F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 109/CFA del 3 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 88/CFA del 9 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ GENOA CFC SPA AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ CALCIO MONTEBELLUNA 1919 SSD ARL DEL PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE BEGHETTO ANDREA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche - Com. Uff. n. 9/TFN-SVE del 31.10.2017)

1.- Con ricorso del 15.06.2017 la società Genoa CFC S.p.A. impugnava davanti il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche la delibera della Commissione Premi (in Com. Uff. n.10/E del 25 maggio 2017), in virtù della quale, sul presupposto dell’esordio in serie A del calciatore Andrea Beghetto avvenuto in occasione della gara Genoa - Atalanta del 2.4.2017, certificava in euro 72.000 il premio alla carriera ex art 99 bis NOIF in favore della società calcio Montebelluna 1919 srl, per avere tesserato il calciatore per quattro stagioni dal 2007/2008 al 2010/2011.

A sostegno del gravame, il citato sodalizio contestava preliminarmente la mancata notifica della documentazione prodotta dalla società calcio Montebelluna 1919 srl e posta a fondamento della certificazione emessa dall’organo federale; a detta della reclamante, infatti, dalla mancata notifica su detta sarebbe scaturita la nullità della certificazione per violazione dell’art. 33 NOIF.

Deduceva, inoltre, la società Genoa CFC S.p.A., la necessità di riduzione della somma di euro 15.000, oltre IVA; somma, questa, che la società calcio Montebelluna 1919 srl avrebbe percepito dal Calcio Padova a seguito del trasferimento a titolo definitivo del calciatore, avvenuto il 1 luglio 2011, chiedendo, oltretutto, l’invio degli atti alla Procura federale per presunta violazione dell’art. 1 bis CGS da parte della società calcio Montebelluna 1919 srl per non aver detratto le somme già ricevute dal Calcio Padova.

La resistente, società calcio Montebelluna 1919 srl, presentava controdeduzioni con le quali contestava l’impugnativa rilevando che nessuna norma federale imponesse la notifica della documentazione prodotta a supposto della richiesta di liquidazione del premio, essendo del tutto inappropriato il richiamo all’art. 33 NOIF che regolamenta il diverso caso dei ricorsi e dei reclami giudiziari.

Quanto, infine, alla richiesta di riduzione del premio, la resistente Montebelluna 1919 srl asseriva che dalla propria contabilità non risultava traccia del presunto incasso del premio di preparazione e che, pertanto, la pretesa riduzione non poteva trovare accoglimento, non avendo la reclamante fornito la prova dell’avvenuto pagamento.

La resistente società calcio Montebelluna 1919 srl concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo con integrale conferma della certificazione della Commissione Premi, con la condanna al pagamento degli interessi di mora ex Dlg. 231/02 da calcolarsi a far data del 1 luglio 2017 e con condanna al pagamento delle spese di lite; insisteva, altresì, per il rigetto della richiesta di invio degli atti alla Procura federale, atteso che la nuova proprietà ha acquisito la società nell’agosto del 2012 e che dalla contabilità non risultava incasso di somme per la cessione del calciatore Beghetto.

Sulla scorta di questi elementi, la controversia è stata trattata alla presenza dei legali di entrambe le parti all’udienza del giorno 11 ottobre 2017 e decisa nella riunione del medesimo giorno. Nel corso dell’udienza dinanzi all’organo di prime cure la società Genoa CFC S.p.A. ha chiesto al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche di ordinare alla Lega di competenza l’esibizione della documentazione relativa al trasferimento del calciatore Beghetto.

L’adito Tribunale, con decisione pubblicata nel dispositivo con C. U. n. 7/TFN del 13 ottobre 2017 e, in forma integrale, con C.U. n. 9/TFN del 31 ottobre 2017, notificato lo stesso giorno, rigettava il reclamo della società Genoa CFC S.p.A. e, per l’effetto, confermava l’impugnata certificazione della Commissione Premi, condannando la società Genoa CFC S.p.A. al pagamento, in favore della società calcio Montebelluna 1919 srl delle spese legali, quantificate in euro 500,00, oltre accessori.

2.- Con ricorso notificato il 13 novembre 2017, la società Genoa CFC S.p.A. ha impugnato questa decisione dinanzi alla CFA, riproponendo le argomentazioni già svolte davanti il giudice a quo.

Nella riunione del 18 dicembre 2017 sono comparsi l’avv. Federico Menichini per il Genoa CFC S.p.A. e l’avv. Rebecchi per la società calcio Montebelluna 1919 srl.

