F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 108/CFA del 3 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 81/CFA del 26 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MANNATRIZIO LUCA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1216/812 PFI 16/17 MS/MB/VDB DEL 3.8.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. MANNATRIZIO LUCA SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 1216/812 PFI 16/17 MS/MB/VDB DEL 3.8.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017)

1.- Nella riunione tenutasi a Firenze il 23.11.2017, la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico dichiarava Mannatrizio Luca (allenatore di Calcio a 5, all’epoca dei fatti tesserato quale Tecnico nonché responsabile della conduzione della prima squadra della Società A.S. Minerva C 5 A.S.D, partecipante al Campionato Regionale di Calcio A/5 Serie CI-1) non responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli dalla Procura Federale Interregionale, con atto del 3.8.2017.

La decisione, in uno alle motivazioni, era pubblicata nel Com. Uff. n.143 del successivo 24.11.2017.

2.- Con ricorso ex artt. 39 del Regolamento del Settore Tecnico e 37 del C.G.S., la Procura Federale Interregionale ha impugnato la decisione, affidato ad un unico motivo.

Alla riunione fissata per il 26.1.2018 questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Al riguardo questa Corte osserva che, nel segno della celerità che deve connotare ogni giudizio disciplinare, il Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. ha fissato, all’art. 34 bis, in giorni novanta i termini massimi che devono decorrere fra la data di esercizio dell’azione disciplinare (deferimento) e la pronuncia della relativa decisione di primo grado (comma 1), precisando, al successivo comma 4, che (testualmente) “Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone” e al successivo comma 6, che (testualmente) “L’estinzione del giudizio disciplinare estingue l’azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L’azione estinta non può essere riproposta”.

4.- Considerato che l’azione disciplinare è stata esercitata con atto del 3 agosto 2017 e che la decisione è stata pronunciata il 24.11.2017 e, quindi, quando erano decorsi i termini massimi di 90 giorni stabiliti dalla norma sub 3, in applicazione di quanto innanzi richiamato occorre far luogo alla dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare in scrutinio.

 Per questi motivi la C.F.A., dichiara estinto il procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 34 bis C.G.S..

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it