F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 128/CFA del 04 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 100/CFA del 12 Aprile 2018 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. RUGGERI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi – Com. Uff. n. 010/PS del 27.2.2018)
RICORSO DEL SIG. RUGGERI ALESSANDRO TENDENTE AD OTTENERE L’ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO ALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI (Delibera della Commissione Procuratori Sportivi - Com. Uff. n. 010/PS del 27.2.2018)
Con istanza avanzata il 13.12.2017 il sig. Ruggeri Alessandro chiedeva alla Commissione Procuratori Sportivi della F.I.G.C. l'iscrizione sua personale e della società Genius Management S.r.l. nell'apposito Registro dei Procuratori Sportivi.
All'istanza era allegata la prescritta documentazione, fra cui una dichiarazione sottoscritta dallo stesso Ruggeri, nella quale si diceva che il medesimo aveva “... una indiretta partecipazione, complessivamente inferiore allo 0,5 % nella società sportiva professionistica Atalanta Bergamasca Calcio s.p.a.”, in quanto “erede di IVAN RUGGERI ( a cui è attribuita la quota residua dello 0,04 % di Atalanta) e nella mia qualità di socio (al 35%) della società RUGGERI S.p.A. (a cui è attribuita la quota del 1,06 di Atalanta)”.
Detta istanza veniva respinta dal Segretario della Commissione Procuratori Sportivi con provvedimento comunicato per via telematica nella stessa data del 21.12.2017 “...in quanto non conforme con la specifica previsione regolamentare di cui all'art. 3.2 vigente Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo”.
Avverso tale provvedimento proponeva ricorso il sig. Ruggeri, chiedendo anche la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento di diniego.
Il ricorso veniva trattato dalla Commissione Procuratori Sportivi nella seduta del 09.02.2018, nella quale il difensore del sig. Ruggeri insisteva per l'accoglimento e rinunciava alla domanda cautelare.
La Commissione con deliberazione pubblicata il 27.02.2018 respingeva il ricorso, confermando il provvedimento di diniego dell'iscrizione del sig. Ruggeri nel citato Registro.
Avverso tale decisione, ha proposto ricorso il sig. Ruggeri a mezzo dei suoi difensori, esponendo le ragioni che militano a favore di un'interpretazione dell'art. 3.2 del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo che non penalizzi i soggetti che siano titolari di “rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”, con particolare riferimento all'esistenza di eventuali partecipazioni societarie.
Fissata l’udienza dinnanzi a questa Corte per la data odierna, non è comparso il rappresentante della Procura Federale, mentre è comparso il difensore del sig. Ruggeri che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione.
Il provvedimento della Commissione Procuratore Sportivi ha motivato il rigetto del ricorso del sig. Ruggeri avverso il provvedimento di diniego all'iscrizione del Registro dei Procuratori Sportivi sulla base del dato letterale della norma contenuta nell'art. 3 comma 2 del relativo Regolamento, che, allo scopo di disciplinare la materia delle eventuali incompatibilità dei soggetti richiedenti, ha chiaramente disposto quanto segue:
“Non possono svolgere l'attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprono cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”.
La Commissione ha, invero, ritenuto che nell'ambito dell'ampia nozione dei “rapporti” previsti dal citato art. 3 comma 2 rientri sicuramente anche la “titolarità in capo all'istante di una partecipazione societaria in una società affiliata alla FIGC”, anche “a prescindere dalla entità della stessa”, e senza alcuna possibilità di un “apprezzamento caso per caso dell'effettiva sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi in capo al titolare della partecipazione societaria”.
Al contrario, la difesa del sig. Ruggeri ha sostenuto che la partecipazione societaria dello stesso al capitale sociale della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. in una misura assolutamente irrilevante (in totale dello 0,5 %) non consente al ricorrente alcuna forma di controllo (diretto o indiretto) sulla società orobica, e che una diversa interpretazione della norma contenuta nell'art. 3 comma 2 del citato Regolamento, che tenga conto non solo del dato letterale, ma anche dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e razionalità che discendono dall'ordinamento costituzionale e dal diritto comunitario, dovrebbe comportare una lettura dei “rapporti” più articolata e conforme anche ad altre norme federali (come l'art. 16 bis delle NOIF), stabilendo che le partecipazioni societarie debbano comunque essere in grado di creare, in concreto, una situazione di conflitto d'interessi, anche solo potenziale.
Ciò posto, è evidente che la risoluzione della questione sottoposta all'esame di questa Corte non può prescindere dal corretto inquadramento della norma contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che ha espressamente disciplinato alcune situazioni d'incompatibilità escludendo dall'attività di Procuratore Sportivo una serie di soggetti facenti parte della FIGC o che comunque “abbiano rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate”.