Parte ricorrente ha illustrato le argomentazioni svolte nel suo libello riportandosi alle conclusioni ivi rassegnate chiedendone l’accoglimento, precisando, altresì, con riferimento alla richiesta di documentazione formulata dinanzi al Tribunale Federale Nazionale che “la richiesta non ha natura esplorativa”.

Nella stessa riunione la difesa della resistente ha esposto oralmente le proprie argomentazioni, sottolineando come l’art 99 bis NOIF sia stato disatteso, non avendo la società calcio Montebelluna 1919 srl ricevuto allo stato alcuna somma a titolo di Premio alla Carriera; contestando i motivi del reclamo, ha ribadito la tardività della richiesta di esibizione dei documenti avanzata da parte ricorrente ed ha, infine, concluso per la conferma della decisione impugnata.

La CFA, sulle conclusioni delle parti, si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

  1. Posto che non era in contestazione l'an debeatur ma il quantum, limitatamente al contestato importo di euro 15.000,00 da portare o meno in detrazione sul complessivo dovuto, il reclamo del Genoa CFC S.p.A è stato respinto in ordine al pagamento del premio nella misura di euro 57.000,00, trattandosi di somma pacificamente dovuta per stessa sostanziale ammissione della reclamante.

La CFA ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta istruttoria avanzata dalla reclamante già in fase di discussione nel primo grado del procedimento e reiterata in appello. Facendo, infatti, esercizio dei poteri di indagine e di accertamento conferiti dall’art. 34, comma 4, CGS, la CFA ha ritenuto indispensabile, ai fini di giustizia e nella prospettiva di evitare possibili duplicazioni di pagamento e/o indebiti arricchimenti, l’acquisizione dei documenti relativi al trasferimento del calciatore Beghetto dalla società calcio Montebelluna 1919 SSD ARL al Calcio Padova S.p.A., onde pervenire ad una corretta decisione sulla residua somma oggetto di contestazione e, non definitivamente pronunciando e riservato ogni altro provvedimento, ha condannato la società Genoa CFC S.p.A al pagamento di euro 57.000,00 in favore della società calcio Montebelluna 1919 SSD ARL e, in relazione alla ulteriore pretesa di euro 15.000,00, ha ordinato all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie A e all'Ufficio Tesseramento della LNP Serie B l'esibizione della variazione di tesseramento e dell'accordo in bollo riguardanti il calciatore Andrea Beghetto, nato l'11 ottobre 1994, stipulati nell'anno 2011 tra Calcio Montebelluna 1919 SSD ARL e Calcio Padova S.p.A.

Ha, altresì, sospeso la decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 38 CGS Coni, fissando per il proseguimento della discussione la seduta del 26/01/2018 ore 13.00.

Il 22 dicembre 2018, in risposta all’ordine della Corte Federale, l’ufficio tesseramento LNPB ha inviato la richiesta variazione di tesseramento.

  1. All’udienza del 26 gennaio 2018 dinanzi alla CFA sono comparsi per la società Genoa CFC S.p.A, l’avv. Vitale -il quale ha immediatamente precisato che in data 17 gennaio il Genoa ha corrisposto al Montebelluna la somma di euro 57.000, producendo, altresì, copia della distinta di bonifico- e per la società calcio Montebelluna 1919 srl, l’avv. Rebecchi il quale ha ribadito che la società non doveva insinuarsi al passivo fallimentare e ha insistito per avere corrisposta la restante parte della somma.

All’esito dell’udienza, la C.F.A., ha ordinato alla Lega Serie B l’esibizione della documentazione attestante l’avvenuto pagamento dell’importo di € 15.000,00 di cui all’accordo in bollo relativo al trasferimento del calciatore Beghetto Andrea dalla società Montebelluna 1919 SSD a r.l. alla società Calcio Padova SpA datato 6.6.2011, già prodotto dalla stessa Lega, ovvero di altro importo. In difetto, ha chiesto che specificasse – la Lega di Serie B – i motivi che hanno determinato il mancato pagamento integrale o parziale delle somme di cui all’accordo e ha assegnato alla Lega il termine di giorni 20 e sospeso la decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 38 C.G.S. C.O.N.I.

Ha, altresì, fissato per il proseguimento della discussione la seduta del 9.3.2018 alle ore 16.00.

  1. Il 19 febbraio, facendo seguito all’ordinanza istruttoria del 26 gennaio 2018 pubblicata con Com Uff 081/CFA, la lega LNPB ha inviato alla CFA il tabulato di campagna trasferimenti attestante l’avvenuto versamento dell’importo di euro 15.000 da parte di LNPB in favore del Comitato interregionale secondo le scadenze federali relativo al trasferimento a titolo definitivo del calciatore Beghetto dal Montebelluna 1919 SSD a r.l. al calcio Padova SpA come da accordo in bollo già depositato.

