F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BARLETTA 1922 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 500,00; – OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA A PORTE CHIUSE; INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 2694/1079 PFI 16-17 CS/GB DEL 6.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 40 del 7.12.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD BARLETTA 1922 AVVERSO LE SANZIONI:

  • AMMENDA DI € 500,00;
  • OBBLIGO DI DISPUTARE 3 GARE UFFICIALI DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA A PORTE CHIUSE;

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO

DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 2694/1079 PFI 16-17 CS/GB DEL 6.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 40 del 7.12.2017) 

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia su deferimento da parte del Procuratore Federale in data 6.10.2017, è diretto alla riforma della decisione del 7.12.2017 del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia con conseguente proscioglimento della Società reclamante da ogni addebito. In particolare, la A.S.D. Barletta 1922 lamenta con il primo motivo di ricorso il travisamento dei fatti da parte del Giudice di primo grado mentre con il secondo motivo di ricorso lamenta la mancata notifica della decisione assunta all’udienza del 27.11.2017. Quanto al primo motivo di ricorso, la Società reclamante evidenzia che l’annullamento dell’allenamento del martedì 28.3.2017 era avvenuto non già “per acconsentire alla volontà dei tifosi/ultras” bensì per salvaguardare l’incolumità dei calciatori dal momento che proprio nel giorno dell’allenamento il tesserato Luigi Moschetto era stato aggredito e percosso da ignoti nelle adiacenze della propria abitazione in Barletta; in secondo luogo, la Società reclamante evidenzia che non è vero che la gara del 2.4.2017 con la A.S.D. Noicattaro era stata giocata con una maglia sociale di colore viola in quanto in quella domenica la squadra indossava invece la propria maglia ufficiale bianco-rossa.  Con il secondo motivo di ricorso la Società reclamante lamenta gli errori procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado per la mancata notifica della decisione assunta all’udienza del 27.11.2017; infatti, la Società reclamante avrebbe avuto notizia delle decisioni prese dal giudice di primo grado e delle sanzioni inflittele solo casualmente accedendo al portale della F.I.G.C. Comitato Regione Puglia.  Di qui, la richiesta della Società reclamante di annullamento delle sanzioni inflitte previa integrale riforma della decisione di primo grado.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, può essere accolto ma soltanto in parte. Infatti, non è contestabile che l’annullamento del martedì 28.3.2017 sia pacifico nei fatti. Poco importa la motivazione addotta a giustificazione dell’annullamento della seduta di allenamento una volta che è altrettanto pacifico in atti che i tifosi avevano chiesto che la seduta di allenamento venisse annullata pena ritorsioni nei confronti dei calciatori. Il giudice di primo grado a questo proposito ha opportunamente evidenziato che i dirigenti della Società reclamante hanno annullato la seduta di allenamento proprio a seguito delle minacce ricevute dai propri tifosi contrariati per l’esito della gara Barletta 1922/Trani terminata con la vittoria di quest’ultimo per 4 a 3 dopo che il Barletta era andato in vantaggio per 2 a 0, con conseguente necessità di disputare tre gare a porte chiuse “al fine di scongiurare – per lungo tempo – il ripetersi delle intemperanze innanzi evidenziate”. Per converso, per quanto riguarda l’altra imputazione, dalla documentazione fotografica risulta che nella gara successiva, quella tra il Barletta e il Noicattaro, i giocatori del Barletta avevano indossato proprio la maglia con i colori sociali bianco-rossi. Nessuna rilevanza ha la doglianza di cui al secondo motivo di ricorso in quanto la pretesa mancata comunicazione della decisione di primo grado non costituisce un errore procedurale tanto più che la Società reclamante ha avuto tutto il tempo di difendersi presentando un ricorso articolato appunto in due motivi. Tutto ciò premesso, essendo pacifico che la Società reclamante ha disposto l’annullamento della seduta di allenamento a seguito delle pressioni/minacce dei propri tifosi, è incorsa nella responsabilità oggettiva ad essa ascritta e sanzionata dal giudice di primo grado. Tuttavia, poiché è risultato in atti che la gara successiva è stata giocata con la maglia avente i colori sociali bianco-rossi, il reclamo può essere accolto parzialmente con annullamento della sanzione dell’ammenda ferma restando l’altra sanzione dell’obbligo di giocare le successive tre gare a porte chiuse. La parziale modifica della decisione del giudice di primo grado comporta la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Barletta 1922 di Barletta (BR), ridetermina la sanzione nella sola disputa di 3 gare ufficiali del campionato di competenza a porte chiuse.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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