F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 95/CFA del 11 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 072/CFA del 20 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI: – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; – INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. MASINI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; – INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CRISTIAN RABOLINI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP DELL’11.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ APD AURORA INDUNO AVVERSO LE SANZIONI:

  • PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
  • INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. MASINI ROBERTO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
  • INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 6 INFLITTA AL SIG. CRISTIAN RABOLINI, ALL’EPOCA DEI FATTI

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE E CALCIATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE

DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 E DELL’ART. 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12203/1084 PF 16-17 MB/GR/PP

DELL’11.9.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 2.11.2017)

1. Con ricorso inviato in data 8.11.2017, la società A.P.D. Aurora Induno impugnava la decisioneassunta dal Tribunale Federale Territoriale che aveva condannato la società medesima alla penalizzazione di punti 5 in classifica e ammenda di €. 600,00 per violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. ed aveva altresì irrogato al sig. Masini Roberto e al sig. Cristian Rabolini, all’epoca dei fatti rispettivamente Presidente l’uno e Dirigente accompagnatore e calciatore della medesima società l’altro, l’inibizione per anni 3 e mesi 6, per violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S..

Con il proprio ricorso, i ricorrenti eccepivano la nullità delle dichiarazioni testimoniali assunte, per mancata ammonizione dei testi ai sensi dell’art. 34, comma 4, C.G.S. nonché la violazione del termine di venti giorni per informare gli indagati dell’intenzione di procedere al deferimento e del termine di 90 giorni previsto per il deposito della sentenza, calcolato, ad avviso dei ricorrenti, dalla data in cui era pervenuta alla Procura federale la segnalazione del preteso illecito.

Nel merito, ritenevano l’erroneità della valutazione delle prove effettuata dal giudice di primo grado.

2. Preliminarmente, vanno esaminate, per respingerle, le eccezioni di rito sollevate dairicorrenti.

L’ammonimento ai testi previsto dall’art. 34, comma 4, C.G.S., serve a renderli edotti delle conseguenze dell’eventuale mendacio, che implica violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.

L’assenza di tale ammonimento non rende di per sé nulla o inutilizzabile la testimonianza, atteso che una tale sanzione necessita di esplicita previsione normativa.

In ogni caso, la prova così acquisita deve essere rimessa al libero apprezzamento del giudice al fine di valutarne l’attendibilità.

Nel caso di specie, peraltro, occorre evidenziare come le risultanze delle contestate testimonianze abbiano trovato riscontro anche nelle dichiarazioni confessorie di uno dei deferiti, in tal modo concorrendo ad integrare il complessivo quadro probatorio.

3. Per quanto attiene alla violazione dell’art. 32 ter, comma 4, C.G.S., si osserva che non è datoall’interprete ritenere esistente un termine perentorio laddove lo stesso non sia espressamente indicato e così qualificato dal legislatore. Infatti, la perentorietà del termine, come è noto, richiede l’espressa previsione normativa e, per l’effetto, in difetto di una tal previsione, non è possibile sanzionare il mancato rispetto di un eventuale termine ordinatorio con una dichiarazione di inammissibilità dell’atto o di inutilizzabilità dell’attività sulla quale lo stesso si basi.

4. Per quanto attiene, infine, alla pretesa violazione del termine di novanta giorni di cui all’art.34-bis, si evidenzia che la citata disposizione fissa come termine a quo la data di esercizio dell’azione disciplinare e non già quello della ricezione della segnalazione dell’illecito da parte della Procura.

Considerando termine a quo la data del deferimento (avvenuto il 22 settembre 2017), deve rilevarsi la tempestività della decisione depositata in data 26 ottobre 2017.

5. Venendo al merito del giudizio, si rileva che gli episodi posti a fondamento della decisionesono tre.

Il primo episodio, riferito dal teste Rota, tesserato della A.P.D. Ceresium Bisustum, consiste nell’abboccamento avvenuto in un locale pubblico con uno sconosciuto che gli avrebbe richiesto se la società per la quale era tesserato volesse impegnarsi o meno nella partita contro la A.P.D. Aurora Induno.

Il secondo episodio, riferito dal medesimo Rota, consiste nella telefonata che gli avrebbe fatto il Rabolini, proponendogli una “mangiata” per la squadra del Ceresium e una somma di denaro in caso di vittoria dell’ Aurora Induno.

Il terzo episodio, consisterebbe nell’offerta, fatta da uno sconosciuto al signor Souisi Marouane, tesserato del Ceresium, della somma di €. 500,00, in cambio del suo scarso impegno nella partita contro l’ Aurora Induno.

Non vi è dubbio che ciascuno dei tre episodi ha tutti gli elementi necessari ad integrare la fattispecie prevista dall’art. 1 bis, comma 1 e dell’art. 7, commi 1 e 2, C.G.S., trattandosi di condotte più che idonee a concretare il tentativo di alterare l’esito dell’evento sportivo.

Tali testimonianze non solo appaiono concordanti tra di loro ma trovano, altresì, una conferma ancor più sostanziale nelle dichiarazioni di stampo confessorio rese dai medesimi ricorrenti.

Infatti, il Rabolini, ha ammesso di aver chiesto al Masini il numero di telefono del Rota al fine di indagare non solo sulla formazione che il Ceresium avrebbe schierato in campo ma altresì sulla volontà o meno della squadra avversaria di impegnarsi seriamente nella partita, avendo il Ceresium già raggiunto la salvezza matematica.

Risulta dunque provato che il Rabolini, come affermato dal Rota, abbia chiamato quest’ultimo chiedendogli informazioni circa la volontà o meno del Ceresium di impegnarsi lealmente nella partita con l’ Aurora Induno.

Tale ammissione rende ancor più credibile la testimonianza resa dal Rota circa le promesse di una dazione di denaro ed altre utilità in caso di sconfitta dal Ceresium.

Ancor più univoca in tal senso appare l’omissione del Masini, il quale ha negato di essere a conoscenza della telefonata tra il Rota e il Rabolini, nonostante quest’ultimo abbia affermato di aver ricevuto il numero del Rota dal Masini e di aver comunicato a quest’ultimo la sua volontà di acquisire informazioni circa la condotta che il Ceresium avrebbe tenuto in campo e, soprattutto, se volesse o meno impegnarsi seriamente per vincere l’incontro.

In definitiva, dal complesso delle risultanze probatorie acquisite, tenuto conto della concordanza delle testimonianze rese e delle dichiarazioni confessorie rilasciate dai medesimi deferiti, risulta provato il tentativo dei ricorrenti di alterare l’esito dell’incontro, tentativo portato avanti attraverso ripetuti incontri e abboccamenti con i tesserati della squadra avversaria.

Per questi motivi la C.F.A., respinge l ricorso come sopra proposto dalla società APD Aurora Induno di Induno Olona (VA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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