F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 109/CFA del 3 Maggio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 88/CFA del 9 Marzo 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. RAMOLI RANIERO E DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2710/1023 PFL 16/17 GP/GT/AG DEL 9.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA REIEZIONE DEL DEFERIMENTO PROPOSTO NEI CONFRONTI DEL SIG. RAMOLI RANIERO E DELLA SOCIETÀ SS RACING CLUB ROMA SRL, SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 2710/1023 PFL 16/17 GP/GT/AG DEL 9.10.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 37/TFN del 31.1.2018)

A seguito di una comunicazione in data 8.3.2017 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, il Procuratore Federale ha formulato atto di deferimento in data 9.10.2017 innanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - nei confronti del giovane calciatore Mastrone Antonio, tesserato per la società Lupa Castelli Romani S.r.l. (ora S.S. Racing Club Roma S.r.l.) nella Stagione Sportiva 2015/2016 e per la società ASD Virtus Nettuno nella Stagione Sportiva 2016/2017, per rispondere di due violazioni delle norme federali in materia di tesseramento di giovani calciatori (artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, CGS; art. 40, comma, 3 NOIF; artt. 7 e 16 Statuto Federale), per avere chiesto e ottenuto, quale calciatore nato il 17.11.2001, il tesseramento in favore delle due società sopra indicate rispettivamente per le stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017, in assenza dei requisiti previsti dalla normativa federale (in particolare, la Procura federale contestava la mancanza del requisito della residenza del nucleo familiare nella Regione Lazio da almeno 6 mesi prima dei citati tesseramenti), e per avere partecipato, in posizione irregolare, a 17 gare del campionato Giovanissimi Nazionali nella stagione sportiva 2015-2016 e a 17 gare del campionato Allievi Regionali - fascia B - nella stagione sportiva 2016-2017.

Contestualmente, sono stati deferiti i signori:

1) Rosato Pietro, Bevilacqua Marco e Ramoli Raniero, che all'epoca rivestivano rispettivamente gli incarichi di Presidente e legale rappresentante della società Lupa Castelli Romani S.r.l. (ora S.S. Racing Club Roma S.r.l.) il primo, di Segretario generale della stessa società il secondo e

di dirigente addetto alla Segreteria il terzo, per violazione delle norme federali in materia di tesseramento di giovani calciatori (artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, CGS; art. 40, comma, 3 NOIF; artt. 7 e 16 Statuto Federale), per avere chiesto e ottenuto il tesseramento del giovane calciatore Mastrone Antonio, avere materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento in assenza del requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno 6 mesi prima del citato tesseramento e avere consentito il successivo irregolare utilizzo del predetto calciatore nelle fila della medesima società in 17 gare del campionato Giovanissimi Nazionali nella stagione sportiva 2015-2016;

2) Mauro Alessandro e Luchetti Alessandro, che all'epoca rivestivano rispettivamente gli incarichi di Presidente e legale rappresentante della società ASD Virtus Nettuno S.r.l. il primo, e di Segretario della stessa società il secondo, per violazione delle norme federali in materia di tesseramento di giovani calciatori (artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, CGS; art. 40, comma, 3 NOIF; artt. 7 e 16 Statuto Federale), per avere chiesto e ottenuto il tesseramento del giovane calciatore Mastrone Antonio, avere materialmente predisposto e inoltrato la richiesta di tesseramento in assenza del requisito della residenza del nucleo familiare del calciatore nella Regione Lazio da almeno 6 mesi prima del citato tesseramento, e avere consentito il successivo irregolare utilizzo del Mastrone nelle fila della medesima società  in 17 gare del campionato Allievi Regionali - fascia B - nella stagione sportiva 2016-2017.

Erano state deferite anche le due società coinvolte (ASD Virtus Nettuno e S.S. Racing Club Roma) per responsabilità diretta per il comportamento dei loro rispettivi Presidenti, e per responsabilità oggettiva per il comportamento degli altri soggetti tesserati.

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale e i signori Mauro Alessandro, Luchetti Alessandro, Rosato Pietro, Bevilacqua Marco e Mastrone Antonio (rappresentato dal padre Mastrone Rodolfo) depositavano una proposta di applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell'art. 23 C.G.S..

Il Tribunale federale nazionale – sezione disciplinare accertava la correttezza della qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e applicava le sanzioni concordate ai sensi dell'art. 23 CGS (cfr. Com. Uff. n. 37/TFN del 31.01.2018).

Lo stesso Tribunale dichiarava, inoltre, non doversi procedere nei confronti della società ASD Virtus Nettuno, in quanto la stessa non risultava più esistente in ambito federale. Ed infine proscioglieva il sig. Ramoli Raniero e la società S.S. Racing Club Roma, affermando la regolarità del tesseramento del giovane calciatore per entrambe le società, “in quanto la residenza originaria del calciatore si trovava comunque in una Provincia ubicata in una Regione confinante con quella ove hanno sede le due Società nelle quali il giovane calciatore è stato tesserato”.

Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il Procuratore federale, facendo rilevare che il trasferimento della residenza a Roma era stato richiesto in data 7.9.2015 solo dal giovane calciatore, mentre i genitori avevano mantenuto la residenza a Pescina. Pertanto, entrambi i tesseramenti del Mastrone risultavano avvenuti in violazione delle norma contenuta nell'art. 40, comma 3, delle NOIF, in quanto, al momento di ciascun tesseramento, “era venuto meno il nucleo familiare cui fare riferimento ai fini dell'applicazione della norma federale”.

