F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BAÙ FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11680/507 PF 16/17 MB/GP/GB DEL 21.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL DEFERIMENTO NEI CONFRONTI DEL SIG. BAÙ FRANCESCO E DELLA SOCIETÀ SACILESE CALCIO SSD ARL SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 11680/507 PF 16/17 MB/GP/GB DEL 21.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017)

La Procura Federale ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione adottata dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con delibera pubblicata con il Com. Uff. n. 26/TFN del 16.11.2017, relativa al deferimento n. 11680/507 pf16-17MB/GP/gb del 21.4.2017 a carico del signor Francesco Baù (all’epoca dei fatti Amministratore Unico e legale rappresentante della Salicese Calcio S.S.D. a r.l.) e della medesima Salicese S.S.D. a r.l..

Con tale statuizione il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile il deferimento proposto dalla reclamante nei confronti dei soggetti sopra indicati in conseguenza della mancata notifica degli avvisi di convocazione per la seduta (rectius: le due sedute) di trattazione del processo, disponendone la cancellazione dal ruolo.

L’elaborato atto d’impugnazione propone due motivi di gravame, eccependo anzitutto la nullità della decisione impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 C.G.S., lamentando, in secondo luogo, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione che, di conseguenza, resterebbe irrimediabilmente viziata e, quindi, da riformare, con condanna dei prevenuti alle sanzioni richieste, ovvero, in subordine, con rinvio della causa al T.F.N., ovvero ancora, in ulteriore subordine, con rimessione in termini dell’appellante Procura ex art. 34, comma 4 bis, C.G.S..

 L’appello veniva chiamato innanzi la Corte nella seduta del 20/12/2017 nella quale compariva soltanto il rappresentante della Procura, avv. Anna Maria De Santis, che illustrava ulteriormente il proposto ricorso chiedendone l’integrale accoglimento.

Ritiene il Collegio che le doglianze come sopra avanzate non siano fondate.

Nel presente giudizio è, invero, indubitabile la palese violazione del principio del contraddittorio, stabilito e disciplinato dall’art. 101 del codice di procedura civile - applicabile al procedimento disciplinare sportivo ai sensi degli artt. 1.2 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. e  2.6 di quello del C.O.N.I. - secondo il quale “il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro al quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa”.

Come noto, per giurisprudenza tanto consolidata e costante da non meritare specificazioni, la violazione di tale principio comporta la nullità dell’intero giudizio e, per conseguenza, la sua estinzione.

Nella fattispecie, è ben vero che gli atti prodromici alla vocatio in ius erano stati regolarmente notificati agli intimati ed è altrettanto pacifico che le mancate notifiche sono state tentate nel luogo risultante quale sede della società e del suo legale rappresentante p.t. sia dal censimento sportivo come dalla visura presso la Camera di Commercio, ma è altrettanto certo e, quindi, insuperabile, che entrambi gli avvisi di convocazione innanzi la Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale non hanno mai raggiunto i destinatari, rendendo in tal modo incompleto, meglio inesistente, il contraddittorio.

La ricordata prescrizione codicistica relativa alla necessaria integrità di quest’ultimo non soffre eccezioni, ed anzi è attribuito al giudice il potere-dovere di controllare d’ufficio il rispetto di tale principio con l’evocazione in causa di tutti i destinatari della domanda (Cass. 10130/2005): il giudice di prime cure, pertanto, ha correttamente applicato il richiamato insegnamento, pronunciando di conseguenza.

Per di più, non può trascurarsi che il Tribunale Federale, nella seduta del 15.6.2017, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 95/TFN del 21.6.2017 e comunicata alla Procura Federale il successivo giorno 22 a mezzo fax, assegnava alla stessa Procura il termine di gironi trenta per acquisire e trasmettere “l’attuale indirizzo di residenza del sig. Francesco Baù e di domiciliazione legale della Società Sacilese Calcio S.S.D. a r.l.”

Il provvedimento non veniva rispettato dall’odierna appellante che soltanto all’udienza del 9.11.2017 rappresentava al giudice di prima istanza di non conoscere indirizzi diversi da quelli già utilizzati – da ultimo negativamente - per la notifica degli atti alle parti intimate, sollecitando ugualmente la condanna di quest’ultime con accoglimento del deferimento per gli stessi motivi poi dedotti in appello, e cioè, sia in virtù delle precedenti notifiche andate a buon fine, sia perché “il domicilio utile ai fini della notificazione corrispondeva a quello risultante dalla AS 400”, universalmente utilizzato da tutti gli uffici federali.

La mancata ottemperanza di quanto disposto dal T.F.N. nel termine assegnato determina, a sua volta, l’estinzione del procedimento, sia che tale termine venga considerato perentorio ex art. 38.6 del C.G.S., sia che, trattandosi di termine assegnato dal giudice, possa ritenersi ordinatorio.

Insegna, invero, la Suprema Corte di Cassazione che tali termini possono essere prorogati solo a condizione che non siano ancora scaduti e che la proroga venga richiesta prima della loro scadenza (ex multis: Cass. 17/11/2010 n. 23227), sicchè nella fattispecie la mancata tempestiva richiesta di proroga da parte della Procura federale comporta, come già osservato, la sanzione d’improcedibilità correttamente adottata in prime cure, anche perché “non è revocabile indubbio che……la parte deve non solo tentare la notificazione, ma eseguirla con le modalità che l’ordinamento appresta anche per il caso di irreperibilità del destinatario” (così, in motivazione, Cass. 27/01/2012 n. 1188).

Infine, in relazione alle domande subordinate proposte dall’appellante, la conferma dell’improcedibilità processuale dichiarata dal primo giudice impedisce il chiesto rinvio allo stesso, mentre il mancato rispetto dell’ordinanza istruttoria 15.6.2017 concorre ad impedire la sollecitata rimessione in termini.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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