F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione Quarta – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 75/CFA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 070/CFA del 18 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUSVECOMP VERONA ARL AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE FORTE DANIELE ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/TFN Sez. Tess. del 23.10.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 9/TFN Sez. Tess. del 6.11.2017)
RICORSO DELLA SOCIETA’ SSD VIRTUSVECOMP VERONA ARL AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL TESSERAMENTO RELATIVO AL CALCIATORE FORTE DANIELE ANTONIO IN FAVORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. ARZIGNANO VALCHIAMPO (Delibera del Tribunale Federale – Sezione Tesseramenti – Com. Uff. n. 8/TFN Sez. Tess. del 23.10.2017 testo della decisione relativa al Com Uff. n. 9/TFN Sez. Tess. del 6.11.2017)
Con reclamo del 14.11.2017, la S.S.D. Virtusvecomp Verona adiva la Corte Federale di Appello per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, di cui al Com. Uff. n. 8/TFN del 23.10.2017 (dispositivo) e al Com. Uff. n. 9/TFN del 6.11.2017 (motivi), che aveva dichiarato valido il tesseramento del calciatore Daniele Antonio Forte con la ASD Arzignano Valchiampo.
La vicenda aveva origine dalla gara, disputata in data 17.9.2017, tra le società ASD Arzignano Valchiampo e S.S.D. Virtus Vecomp Verona, conclusasi con la vittoria della prima.
In tale gara, la ASD Arzignano Valchiampo aveva schierato il calciatore Daniele Antonio Forte, tesserato con la stessa società in data 4.7.2017 e precedentemente tesserato con la SCSD Ravenna FC 1913.
Sostenendo l'rregolarità del tesseramento in oggetto, per violazione dell'art. 116 NOIF, la S.S.D. Virtusvecomp Verona, proponeva reclamo al Giudice Sportivo competente, per i provvedimenti conseguenti.
Il Giudice Sportivo rimetteva gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti al fine di ottenere una pronuncia in merito alla validità del tesseramento stesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, con i provvedimenti di cui ai sopraindicati Com. Uff., dichiarava valido il rapporto di tesseramento tra la ASD Arzignano Valchiampo ed il calciatore Daniele Antonio Forte, pur se il relativo accordo era stato stipulato in data 4.7.2017.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo, come detto, la S.S.D. Virtus Vecomp Verona, sulla base di una sostanziale corretta lettura dell'art. 116 NOIF, chiedendo che il tesseramento sia dichiarato nullo.
Resiste in giudizio la ASD Arzignano Valchiampo, eccependo, pregiudizialmente, l'inammissiblità del ricorso avversario per difetto assoluto di legittimazione ad impugnare, in quanto la società reclamante non è stata parte, né avrebbe potuto esserlo, nel procedimento relativo al tesseramento svoltosi innanzi al TFN-Sezione Tesseramenti, al quale sono legittimati solamente il tesserato e la società.
All'udienza del 18.12.2017 i difensori delle parti si riportavano a quanto dedotto negli scritti difensivi.
Questa Corte, esaminati e valutati gli atti di causa, ritiene di dover dichiarare l'inammissibilità del ricorso presentato dalla S.S.D. Virtusvecomp Verona, per assoluta mancanza di legittimazione attiva.
Ritiene, infatti, questo organo giudicante di non doversi discostare dai numerosi precedenti in materia ed, in particolare, da quanto disposto dalla decisione della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, Com. Uff. n. 126/CFA 19.5.2016, di cui, di seguito, si riportano i passaggi essenziali.
In tale decisione sono stati delineati in maniera chiara ed indiscutibili i canoni ermeneutici da applicare alla presente fattispecie ed a fattispecie simili.
Sottolinea quella pronuncia che il codice federale di rito condiziona la legittimazione ad impugnare alla sussistenza di un interesso diretto ed, in tal ottica, richiama il dettato letterale della norma di cui all’art. 33 C.G.S.:
-
- Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al reclamo stesso.
- Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
- Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica.
- Sono altresì legittimati a proporre ricorso:
- il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica;
- la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti”.
Quindi, preso atto che la legittimazione ad impugnare non possa ricondursi alla semplice presenza del presupposto sostanziale costituito dall’esistenza di un collegamento tra le posizioni giuridiche rappresentate, è d'uopo ritenere che l'odierna società reclamante difetti della necessaria legittimazione a proporre reclamo, poiché priva di un interesse “diretto”.
Infatti, ad avviso di codesta Corte, nel giudizio avente ad oggetto la regolarità del tesseramento, parti, in senso stretto, aventi un interesse diretto possono essere considerate solo la società ed il tesserato o il soggetto del cui tesseramento si tratta. Secondo tale prospettiva, dunque, la S.S.D. Virtusvecomp Verona, non essendo né parte del giudizio, né soggetto portatore di un interesse diretto, non è legittimata alla impugnazione della decisione del Tribunale Federale Nazionale, sez. Tesseramenti.
