F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 107/CFA del 27 Aprile 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 103/CFA del 23 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE E OLONISAKIN TAIWO HAMID IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VALDIVARA 5 TERRE AVVERSO LA NULLITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AI CALCIATORI IROANYA CHUKWUEMEKA EMMANUEL, EJALONIBU ABIOLA BANKOLE E OLONISAKIN TAIWO HAMID IN FAVORE DELLA SOCIETÀ ASD VALDIVARA 5 TERRE (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/TFN Sez. Tess. del 4.4.2018 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 16/TFN Sez. Tess. del 19.3.2018)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 16/TFN, quanto al dispositivo, e n. 17/TFN, nella versione completa delle relative motivazioni, ha dichiarato nullo il tesseramento dei calciatori Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole, Olonisakin Taiwo Hamid per conto della Società ASD Valdivara 5 Terre.

Tanto su espressa richiesta della Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Liguria LND in riscontro al reclamo presentato dalla USD Rivarolese 1919 avverso la regolarità della gara del Campionato Eccellenza Ligure del 3/12/17, disputata contro la ASD Valdivara 5 Terre, e con il quale la reclamante deduceva l’improprio impiego dei tre suindicati calciatori extracomunitari in quanto, a suo dire, già tesserati per una Federazione estera.

Segnatamente, il giudice di prime cure ha ritenuto che i suindicati calciatori fossero già tesserati per la Federazione nigeriana avendo i predetti partecipato alla Viareggio Cup “Coppa Carnevale” nelle file della Società Abuja Football College, affiliata alla suddetta Federazione.

Avverso la suindicata decisione la ricorrente propone ricorso all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure non sussistendo, a suo dire, alcun vincolo tra i calciatori predetti e Federazione estere.

I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dalla ricorrente nel corso dell’udienza.

La Corte Federale d’Appello, a seguito dell’udienza del 23.4.2018, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso in epigrafe sia fondato e che, pertanto, vada accolto.

Come già evidenziato nella narrativa in fatto il giudice di prime cure ha ritenuto conclamata l’appartenenza dei calciatori extracomunitari suindicati ad una Federazione estera.

Segnatamente, la decisione di prime cure muove dalla partecipazione dei calciatori in argomento alla suddetta competizione nelle file della Società Abuja Football College per inferire – attesi gli adempimenti prescritti in capo alle società partecipanti – un pregresso tesseramento con la Federazione nigeriana in violazione del disposto di cui all’articolo 40 quater delle NOIF.

Ciò nondimeno, a giudizio della Corte, la plausibilità di tale percorso argomentativo recede a fronte della prova diretta acquisita agli atti del procedimento e rappresentata dalle attestazioni ufficiali rilasciate, in data 23.3.2018 e 11.4.2018, dalla Federazione nigeriana che, riscontrando apposita richiesta dell'Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C., ha giustappunto certificato che i sigg. Iroanya Chukwuemeka Emmanuel, Ejalonibu Abiola Bankole, Olonisakin Taiwo Hamid non sono mai stati tesserati per conto di società ad essa affiliate.

A fronte delle descritte risultanze probatorie appare di tutta evidenza come vada accordata netta prevalenza a tale prova diretta rispetto alle prove presuntive su cui riposa la decisione di prime cure anche in ragione del fatto che non risultano esibiti gli atti preparatori che hanno condotto all’ammissione della società Abuja Football College al torneo di Viareggio e, segnatamente, per quanto qui di più diretto interesse, quelli relativi al preteso tesseramento dei calciatori in argomento. In altri termini, ferma anche la partecipazione dei suindicati calciatori alla detta competizione, è rimasta fin qui inesplorata la verifica della documentazione esibita per consentire la suddetta partecipazione, di talchè non può che darsi prevalenza alle comunicazioni ufficiali soprarichiamate che, ad oggi, non trovano adeguata smentita nelle risultanze istruttorie.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va accolto e, per l’effetto, s’impone la restituzione della tassa reclamo.

            Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Valdivara 5 Terre di Beverino (SP), annulla la decisione impugnata dichiarando validi i tesseramenti.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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