       A seguito dell’ordinanza istruttoria del 26 gennaio 2018, pubblicata con Com Uff 081/CFA e della risposta pervenuta in data 19 febbraio all’Ufficio della Corte da parte della LNPB, il 20 febbraio la segreteria della CFA ha chiesto al dipartimento interregionale LND il documento comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di euro 15.000 da parte del Comitato interregionale in favore della società calcio Montebelluna 1919 SSD a r.l. relativo al trasferimento del calciatore Beghetto alla società calcio Padova SpA.

Facendo seguito alla richiesta della segreteria della Corte federale del 20 febbraio 2018 comprovante l’avvenuto versamento dell’importo di euro 15.000 da parte del Comitato interregionale in favore della società Montebelluna 1919 SSD a r.l. relativo al trasferimento di cui trattasi, il 27 febbraio 2018 il Comitato interregionale LND ha comunicato alla Corte federale che detto importo è stato liquidato alla società calcio Montebelluna 1919 SSD a r.l. suddividendo l’importo in due tranche: euro 4.500 con iva al 20% e 10.500 con iva al 21% per un totale di 18.105,00

Il 1 marzo 2018 il legale della società Montebelluna ha inviato alla Corte federale memoria, documenti e ricevute di invio alla controparte e al controinteressato. Nella propria memoria il legale ammette che dalla documentazione dimessa dagli uffici preposti risulta inequivocabilmente l'avvenuto pagamento della somma da parte della società calcio Padova S.p.A., ma precisa che di tale circostanza la società Montebelluna è “venuta a conoscenza solamente grazie a tale documentazione anche perché all'epoca del saldo la proprietà della società calcio Montebelluna era in capo a terzi che bene si sono guardati da registrare tali pagamenti e/o evidenziarli alla nuova proprietà subentrata successivamente come da documentazione che si dimette”. Ha precisato ancora il legale della società Montebelluna che, a seguito della cessione societaria, il calcio Montebelluna ha promosso un giudizio arbitrale avendo riscontrato pochi mesi dopo la stipula dell'atto notarile difformità di bilancio, debiti non inseriti nelle scritture contabili, crediti inesistenti o inesigibili o missioni contabili; prosegue, altresì, nella memoria precisando che “l'arbitro nominò un consulente tecnico d'ufficio che tra tutta la documentazione contabile non ha rinvenuto nulla di relativo al calciatore Andrea Beghetto; per scrupolo difensivo si allega alla presente memoria relazione tecnica d'ufficio dimessa nel giudizio arbitrale e si specifica che il credito nei confronti del calcio Padova per l'importo di 1.722 ivi presente riguarda altro giocatore”.

  1. All’udienza del 9 marzo 2018 sono comparsi l’avv. Vitale per il Genoa e l’Avv. Rebecchi per il Montebelluna; ciascuno ha brevemente esposto oralmente le proprie argomentazioni riportandosi a quelle già contenute negli atti di causa. In particolare, l’avv. Vitale ha dichiarato di lasciare alla Corte la valutazione circa le spese e ha ribadito che la società Montebelluna avrebbe dovuto farsi parte diligente e verificare se le somme in discussione fossero state pagate; l’Avv. Rebecchi ha ribadito che il Montebelluna aveva cambiato società e che le somme in questione non sono state rinvenute in contabilità dalla nuova società, precisando che all’uopo era stato promosso anche un giudizio arbitrale 7. Preso atto della sostanziale sopravvenuta cessazione della materia del contendere, questa Corte deve, pertanto, accogliere il ricorso e, per l’effetto, annullare la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, anche in punto di condanna alle spese, rideterminandosi il premio alla carriera ex art. 97 bis NOIF dovuto dal Genoa CFC SpA al Calcio Montebelluna 1919 Srl nella misura di € 57.000,00 euro, già peraltro corrisposta in forza della suddetta decisione non definita di questa Corte.

      Quanto alla domanda di condanna alle spese di giudizio proposta dal Genoa CFC SpA, a prescindere dalla tardività della stessa, ritiene questa Corte che non sussistano i presupposti per il suo accoglimento, stante anche la complessità della fattispecie. Deve, peraltro, tenersi anche conto della circostanza che il riconoscimento del diritto alla riduzione della somma effettivamente dovuta dall’appellante Genoa è avvenuto solo all’esito degli accertamenti disposti da questa Corte e della relativa documentazione esibita dalla Lega.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Genoa CFC SpA di Genova (GE) e annulla la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, anche in punto di condanna alle spese, rideterminando il premio alla carriera ex art. 97 bis NOIF dovuto dal Genoa CFC SpA al Calcio Montebelluna 1919 Srl nella misura di € 57.000,00.  Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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