F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 108/CFA del 3 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 81/CFA del 26 Gennaio 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3310/3 PF 17/18 GC/GP/EP DEL 24.10.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. GIACOMARRO DOMENICO SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3310/3 PF 17/18 GC/GP/EP DEL 24.10.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico - Com. Uff. n. 143 del 24.11.2017)

1.-  Con atto del 24 ottobre 2017, la Procura Federale deferiva nanti la Commissione Disciplinare del Settore Tecnico Giacomarro Domenico, all’epoca dei fatti Tecnico iscritto all’Albo, tesserato all’imizio della stagione sportiva 2016-2017 per la A.P. Turris Calcio S.S.D., esonerato nel mese di novembre 2016, per rispondere (così testualmente) “…in ordine alla violazione degli artt. 1 bis co. 1 del C.G.S. e 35 co.2 del Regolamento del Settore Tecnico ovvero del generale dovere prescritto a ciascun soggetto dell’ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà probità e correttezza e di quello più specifico fatto ai Tecnici iscritti all’Albo di essere esempio di disciplina e rettitudine, per aver, per il tramite dell’Avv. D. G. (soggetto non tesserato) cui aveva conferito specifico mandato per assisterlo e rappresentarlo nell’ambito di una controversia in atto con la società A.P. Turris Calcio A.S.D., fornito alla anzidetta Società (a mezzo comunicazione via pec datata 24/05/2017 del legale anzidetto), allo scopo di ottenere dalla stessa lo “svincolo” in proprio favore di una somma di denaro in precedenza fatto oggetto di un atto di pignoramento presso terzi, una certificazione all’apparenza rilasciatagli dal Tribunale Civile di Marsala – Ufficio Esecuzioni Mobiliari, attestante la non pendenza a proprio carico di procedure esecutive mobiliari (et inde, la mancata iscrizione a ruolo del ricordato atto di pignoramento presso terzi), ma, in realtà, artefatta e modificata (mediante la cancellazione a mezzo correttore delle lettere “im” poste a comporre la parola “immobiliari”) per essere stata, invece, emessa dal Tribunale Civile di Marsala – Ufficio Esecuzioni Immobiliari onde certificare la non pendenza di procedure esecutive immobiliari”.

2.- Nella riunione svoltasi a Firenze il 23 novembre 2017, la citata Commissione (così testualmente) “…Ritenuto che dall’istruttoria condotta dalla Procura Federale non si ricava con sufficiente grado di certezza che l’alterazione del certificato rilasciato dal Tribunale di Marsala sia imputabile al deferito Domenico Giacomarro non essendo a tal fine sufficiente l’esistenza di uno stretto vincolo parentale tra il deferito e il legale che ha trasmesso tale certificato alla società Turris Calcio”, dichiarava il deferito Giacomarro non responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli e, in conseguenza, lo proscioglieva.

3.- Avverso questa decisione ha proposto reclamo la Procura Federale con atto del 29 novembre 2017, affidato ad un unico motivo (“Violazione e erronea applicazione degli artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S e 35, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico).

Nei termini, Giacomarro ha depositato memoria difensiva, impugnando e contestando il gravame della Procura e chiedendo la conferma dell’impugnata decisione.

Nella riunione fissata per il 26 gennaio 2018 questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

4.- La giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport ha, nel tempo, tracciato le linee guida per la definizione dello standard probatorio richiesto per la pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare, non mancando di porre in evidenza l’errore nel quale si rischia di cadere allorché si tenda a trasferire, sic et simpliciter, il diritto processuale penale, con le sue regole e i suoi principi, nel giudizio disciplinare.

Valga in proposito, ancora una volta, ricordare che la giustizia sportiva è improntata al principio dell’autonomia dalla giustizia statale, come si legge nei numerosi arresti delle SS.UU. del Collegio di Garanzia dello Sport (ex multis, SS.UU. 4 agosto 2016, n.37), ove si afferma che tale autonomia si spinge sino a riconoscere al giudice sportivo la facoltà di valutare in assoluta libertà gli elementi istruttori raccolti in sede penale, indipendentemente dal loro rilievo penale o dalla circostanza che la loro valutazione abbia dato luogo ad una sentenza di condanna penale.

Nel segno di quanto qui richiamato è possibile affermare, senza tema di smentita, che la giustizia sportiva si fonda su propri principi e regole, con la conseguenza che il richiamo a norme, sostanziali e processuali, valide nei giudizi innanzi i giudici dello Stato è ammesso nei limiti in cui il Legislatore sportivo lo consenta (art. 2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva del CONI”, ove si prevede che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”).

5.-Secondo un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport, lo standard probatorio sufficiente a fondare una pronuncia di condanna nel giudizio disciplinare non si spinge sino alla certezza della commissione dell’illecito, certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione, né al superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale (ex multis, SS.UU. 4 agosto 2016, n.37): il grado di prova richiesto, però, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore alla esclusione di ogni ragionevole dubbio, sicché deve ritenersi adeguato un grado inferiore di certezza ogni qualvolta il convincimento sia basato su indizi gravi, precisi e concordanti tali da indurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla commissione della fattispecie, oggetto di giudizio.

Al riguardo occorre tener sempre da conto che la verità processuale che il giudicante può giungere a definire è sempre una verità approssimativa, si avvicina a quella assoluta senza poterla mai di fatto toccare, costituendo questa una congettura costruita a posteriori e quella storica un fatto già avvenuto e concluso e, quindi, di per sé non conoscibile. Rileva in questo contesto il metodo con cui si svolge la ricerca nonché la quantità e qualità di informazioni di cui si può disporre e sulle quali tale conoscenza si fonda: consegue che il grado di certezza che la connota dipende dalle griglie gnoseologiche di cui è cenno, il che genera, in ogni caso, una conoscenza di tipo probabilistico.