In questo quadro, non si può prescindere dalla valutazione della precedente normativa, come ha anche giustamente osservato la difesa del ricorrente. Anche l'art. 11 del precedente Regolamento Agenti di Calciatori prendeva, invero, in esame le situazioni d'incompatibilità, stabilendo quanto segue:
“1. L’esercizio dell’attività di agente è incompatibile:
a) con qualsiasi incarico rilevante per l’ordinamento sportivo nell’ambito della FIFA, di una Confederazione, della FIGC ovvero di una società, associazione od organizzazione alle stesse affiliata o collegata;
b) con il possesso di partecipazioni, anche indirette, di una società calcistica italiana o estera, ovvero con il mantenimento di cariche sociali, incarichi dirigenziali, responsabilità tecnico-sportive, rapporti di lavoro autonomo o subordinato con una società calcistica italiana o estera, ovvero con ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un’influenza rilevante su di essa.”
La “ratio” della disposizione era quella di prevenire eventuali ipotesi di conflitti d'interessi nell'ambito della categoria dei Procuratori Sportivi, prevedendo una serie di incompatibilità, fra le quali anche il possesso di partecipazioni, pur indirette, di una società calcistica o estera. Merita anche di essere messo in evidenza che la norma prevedeva una sorta di clausola di chiusura che era data da “ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su di essa”.
Successivamente, nel 2015, è stato approvato il nuovo Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo, che, come detto, non fa più alcun riferimento alle “partecipazioni societarie”, né ad “ogni altra situazione o rapporto, anche di fatto, che comporti un'influenza rilevante su(lla società calcistica)”, stabilendo che le situazioni d'incompatibilità derivano dal ruolo ricoperto all'interno della FIGC e comunque dai “rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate”.
Come ha giustamente rilevato la Commissione Procuratori Sportivi, la partecipazione societaria del ricorrente in una società affiliata alla FIGC rientra sicuramente nel quadro dei “rapporti” richiamati dall'art. 3, comma 2, del nuovo Regolamento, anche perché il precedente art. 11 aveva previsto una tale situazione d'incompatibilità, ma c'è da stabilire anche se sia davvero ininfluente la valutazione dell'entità di tale “partecipazione societaria”, posto che la finalità della norma è quella di prevenire eventuali ipotesi di conflitti d'interessi, e che una “partecipazione societaria” irrilevante pone comunque una serie di interrogativi al riguardo.
In questo senso, la Corte ritiene che la “partecipazione societaria” in questione, anche se avente il contenuto di un “residuo tecnico” e ridotta alla fine ad una misura quasi irrilevante, costituisca comunque una situazione d'incompatibilità che non consente l'iscrizione del ricorrente nel Registro dei procuratori Sportivi.
Ed invero, la valutazione dell'evoluzione normativa al riguardo depone nel senso che la “ratio” della nuova disposizione introdotta nel 2015 sia stata quella di estendere le situazioni d'incompatibilità a tutti i soggetti che abbiano un ruolo all'interno della FIGC o che mantengano comunque “rapporti...di qualsiasi altro genere nell'ambito della FIGC o delle società ad essa collegate”, indipendentemente dal peso e dall'importanza di questi “rapporti”.
Le argomentazioni svolte dalla difesa del Ruggeri non tengono, infatti, nel dovuto conto che la norma contenuta nell'art. 3, comma 2, del Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo rappresenta un evidente allargamento delle ipotesi d'incompatibilità che in precedenza erano, invece, circoscritte ai casi specifici indicati nell'art. 11 del Regolamento Agenti di Calciatori. Ed invero, va tenuto conto che a fronte di un quadro di liberalizzazione della figura e del ruolo del Procuratore Sportivo si ritenne che fossero tuttavia esclusi coloro i quali rivestivano un qualsiasi ruolo all'interno della FIGC o “delle società ad essa collegate”, e non soltanto coloro i quali si fossero trovati nelle situazioni d'incompatibilità previste dal precedente art. 11.
Ne consegue che fintanto che il sig. Ruggeri resterà titolare di quote sociali nella società sportiva professionistica Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., verserà in una situazione d'incompatibilità che gli impedisce l'iscrizione del Registro dei Procuratori Sportivi.
Alla luce di quanto precede, deve, quindi, concludersi che la decisione della Commissione Procuratori Sportivi merita di essere confermata e che il ricorso del sig. Ruggeri deve essere rigettato.
Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ruggeri Alessandro. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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