Né, ovviamente, la qualità di parte può essere acquisita per il mero fatto della comunicazione della decisione alla stessa, effettuata dal predetto TFN.
Anche la lettura sistematica della normativa in materia depone in tal senso.
Da un lato, infatti, l'art. 30, comma 18, CGS dispone che il giudizio di cui trattasi è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo …”, dall'altra l'art. 33 C.G.S. 3 comma prevede, ma solo per i reclami in materia di illecito sportivo, la legittimazione a proporre reclamo anche ai “terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica”.
E' pur vero che, a fronte di queste valutazioni occorre, per contro, considerare che quello delle società reclamanti assume, di certo, natura di interesse qualificato e, pertanto, meritevole di specifica tutela.
Le società interessate possono adire il Giudice sportivo eccependo la regolarità della posizione di uno o più tesserati che siano stati schierati dalla società con la quale hanno disputato una gara, come è appunto avvenuto nel caso di specie.
Tuttavia, non riconoscendo loro la legittimazione alla impugnazione della decisione resa nel giudizio ex art. 30 CGS richiesto dallo stesso Giudice sportivo o dalla Lega o Divisione, si potrebbe pensare trattarsi, di fatto, di una tutela parziale e incompleta.
Infatti, nel caso di decisione errata, come nel caso di specie, da parte del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che abbia definito regolare un tesseramento che, né il calciatore, né la società di appartenenza hanno interesse alcuno a contestare, quella decisione appare destinata a passare inesorabilmente in giudicato.
Per l’effetto, il Giudice sportivo non può che prendere atto della dichiarata regolarità del tesseramento e procedere, senza alternativa, ad omologare il risultato acquisito sul campo, così rimanendo, la società reclamante priva – di fatto – di concreta tutela.
Pur tuttavia, come già prospettato nella decisione a Sezioni Unite di codesta Corte, una lettura di sistema induce ad attribuire rilievo decisivo al difetto di quell’interesse “diretto” espressamente, invece, richiesto dalla disposizione normativa che regola la fattispecie, non essendo sufficiente, ai fini della legittimazione all’intervento del terzo nel giudizio ex art. 30, comma 18, CGS, il mero raccordo di una posizione sostanziale (quella del terzo, appunto) con quanto è dedotto in quel giudizio.
In definitiva, ritiene questa Corte che, nella fattispecie, non sia possibile allargare la capacità soggettiva del giudizio ex art. 30, comma 18, C.G.S., spostandone i confini oltre la sua tipica struttura bilaterale.
Esistono comunque strumenti che consentono di “adattare” il procedimento sportivo alla complessità sostanziale delle situazioni e relazioni giuridiche e che rispondono allo scopo di dare concretezza al principio del processo quale strumento di regolazione, garanzia e tutela del diritto sostanziale.
Sotto tale profilo, oltre alla già sopra ricordata specifica tutela (in via diretta), in questi casi, assicurata innanzi al Giudice Sportivo, occorre considerare che, se è vero che il mancato riconoscimento, in capo alla società qui reclamante, della legittimazione alla impugnazione del provvedimento del TFN – Sez. Tesseramenti, in ipotesi, errato o viziato, potrebbe far pensare, nella sostanza, ad una deminutio della sua concreta tutela, è altrettanto vero che la medesima società potrebbe, ad esempio, sollecitare, attraverso i competenti organismi rappresentativi di Lega o Divisione, il Presidente federale ad esercitare i poteri di cui all’art. 33, comma 4, lett. a), C.G.S., che individua lo stesso quale titolare della legittimazione ad impugnare, “anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica”.
Si aggiunga, poi, che, a chiusura del sistema, l’ordinamento prevede, comunque, la possibilità di esperire i rimedi revocatori straordinari, disciplinati dall’art. 39 CGS, laddove ne ricorrano le condizioni ivi indicate.
In conclusione si deve affermare, in sintonia con quanto affermato da codesta Corte a Sezioni Unite, che l’intervento nel giudizio ex art. 30, comma 18, C.G.S. e la legittimazione ad impugnare ex art. 33, comma 1, C.G.S. siano precluse alla società reclamante, non essendo possibile ammettere un’estensione solo soggettiva del giudizio di cui trattasi, per essere la medesime società priva della qualità di parte, da un lato, e di un interesse diretto, dall’altro, essendo, invece, la medesime, titolare solo di un rapporto giuridico connesso o legato con quello dedotto in giudizio.
Del resto, nella fattispecie, l’intervento non può essere inteso come strumento del terzo per giungere alla formazione di un accertamento giudiziale di un presupposto fattuale o giuridico pur comune ai differenti rapporti sostanziali.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società SSD Virtusvecomp Verona ARL di Verona.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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