La società S.S. Racing Club Roma S.r.l. ha formulato alcune controdeduzioni, rilevando la genericità dei motivi di appello proposti dalla Procura federale e affermando la correttezza della decisione del Tribunale federale nazionale, in quanto i concetti di “residenza”, “stato di famiglia” e “nucleo familiare” fanno riferimento a situazioni diverse. Ed invero, anche se il Mastrone aveva trasferito da solo la sua residenza a Roma, egli aveva sempre continuato a fare parte del medesimo nucleo familiare. Inoltre, è stata sostenuta la mancanza di qualsiasi forma di responsabilità diretta e/o oggettiva della società.

Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, il rappresentante della Procura federale ha insistito nel ricorso e ha chiesto l'applicazione delle sanzioni ritenute di giustizia.

E' anche comparso il difensore della società Racing Club Roma, che ha insistito nelle sue difese.

Motivi della decisione.

Il ricorso va rigettato, in quanto nei fatti non è ravvisabile alcuna violazione delle norme sul tesseramento dei giovani calciatori e, in particolare, della norma contenuta nel comma 3 dell'art. 40 delle NOIF.

Ed invero, come ha giustamente osservato il Tribunale, il giovane calciatore è stato tesserato per due società aventi sede nella Provincia di Roma, facente parte della Regione Lazio, che è però confinante con il Comune di Pescina in Provincia di L'Aquila, facente parte della Regione Abruzzo, ove aveva la propria residenza sia il Mastrone, sia il suo nucleo familiare.

Il giovane Mastrone aveva, poi, deciso di trasferire da solo la propria residenza nel Comune di Roma, in un luogo diverso da quello in cui continuavano a risiedere i genitori, e ciò avrebbe determinato, secondo l'assunto della Procura federale, il venir meno del nucleo familiare “determinandone lo scioglimento”. La pubblica accusa federale ha prospettato, invero, una lettura troppo rigida della norma contenuta nell'art. 40, comma 3, delle NOIF, sostenendo che “nel nucleo familiare debbano rientrare sia il calciatore minorenne che i genitori” e che “la residenza del nucleo familiare...debba essere unica, con conseguente presentazione di una certificazione anagrafica unica”. E ciò perchè “la ratio della disposizione normativa in esame ... è indubbiamente quella di tutelare l'integrità della famiglia ed evitare lo sradicamento del calciatore che non ha compiuto il 16° anno di età dal proprio nucleo familiare”.

Questa impostazione non può essere condivisa, perchè parte da un presupposto errato e arriva a conseguenze altrettanto erronee.

Ed invero, la “ratio” della norma non è sicuramente quella indicata dalla Procura federale che ha sostenuto la necessità di “tutelare l'integrità della famiglia”, bensì quella di evitare un eccessivo allontanamento dei giovani calciatori dal luogo di residenza della propria famiglia, limitando il tesseramento a quelli il cui nucleo familiare sia residente da almeno sei mesi nella stessa Regione ove ha sede la Società per la quale è stato chiesto il tesseramento, ovvero e al massimo in una Provincia di un'altra Regione, che sia però confinante con quella di residenza della famiglia.

Va detto, peraltro, che nell'ordinamento giuridico italiano il concetto di famiglia e/o di nucleo familiare ha finito progressivamente con il ricomprendere situazioni giuridiche sempre più ampie e diverse. Tanto che è andata sviluppandosi anche una netta distinzione fra la c.d. famiglia anagrafica, composta da soggetti che vivono nella stessa abitazione, e il nucleo familiare che abbraccia, invece, anche soggetti che hanno una residenza diversa.

Basti pensare alla definizione di nucleo familiare che è stata data dall’art. 1 bis del dPCM 7/5/1999, n. 221 e succ. modif., e che, senza scendere nel dettaglio delle varie situazioni prese in esame dalla norma, ha chiarito che esiste una netta differenza fra il c.d. stato di famiglia e  il nucleo familiare  che non sempre coincide con la famiglia anagrafica. Nel senso che, mentre per far parte dello stesso stato di famiglia tutti devono vivere sotto lo stesso tetto, in un nucleo familiare ci possono essere varie situazioni, come i coniugi che hanno residenze diverse o come i genitori che abitano a Milano ed il figlio che abita a Roma, per motivi di studio o perché si sta avviando al lavoro, ma che dipende ancora da mamma e papà. Pertanto, il nucleo familiare può comprendere la famiglia anagrafica ed i soggetti fiscalmente a carico anche se non conviventi. E qui il ventaglio di possibilità è piuttosto ampio.

Alla luce di quanto precede è evidente che il semplice trasferimento della residenza del giovane Mastrone nel Comune di Roma rappresentava forse un espediente per favorire, secondo le convinzioni dello stesso giovane calciatore e di chi ne seguiva le sorti, il tesseramento nelle due società romane, ma esso non ha avuto alcuna influenza sulle sorti del nucleo familiare che ha mantenuto la residenza nel Comune di Pescina, né tanto meno ha causato, come sostenuto dall’appellante, lo scioglimento del nucleo familiare.

Il nucleo familiare dei Mastrone non si è dissolto per effetto del trasferimento della residenza del giovane calciatore nel Comune di Roma ed ha continuato a esistere nella residenza originaria, anche se lo stato di famiglia non riportava più il nominativo del figlio.

Alla luce di quanto precede, deve quindi concludersi che la decisione del Tribunale merita di essere confermata e che il ricorso del Procuratore federale deve essere rigettato.

         Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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