F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 108/CFA del 3 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 81/CFA del 26 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ACD NARDO’ AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 6.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SEGUITO GARA SEMIFINALE PLAY-OFF CAMPIONATO SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDO’ CALCIO DEL 14.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 28.11.2017)

 RICORSO DELLA SOCIETA’ ACD NARDO’ AVVERSO LA CONDANNA AL PAGAMENTO DI € 6.600,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI SEGUITO GARA SEMIFINALE PLAY-OFF   CAMPIONATO SERIE D ASD TRASTEVERE CALCIO – ACD NARDO’ CALCIO DEL 14.5.2017 (Delibera del  Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 13/TFN SVE del 28.11.2017)

Con ricorso in data 7.12.2017, ritualmente preannunciato in data 29.11.2017, con nota con la quale ha altresì richiesto copia degli atti ufficiali, l’ACD Nardò ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche di cui al punto 7) del Com. Uffi. n. 13/TFN del 28.11.2017, recante condanna dell’ACD Nardò al pagamento dell’importo di € 6.600,00, a titolo di risarcimento dei danni arrecati dai sostenitori di detta squadra ospite alle strutture dello stadio dell’ASD Trastevere.

Con atto in data 8 dicembre 2017, l’ASD Trastevere ha controdedotto all’avverso ricorso, eccependone, in primo luogo, l’improcedibilità per decorrenza dei termini di cui all’art. 37 C.G.S., atteso che l’ACD Nardò non avrebbe mai notificato ad essa ASD Trastevere la dichiarazione di ricorso del 29.11.2017 – adempimento, questo, per l’effettuazione del quale è previsto dalla citata norma un termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione da impugnare sul Comunicato Ufficiale FIGC – ed avrebbe poi promosso il presente gravame notificando il ricorso solo in data 7.12.2017, ossia oltre il termine di sette giorni da quello del 28 novembre 2017 di avvenuta pubblicazione sul Com. Uff. n. 13/TFN della decisione qui impugnata.

L’eccezione dell’ASD Trastevere è fondata ed il ricorso dell’ACD Nardò va conseguentemente dichiarato inammissibile, dal momento che, effettivamente, la dichiarazione di reclamo, con contestuale richiesta degli atti ufficiali, datata 29.11.2017 dell’ACD Nardò, è stata (tempestivamente) inviata esclusivamente a questa Corte e non anche, come espressamente prescritto dall’art. 37, comma 1, lett. a), seconda alinea, C.G.S., all’ASD Trastevere. Ne consegue che l’ACD Nardò non può giovarsi del disposto dell’ultima alinea dell’art. 37, comma 1, lett. a), che prevede che il termine di sette giorni per l’invio dei motivi di ricorso decorra dal giorno di ottenimento dei documenti ufficiali (e non di pubblicazione della decisione da impugnare sul Comunicato Ufficiale FIGC), postulando l’applicazione di detta ultima disposizione il rispetto della norma che impone di effettuare, espressamente anche  nei confronti della controparte, la comunicazione di dichiarazione di reclamo (il c.d. “preannuncio”) nel termine di tre giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Norma che, nella fattispecie, l’ACD Nardò non risulta aver osservato, avendo omesso di curare, come si è detto, l’invio del preannuncio di reclamo all’ASD Trastevere.

 Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ACD Nardò di Nardò (LE).

            Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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