospensione dell’incontro per mancanza del numero minimo di calciatori in campo dando luogo all’“effettiva alterazione dello svolgimento della gara”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, può essere accolto parzialmente. Infatti, anche se non è in contestazione lo svolgimento dei fatti dai quali scaturisce la responsabilità oggettiva della Società reclamante, si deve riconoscere alla stessa la circostanza attenuante che in un caso del genere la Società ha dei margini molto ridotti per impedire il comportamento dei calciatori che di propria iniziativa abbandonano il terreno di gioco prima del termine della gara determinando poi la sospensione dell’incontro per mancanza del numero minimo di calciatori in campo. E’ evidente che il comportamento del calciatore Antonio Prudente ha alterato lo svolgimento della gara del 13.12.2015 ma la Società reclamante non aveva obiettivamente alcuno strumento per impedire che un proprio tesserato di sua iniziativa abbandonasse il terreno di gioco prima del termine della gara.  Fermo pertanto il principio della responsabilità oggettiva della Società per il comportamento dei propri tesserati, vi sono giustificati motivi per ridurre la sanzione inflitta di € 5.000,00 tanto più che la stessa appare sproporzionata rispetto ai costi di un campionato come quello regionale di seconda categoria. Appare pertanto equo ridurre la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00 con parziale modifica della decisione del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Campania.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Castelfranci 1983 di Castelfranci (AV), riduce la sanzione dell’ammenda in € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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