F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING FULGOR (GIA’ ASD MADREPIETRA DAUNIA) AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. TODARO VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3 BIS C.G.S.; – AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1059/1134 PF 16-17 GC/AS/AC DELL’1.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 21/TFN del 24.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING FULGOR (GIA’ ASD MADREPIETRA DAUNIA) AVVERSO LE SANZIONI:

- INIBIZIONE PER GIORNI 30 INFLITTA AL SIG. TODARO VINCENZO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE

E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 10 COMMA 3

BIS C.G.S.;

- AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1

C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1059/1134 PF 16-17 GC/AS/AC

DELL’1.8.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 21/TFN del 24.10.2017)

Il Presidente pro-tempore dell’ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepietra Daunia), con atto del 28.10.2017, ha presentato preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti del procedimento disciplinare avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare e resa pubblica con il Com. Uff. n. 21 del 24.10.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 1.08.2017 nei confronti del Sig. Vincenzo Todaro, all’epoca Presidente della suddetta società, per la violazione di cui all’art. 10, comma 3bis C.G.S., nonché nei confronti dell’ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepietra Daunia) per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., sono state inflitte, rispettivamente, le sanzioni  della inibizione per giorni 30 e l’ammenda di € 1.000,00.

Al sopra menzionato preannuncio non ha fatto seguito la presentazione, nei 3 giorni successivi alla ricezione della copia degli atti, dei motivi del reclamo stesso in conformità a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Fulgor (già ASD Madrepietra Daunia) di Molfetta (BA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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