E’ stato anche precisato che il comportamento supposto illecito “…per avere valenza sul piano regolamentare e produrre effetti sul piano disciplinare, deve aver superato sia la fase dell’ideazione che quella così detta preparatoria ed essersi tradotto in qualcosa di apprezzabile, concreto ed efficiente per il conseguimento del fine auspicato” (così, testualmente, SS.UU. 10 febbraio 2016, n.6).

6.- Delineato il metodo d’indagine e i principi cui far riferimento nel caso che occupa, sulla base della documentazione agli atti la vicenda può essere così ricostruita:

a) il 23 maggio 2017 il Giacomarro –come dal medesimo dichiarato a verbale il 12 luglio 2017- si recava personalmente nella Cancelleria Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Marsala, per farsi rilasciare un’attestazione di non pendenza di procedure a suo carico, (così testualmente a verbale) “Per ottenere lo svincolo delle somme bloccate presso il terzo pignorato Turris Calcio e poter incassare quanto da questa dovutomi…”;

b) il successivo 24 maggio 2017 il patrono di Giacomarro trasmetteva via pec la detta attestazione -in formato pdf e, quindi, immodificabile- alla AP Turris Calcio ASD, intimando a questa il pagamento di quanto al suo Assistito in forza del lodo 20.04.2017;

c) riferisce sempre a verbale il Giacomarro che “…Prima di procedere all’invio a mezzo pec, (ndr: 24 maggio) il mio legale si è avveduto che l’attestazione rilasciata dalla cancelleria recava l’indicazione errata del mio codice fiscale, talchè sono personalmente tornato in cancelleria dove il funzionario giudiziario ha provveduto a vista ad apportare la dovuta correzione”;

d) il giorno successivo (25 maggio) la Turris, anche perché il documento ricevuto non recava l’attestazione di conformità, ha richiesto al Patrono di Giacomarro di trasmettere l’originale di detto documento, il cui esame evidenzia: 1) la dicitura in testa di “Cancelleria Esecuzioni Mobiliari”, 2) l’attestazione che “non risultano procedure esecutive mobiliari”;

e) il giorno successivo (26 maggio) il suddetto Patrono ha trasmesso alla Turris “…nuovo certificato rilasciato dal Tribunale “ con la precisazione che “…viene inserita attestazione di conformità all’originale con apposizione di firma digitale …che dunque esonera lo scrivente dall’invio dell’originale”: l’esame del documento evidenzia che esso differisce dal primo in quanto 1) in testa si legge “Cancelleria Esecuzioni Immobiliari”, 2) vi è il precedente CF interlineato e sostituito a penna da altro codice e, infine, 3) l’attestazione recita “…non risultano procedure esecutive immobiliari…”;

f) interpellato al riguardo, sempre a verbale il Giacomarro ha dichiarato che le due trasmissioni (del 24 e del 26 maggio) hanno riguardato il medesimo documento e che “Non so chi possa aver manomesso il certificato della cancelleria …”.

7.- Facendo applicazione dei principi innanzi richiamati, sembra doversi desumere che l’aver adito la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Marsala, in luogo di quella delle Esecuzioni Mobiliari (competente per il caso che occupa, trattandosi di pignoramento presso terzi) non costituì un’involontaria svista, bensì, presumibilmente, un’iniziativa preordinata. Ne discende, quindi, che il deferito ha fornito un qualificato contributo (concorso materiale o morale) all’effetto alterativo di cui all’atto di incolpazione, contribuendo, quantomeno, alla rappresentazione di una realtà diversa da quella effettiva, nella prospettiva di conseguire la riscossione del suo credito, senza indugio.

Diversamente opinando, del resto, v’è da domandarsi chi altri avrebbe avuto specifico interesse all’alterazione del documento, trasmesso –come innanzi evidenziato– in versione “pdf” e, quindi, non modificabile.

Peraltro, occorre comunque osservare che, a prescindere da chi abbia materialmente effettuato la modificazione del documento di cui trattasi, degli effetti – che qui rilevano nel presente procedimento – della trasmissione dello stesso non può che essere chiamato a rispondere il diretto interessato, anche in forza degli ordinari criteri civilistici in materia di rappresentanza, e considerate, come detto, le ricadute dei benefici dello stesso (esclusivamente) nella sua sfera giuridica.

Osserva il Collegio che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza  e della dottrina, il compito del giudicante non è soltanto quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal giudice a quo, bensì anche quella di stabilire se quest’ultimo abbia esaminato tutti gli elementi di fatto acquisiti in sede istruttoria, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e persuasiva risposta alle deduzioni del deferito: rileva, quindi, la corretta applicazione delle regole della logica che conducono a fornire giustificazione della scelta di determinate conclusioni, a preferenza di altre.

La sin troppo scarna motivazione addotta dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico per suffragare l’impugnata decisione non dà contezza del percorso argomentativo e logico seguito per far luogo al proscioglimento del Giacomarro, sicché non ricorre l’ipotesi della prospettazione di una diversa e anche verosimile interpretazione dei fatti, anche laddove corretta sul piano logico.

8.- Gli indizi di cui è cenno – gravi, precisi e concordanti – inducono ad ascrivere al sig. Giacomarro, con ragionevole affidamento, la commissione della fattispecie de qua.

Atteso, poi, che l’art. 16, comma 1, del C.G.S. prescrive che “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”, appare congruo comminare la sanzione della squalifica di mesi quattro.

 Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale e infligge al sig. Giacomarro Domenico la sanzione della squalifica per mesi 4.

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